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martedì 24 gennaio 2012

Edifici esenti dalla Certificazione Energetica

Una breve guida ai casi in cui la certificazione energetica degli edifici non deve essere prodotta

di Pasquale Locoro
La Regione Lombardia con la Deliberazione n.IX/2555  ha precisato che a partire dal primo gennaio di quest'anno deve essere indicata su tutti gli annunci immobiliari la classe energetica e il relativo indice di prestazione (EPh). Esiste però una categoria di edifici esente.

Vediamo brevemente quale.

Al punto 4 della suddetta Delibera è riportato quanto segue:

"Sono esclusi dall’ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti punti 1 e 2, le
seguenti fattispecie:

a) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono mantenuti a temperatura controllata o climatizzati per esigenze del processo produttivo;

b) i fabbricati industriali, artigianali, agricoli e relative pertinenze qualora gli ambienti siano
mantenuti a temperatura controllata o climatizzati utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti recuperabili;

c) gli edifici e le unità immobiliari prive di impianto termico (come definito al punto 2,
lettera ee) della dgr 8745/2008) o di uno dei suoi sottosistemi necessari alla climatizzazione invernale;

d) le locazioni di immobili per una durata massima di 30 giorni;"


Il punto c, per chi legge, richiede una ulteriore precisazione, rintracciabile nelle definizioni presenti nella DGR 8745/2008 dove viene indicata la definizione di "impianto termico":

"E' il complesso degli impianti tecnologici dell'edificio destinato alla climatizzazione estiva e/o invernale degli ambienti, ovvero al solo riscaldamento e/o raffrescamento e/o alla produzione di acqua calda per usi igienico-sanitari; esso comprende eventuali sistemi di generazione, accumulo, distribuzione e utilizzazione e/o emissione dell'energia termica, sia per il riscaldamento che per il raffrescamento, i sistemi di condizionamento dell'aria, nonchè gli organi di regolazione e di controllo;
sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento e/o di raffrescamento, mentre non sono considerati tali gli apparecchi quali stufe, caminetti, radiatori individuali, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari;
tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali termiche utili degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore di 15kW".


Per queste categorie di edifici negli annunci dovrà essere semplicemente riportata la seguente dicitura:
“Immobile non soggetto all’obbligo di certificazione energetica”

martedì 29 novembre 2011

Novità per la certificazione energetica in Lombardia

Due nuove Delibere aggiornano la situazione "Certificazione Energetica" in Lombardia a partire dal prossimo 1° gennaio.

di Pasquale Locoro


Con le delibere n.IX/2554 e n.IX/2555 del 24 novembre la Regione Lombardia ha introdotto delle novità sul panorama delle Certificazioni Energetiche.


Finalmente vengono emanati i criteri di indirizzo per poter effettuare gli accertamenti in materia di certificazione energetica. Viene rimandato ad un apposito decreto dirigenziale (a modifica e integrazione del decreto n.14009/2009) la procedura operativa contenente nel dettaglio tutto l'insieme dei parametri che saranno oggetto di accertamento.

Tutto questo per poter garantire e assicurare la veridicità di quanto certificato, evitando la presenza di dichiarazioni false e mendaci, fatte magari a prezzi stracciatissimi da "professionisti" di dubbia competenza.

Delibera n.IX/2555: Modalità annunci commerciali per vendita o locazione
Attraverso questa seconda deliberazione, la Regione Lombardia ha emanato le modalità di dichiarazione delle prestazioni energetiche degli edifici oggetto di annuncio commerciale per vendita o locazione. Viene anche stabilito che gli Enti pubblici possono avvalersi di dipendenti interni accreditati come Certificatori Energetici per poter certificare gli edifici di loro proprietà.

Anche questa seconda Delibera si pone a tutela dell'utenza, in quanto si potrà conoscere, semplicemente guardando gli annunci immobiliari, le prestazioni energetiche del sistema edificio - impianto secondo le linee guida regionali.

Entrambe le Delibere di cui sopra entreranno in vigore con la pubblicazione sul Burl.

lunedì 3 ottobre 2011

Monito della Commissione Europea all'Italia sul rendimento energetico in edilizia

Richiesto un adeguamento della legislazione sul rendimento energetico in edilizia

di Pasquale Locoro

 Nei giorni scorsi è giunto il severo monito da parte della Commissione Europea all'Italia per quanto riguarda il rendimento energetico in edilizia. Nel dettaglio viene richiesto all'Italia di conformarsi alle norme europee entro due mesi, altrimenti la suddetta Commissione porterà il caso direttamente dinnanzi alla Corte di Giustizia europea. 

Già nel novembre del 2010 era stato fatto notare all'Italia questa inosservanza e da allora nel nostro Paese, sebbene numerosi tentativi, realmente è stato fatto ben poco. Le misure per il rendimento energetico degli edifici a livello comunitario prevedono la redazione e il rilascio di attestati di rendimento energetico che devono essere rilasciati da esperti qualificati ed indipendenti, sia per gli edifici nuovi che per quelli esistenti. 

Salvo alcune regioni che hanno legiferato in maniera indipendente (tra le eccellenze ci sono la Lombardia, la Liguria e la provincia autonoma di Bolzano), in molte altre regioni che seguono la legislazione nazionale è addirittura possibile l'autocertificazione dell'edificio, dichiarandolo in classe G (quindi un edificio avente un consumo energetico per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria elevato). Il grosso difetto di questa procedura è che non si riesce ad avere nessuna informazione reale sui consumi effettivi e non si dispone nemmeno di nessuna informazione su come migliorare e ridurre i propri consumi energetici. Altro punto messo in risalto dalla Commissione europea è che, ad oggi, l'Italia non ha ancora messo in atto nessuna misura adeguata per poter garantire controlli adeguati e regolari sugli impianti di condizionamento dell'aria. 

Questo invito della Commissione europea dovrebbe essere seriamente preso sul serio. Il grave rischio è fare l'ennesima figuraccia con il resto degli stati membri. Oltretutto la procedura di infrazione ad una direttiva europea prevede delle sanzioni salatissime e l'obbligo comunque di adeguarsi alla procedura. La speranza è che la detrazione del 55% venga prorogata e che soprattutto si provveda ad una reale stesura di norme specifiche, a livello nazionale, per il rendimento energetico nell'edilizia, cercando di seguire gli esempi delle regioni che già hanno intrappreso questo cammino.