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lunedì 9 gennaio 2012

A breve i nuovi incentivi

Attese molte novità in questo nuovo anno

di Pasquale Locoro

Il nuovo anno comincia con un contatore fotovoltaico che segna 321.143 impianti in esercizio, 13,280 GW di potenza installata e un costo annuo ponderato dei quattro conti energia di circa 5,683 miliardi di euro. A questi andrebbero aggiunti altri 450 milioni di euro che saranno i costi medi annui associati agli impianti ammessi in base al registro dei grandi impianti del 2011 e al registro del primo semestre 2012. Ulteriori 130 milioni non dovrebbero sommarsi, e che rappresentano il costo del registro del secondo semestre 2012.
Nelle cifre indicate sopra sono compresi 56mila impianti entrati in esercizio nel 2011, con potenza complessiva di 3.700 MW e che hanno beneficiato delle tariffe del secondo conto energia grazie al "Salva-Alcoa" (legge n.129 del 2010).
Raggiunti e superati i 6 miliardi di euro, il Ministero per lo Sviluppo Economico si è riservato di intervenire per ridefinire per una quinta volta gli incentivi, in una misura ancora più ridotta degli attuali.

Dal 1° gennaio inoltre gli incentivi sono calati ulteriormente, così come anche i prezzi minimi garantiti del ritiro dedicato per gli impianti rinnovabili non programmabili o con potenza sotto 1 MW.
Il 29 marzo sarà la volta di un'altra scadenza, infatti decorrono le limitazioni all'accesso agli incentivi del conto energia fotovoltaico per gli impianti in zona agricola che abbiano taglia superiore a 1 MW o che non rispettino gli stringenti limiti di concentrazione territoriale, riferiti alla distanza minima fra impianti e all'asservimento di aree attigue.

Altre importanti scadenze sul calendario 2012 riguardano anche gli aspetti tecnologici:
  • sempre dal 29 marzo decorre l'obbligo di garanzia decennale dei moduli;
  • il 30 giugno scade il periodo transitorio per il calcolo semplificato delle voci di costo al fine di ricondurre a una produzione Ue/See l'investimento e beneficiare dell'aumento del 10% delle tariffe incentivanti del conto energia fotovoltaico;
  • dal 1° luglio bisognerà soddisfare dei nuovi requisiti di ammissione al conto energia fotovoltaico in relazione alla produzione dei moduli (adesione a consorzi di riciclo, certificato di ispezione di fabbrica e criteri ISO).

giovedì 24 novembre 2011

Dal GSE rassicurazioni per i tempi di valutazione delle domande


Il GSE informa che a partire da gennaio verranno rispettati i tempi di valutazione delle domande incentivanti

di Pasquale Locoro

E' stato pubblicato ieri, 23 novembre, dal GSE un comunicato stampa dai toni decisamente rassicuranti. Vi ripropongo il testo:
"QUARTO CONTO ENERGIA, DA GENNAIO VALUTAZIONE DELLE DOMANDE NEI TEMPI PREVISTI

Il GSE, da gennaio prossimo, sarà di nuovo nelle condizioni di rispettare il termine dei 120 giorni previsto dalla normativa per la valutazione delle richieste e l'erogazione della tariffa incentivante.
Il rilevante numero di richieste pervenute al GSE negli ultimi mesi (25mila solo nel mese di giugno, incluse le domande di iscrizione al registro "grandi impianti") e che tuttora continuano ad arrivare (in media 18 mila al mese), ha determinato, infatti, un inevitabile rallentamento dei tempi di analisi.
Il ritardo è dipeso anche da alcune incertezze legate alle novità normative introdotte dal decreto 5 maggio 2011, come quelle relative al premio del 10% per gli impianti che utilizzano componenti realizzati nella UE che, in molti casi, hanno determinato, da parte degli operatori, l'invio di richieste incomplete e successive domande di integrazione da parte del GSE.
Per far fronte a tali problemi il GSE ha messo in atto una serie di provvedimenti come l'adeguamento dei sistemi informativi, il potenziamento delle risorse e della capacità di lavoro al fine di recuperare l'arretrato.
Il GSE è consapevole del disagio che tale ritardo sta arrecando agli operatori e confida nella comprensione degli stessi, consapevoli della complessità della situazione che il GSE si è trovato a fronteggiare."

Il GSE quindi rende finalmente pubbliche le enormi difficoltà avute, che hanno contribuito allo sconforto e fatto arrabbiare nei mesi scorsi numerosi operatori del settore.
Fatto questo passo e attuate le misure correttive per rimediare, c'è la speranza che la situazione si sia finalmente stabilizzata e che si possa continuare il percorso di crescita.

Non risultano invece ancora pervenuti comunicati ufficiali da parte dell'ENEL per quanto riguarda i disservizi relativi ai ritardi dei tempi di allaccio. Staremo a vedere se si avranno anche loro notizie nel prossimo futuro.

giovedì 3 novembre 2011

Si avvicina la fine del IV Conto Energia?

Un nuovo dubbio si fà strada nel settore del fotovoltaico.

di Pasquale Locoro


Il settore del fotovoltaico e tutte le altre attività ad esso collegate vivrà tra poco tempo un nuovo e duro colpo:
si tratta del raggiungimento dell'obiettivo di costo cumulato annuo, pari a circa 6 miliardi di euro, definito nell'articolo 1 comma 2 del IV Conto Energia.
Un settore quello del fotovoltaico che ha vissuto negli ultimi anni un percorso di crescita straordinario per passare, come si dice, "dalle stelle alle stalle" conoscendo una profonda crisi dovuta alle mille pressioni da parte del Governo.
Sul sito del GSE è possibile vedere, da poco tempo, insieme alle cifre sugli impianti e sulla potenza installata, anche la cifra relativa al costo annuo. Oggi, come si può notare sotto, il costo totale ammonta a 4.969.166.808 €.

Una mancanza del Decreto Ministeriale del 5 maggio 2011 è stata di non indicare, quando alla lettera z) dell'articolo 3 definisce il "costo indicativo cumulato annuo degli incentivi", rispetto a quali incentivazioni calcolare la somma.
Quindi resta il dubbio se riferire il costo annuo al solo Quarto Conto Energia oppure invece al costo annuo totale anche di tutti gli altri conti energia.
Se come indicato dal GSE, il parametro di confronto sarebbe quello di tutti i conti energia, allora mancherebbe solo un miliardo di euro per raggiungere la quota massima. Questa cifra approssimativamente potrebbe corrispondere a circa altri 3GW di fotovoltaico installato, cioè a pochi altri mesi.
Seguendo questo scenario catastrofico, secondo l'articolo 2 comma 3 del DM 5 maggio 2011, andrebbero riviste, ancora una volta, le modalità di incentivazione con un nuovo decreto.
Considerando le settimane di ansia necessarie per ottenere il precedente Decreto, il prossimo futuro potrebbe essere ancora più disastroso e porterebbe ad un nuovo affondo del settore fotovoltaico.

martedì 11 ottobre 2011

Il Bonus del GSE per la rimozione dell'eternit

Una nuova precisazione del GSE sulla richiesta di Bonus

di Pasquale Locoro
 
L'eternit è un tipo di fibrocemento che è stato utilizzato in edilizia come materiale da copertura in forma di lastre piane o ondulate, oppure per coibentare tubature. Questo materiale agli inizi del secolo scorso è divenuto popolarissimo fin quando, verso gli anni '80 viene resa nota la cancerosità delle fibre di amianto una volta inalate (queste fibre infatti sono la causa di forme tumorali quali il mesotelioma o l'asbestosi).
Il problema dello smantellamento delle strutture contenenti amianto è molto forte, in particolare la presenza di amianto nella lastra di fibrocemento può essere determinata anche risalendo alla data di acquisto del manufatto, oppure attraverso l'analisi di un suo campione.
Il costo medio di un'analisi approfondita di laboratorio attualmente si attesta sui 200€.
Verificata la presenza di fibre di amianto si può procedere in due differenti modi per sua messa in sicurezza:

  • incapsulamento: rappresenta un metodo di bonifica cosiddetto "transitorio" e prevede il trattamento della superficie delle lastre esposta agli agenti atmosferici con sostanze sintetiche che inglobino e consolidino le fibre di amianto nel manufatto cementizio, impedendone così il rilascio nell'ambiente;

  • rimozione e smaltimento: rappresenta un metodo "radicale" e prevede una serie di procedure speciali per poter garantire di operare in sicurezza (sia degli operatori che delle persone e degli animali che si vengono a trovare in prossimità del cantiere di bonifica).

In Italia si può fare riferimento al D.Lgs 257/1992 e al D.Lgs 81/2008.

Per promuovere le costose opere di bonifica con la sostituzione delle coperture di eternit con coperture fotovoltaiche (invece della più economica procedura di inglobamento), già dal Terzo Conto Energia è stato previsto un Bonus alla tariffa incentivante.
La maggiorazione di 5 c€/kWh alla tariffa incentivante prevista dal Quarto Conto Energia per gli impianti fotovoltaici installati in sostituzione di coperture in eternit è applicabile in caso di interventi di smaltimento effettuati dopo al data di entrata in vigore del DM 5 maggio 2011, cioè il 13 maggio 2011.
Il GSE nella sezione del proprio sito relativa alla Regole applicative ha chiarito che la maggiorazione della tariffa dell'incentivo è applicabile in caso di interventi di smaltimento effettuati dopo la data di entrata in vigore del suddetto Decreto. Questa precisazione arriva proprio per tener conto delle novità normative che si sono avute tra il Terzo Conto Energia e il Quarto Conto Energia, novità assolutamente non prevedibili per poter attuare una programmazione degli interventi da parte degli operatori.
Si aggiunge anche che a parziale modifica di quanto indicato nelle Regole Applicative, la maggiorazione verrà anche applicata a tutti quegli interventi avviati tra il 25 agosto 2010 (data di entrata in vigore del Terzo Conto Energia) e il 13 maggio 2011 (data di entrata in vigore del Quarto Conto Energia) con la condizione che gli impianti fotovoltaici, installati in sostituzione di coperture in eternit o contenenti amianto entrino in esercizio improrogabilmente entro il 30 giugno 2012.





Il fibrocemento è un misto di cemento e amianto. Solitamente è conosciuto come Eternit, dal nome del produttore. I manufatti realizzati con questo materiale avevano una ottima resistenza alla corrosione, alle alte temperature e all'usura, oltre ad essere molto leggeri.

lunedì 12 settembre 2011

Incentivi per la Cogenerazione ad Alto Rendimento

 Anche la Cogenerazione avrà un Nuovo sistema di Incentivi

di Pasquale Locoro

E' stato firmato la settimana scorsa dal Ministro dello Sviluppo Economico un decreto che definisce il nuovo regime di sostegno per la "Cogenerazione ad Alto Rendimento".

Questo Decreto si riferisce alle unità di cogenerazione entrate in esercizio a partire dal 7 marzo 2007 (data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n.20 del 2007) e alle unità di cogenerazione entrate in esercizio dopo il 1° aprile 1999 e prima del 7 marzo 2007, riconosciute come cogenerative secondo le norme vigenti in quel periodo.

La metodologia di calcolo dell'incentivo è omogenea per tutti gli impianti ed è commisurata all'effettivo risparmio di energia primaria, risparmio definito secondo i criteri introdotti dalla normativa comunitaria 2004/8/CE applicabile a partire dal 1° gennaio 2011.
La base dell'incentivo è il sistema dei Certificati Bianchi che vengono riconosciuti per un periodo di 10 anni per gli impianti di produzione e di 15 anni per gli impianti abbinati al servizio di teleriscaldamento.
Al valore di base del certificato viene applicato un coefficiente correttivo (K) che viene differenziato in cinque scaglioni di potenza (per considerare i diversi rendimenti medi degli impianti e sopratutto per cercare di promuovere lo sviluppo della piccola e media cogenerazione).
Questi incentivi sono cumulabili solo con Fondi di Garanzia, Detassazione e altri contributi in Conto Capitale (in sostanza vanno a sostituire completamente il classico Certificato Bianco).

La gestione di quest'incentivo viene affidata al GSE al quale bisognerà rivolgersi per chiedere la qualificazione come Cogenerazione ad alto rendimento (CAR). Il valore accumulato annualmente verrà riconosciuto all'operatore in misura dell'effettivo risparmio di energia primaria conseguito e misurato.

Per i rifacimenti di impianti esistenti e per gli impianti entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999 e prima del d.lgs. 20/07, cui spetta  un corrispettivo pari al 30% degli incentivi previsti per i nuovi impianti per un periodo di cinque anni, secondo il recente decreto legislativo 28/2011 sulle energie rinnovabili, si attendono specifiche norme tecniche.

Per conoscere il metodo di calcolo di questo incentivo e per ulteriori approfondimenti si rimanda a questo link.

venerdì 2 settembre 2011

Possibile revisione del Quarto Conto Energia per i "Piccoli impianti fotovoltaici"

Nuovi dubbi sul tanto sofferto Quarto Conto Energia

di Pasquale Locoro

Ed ecco "comparire" una norma controversa riguardante il Quarto Conto Energia, cioè quella legata alla definizione di "Piccoli impianti".
 
Il perchè se ne parla solo ora diventerà, forse, un pò più chiaro in seguito.

La definizione di piccoli impianti e i numerosi dubbi sulle Regole applicative che sono state pubblicate a luglio dal GSE hanno indotto numerosi piccoli comuni a chiedere chiarimenti al Governo e una proroga dei termini di accesso agli incentivi per i piccoli impianti, la cui scadenza per l'allaccio alla rete era stata fissata al 31 agosto 2011.

Questo si svolge proprio in questi giorni concitati, in cui si lavora per convertire in legge il DL 138/2011, ossia la Manovra Bis.
In particolare viene richiesto un chiarimento in merito alla definizione di "piccoli impianti fotovoltaici", cioè quelli fino a 1000kW posti su edifici o fino a 200kW che operano in regime di scambio sul posto. Questa categoria però comprende anche quelli "di potenza qualsiasi realizzati su edifici ed aree delle Amministrazioni pubbliche".

"Sembrerebbe che gli edifici e le aree debbano essere di proprietà delle Amministrazioni ovver, seguendo per analogia il dettato delle norme autorizzative vigenti, in particolare dell'articolo 12, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387, che possano anche essere nella disponibilità giuridica delle Amministrazioni attraverso altri diritti di proprietà (diritto di superficie) o di godimento (ad esempio affitto, comodato, ecc.)" invece nelle Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal DM 5 maggio 2011 si prevede che "gli edifici e le aree devono intendersi di proprietà delle PA, che direttamente li utilizza per l'installazione di un impianto fotovoltaico o li mette a disposizione di altro soggetto".

In questo modo si origina una disparità di trattamento fra le Amministrazioni dotate dal punto di vista immobiliare e quelle che invece non hanno immobili nel proprio patrimonio, in particolare i Comuni di piccole e medie dimensioni. Allo stesso tempo tutta questa situazione va a ledere i diritti acquisiti dalle Amministrazioni che hanno in corso la realizzazione di impianti ma che non sono riusciti ad allacciare alla rete dell'ENEL entro il 31 agosto 2011 gli impianti.
Il 31 agosto era il termine ultimo entro il quale gli impianti non potranno più godere della tariffa incentivante se non dopo aver ottenuto l'iscrizione all'apposito registro.

Si riscontrano quindi incongruenze nei documenti che dovrebbero contenere le definizioni degli impianti, oltre ai sempre più numerosi problemi nati da un "Conto Energia" macchinoso e pieno di lacune che ha tenuto sospeso un settore in continua crescita quale quello del fotovoltaico.

giovedì 25 agosto 2011

Più garanzie per chi sceglie l'elettricità verde

L'AEEG chiede maggiori informazioni sulla bolletta elettrica di chi sceglie l'energia rinnovabile.

di Pasquale Locoro

Con la Delibera ARG/elt 104/11 l'AEEG ha approvato un insieme di regole per poter garantire che l'energia elettrica venduta ai singoli clienti venga effettivamente prodotta attraverso fonti rinnovabili e che non venga commercializzata più volte.
L'Autorità ha poi stabilito di utilizzare come unico sistema di certificazione valido le garanzie di origine (previste dalla Direttiva Europea 2009/28/CE) e rilasciata dal GSE.
Questo intervento dell'AEEG è dettato dall'esigenza di prevedere strumenti certi mantenendo principi di concorrenza e di trasparenza.
Per garantire maggiore trasparenza poi viene disposto che le società di vendita indichino nel materiale informativo e promozionale le caratteristiche delle proprie offerte di energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili. 
Ogni cliente che sottoscriva questo tipo di contratti dovrà ricevere in bolletta (almeno tre volte l'anno) l'indicazione del mix di fonti energetiche utilizzate per la sue fornitura (in aggiunta alle informazioni sul mix energetico dell'elettricità complessivamente venduta).

Novità poi anche per i consumatori che usufruiscono di una "tradizionale" fornitura energetica: l'AEEG ha stabilito che tutti i consumatori vengano informati sugli incentivi alle fonti rinnovabili sostenuti attraverso le loro bollette. Infatti dovrà essere evidenziata meglio la componente tariffaria A3 che è destinata per legge a promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate.

lunedì 1 agosto 2011

Il GSE ripubblica la "Graduatoria dei Grandi Impianti Fotovoltaici"

Sarà la volta buona?

di Pasquale Locoro


Dopo le polemiche dei giorni scorsi il GSE ripubblica la Graduatoria dei Grandi Impianti Fotovoltaici. 
Sul sito del GSE sono disponibili i seguenti documenti:
  • Graduatoria dei Grandi Impianti iscritti al Registro che rientrano nei limiti di costo (Elenco A);
  • Elenco degli impianti che pur avendo presentato richiesta di iscrizione al Registro non risultano inclusi in graduatoria perchè risultano già entrati in esercizio (Elenco B).
 L'elenco A è organizzato secondo il seguente ordine di priorità:

  • data di fine lavori dell'impianto;
  • anteriorità della data del titolo autorizzativo;
  • minore potenza dell'impianto;
  • precedenza della data di iscrizione al Registro.
Si ricorda che il GSE aveva dovuto sospendere la pubblicazione della precedente graduatoria perchè erano emerse numerose incongruenze e difformità tra quanto era stato dichiarato dai Soggetti Responsabili e quanto risultava dalla documentazione inviata.
Nelle prossime settimane, il GSE procederà alla pubblicazione della graduatoria degli impianti iscritti al Registro che non rientrano nei suddetti limiti di costo (Elenco C) e l'elenco degli impianti esclusi (Elenco D).

La presenza dell'impianto nell'elenco A non garantisce ancora l'accesso agli incentivi, infatti il riconoscimento delle tariffe potrà avvenire solo dopo l'entrata in esercizio degli impianti, cioè quando il GSE potrà verificare la reale corrispondenza tra l'impianto che è stato realizzato e quello autorizzato, oltre al rispetto di tutti i requisiti previsti dalle vigenti normative e l'assenza delle condizioni indicate negli articoli 23 e 43 del D.Lgs. 28/11.

Nonostante i buoni propositi, gli obiettivi contestabili delle Istituzioni coinvolte e la Burocrazia farraginosa emerge nuovamente come il meccanismo non sia ancora ben operativo e come si debba procedere a piccoli passi e soprattutto dare delle reali certezze e tempi brevi agli operatori del settore e a tutti quelli che vogliono investire nel settore delle rinnovabili.

giovedì 28 luglio 2011

Il Registro Grandi Impianti Fotovoltaici

Le Associazioni chiedono l'intervento del Governo

di Pasquale Locoro

E' di ieri il lancio di un nuovo allarme da parte dei presidenti di APER, ASSOSOLARE, ASSO ENERGIE FUTURE e GRID PARITY PROJECT riguardante la palese inefficacia e pericolosità del Registro dei Grandi Impianti previsto dal IV Conto Energia per l’assegnazione delle tariffe incentivanti.
Le Associazioni chiedono al Governo di rivedere urgentemente i criteri che sono alla base di questo provvedimento abbandonando la strada del Registro dei Grandi Impianti Fotovoltaici.
“Se non si interviene immediatamente” dichiarano i quattro Presidenti, “si rischia non solo di assistere a una lunga fase di stallo del mercato dovuta ai molteplici ricorsi da parte delle aziende escluse dalle graduatorie, ma anche di far perdere al Paese una formidabile opportunità industriale, occupazionale e ambientale”.
Inoltre dei grossolani errori nel calcolo del costo degli impianti hanno costretto il GSE (lo scorso 18 luglio) ad annunciare una rettifica della graduatoria pubblicata il 15 luglio scorso, imponendo al mercato un’ulteriore esasperante attesa.
Sorprende inoltre vedere, nei primi posti della graduatoria, impianti con una data di fine lavori precedente alla data di ottenimento delle autorizzazioni o addirittura impianti ancora da costruire con titoli abilitativi che potrebbero essere già inefficaci. Assegnare ora una tariffa a valere sul IV Conto Energia a impianti autorizzati addirittura nel 2007 non fa altro che spingere alla compravendita di autorizzazioni, non certo l’obiettivo di un’industria sana ed efficiente.
Tutti aspetti sintomatici di un meccanismo farraginoso e contorto che ha già sortito l’effetto, da un lato di incrementare fenomeni puramente speculativi, dall’altro di aumentare le incertezze in un settore già messo a dura prova da mesi di stasi a causa della repentina abrogazione, senza adeguate tutele per gli investimenti intrapresi, del III Conto Energia.

E' l'ennesima riprova di quello che non và nell'Amministrazione. Ormai non se ne può più e siamo stanchi di vederci mettere i bastoni tra le ruote da parte di queste persone. Non si riesce proprio a capire il perchè si tenti in tutti i modi di incentivare la speculazione invece di incentivare lo sviluppo e il progresso.


giovedì 21 luglio 2011

I moduli made in EU

Una delle novità introdotte dal Nuovissimo Conto Energia è il bonus del 10% per gli impianti "il cui costo di investimento, per quanto riguarda i componenti diversi dal lavoro, sia per non meno del 60% riconducibile ad una produzione realizzata all'interno dell'Unione europea". Per poter richiedere la maggiorazione, il GSE specifica poi la necessità di avere una certificazione da un ente terzo con "la verifica delle condizioni relative alla realizzazione dei moduli e deve essere attestata attraverso un certificato di ispezione di fabbrica (Factory Inspection) rilasciato da un ente terzo notificato a livello europeo in ambito fotovoltaico".

Questa iniziativa è senz'altro molto lodevole, volta essenzialmente a valorizzare sul mercato i produttori di moduli europei o esteri che realizzino componenti fotovoltaici all'interno della UE.

Ci sono però alcuni gravi problemi, almeno per il momento:
  • gli operatori, nei giorni scorsi, hanno portato all'attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni, che nessun produttore dispone, per il momento, dei mezzi per poter produrre tale certificazione, nè tantomeno è stato designato, a livello europeo, un ente che faccia le ispezioni. Per poter iniziare tali procedure saranno necessari ancora diversi mesi;
  • è ancora molto incerto il meccanismo posto alla base dell'attribuzione del made in UE nel caso di moduli fabbricati all'esterno dell'Unione Europea e che contengano almeno un componente (ad esempio silicio, wafer o celle) di produzione europea. Infatti il controllo della provenienza della materia prima appare ancora molto difficile;
  • l'incertezza poi è maggiormente amplificata se si pensa che attualmente ci si trova ancora in un regime definito "transitorio" e che la regolamentazione definitiva si avrà solo a partire dal primo luglio del 2012.
Il presidente del Gifi Valerio Natalizia ha scritto al Ministero dello Sviluppo Economico per chiedere delle regole chiare sull'applicazione di questo bonus e chiedendo la possibilità di poter produrre, fino all'adeguamento, una dichiarazione sostitutiva.

Nel frattempo alcune aziende produttrici di moduli fotovoltaici stanno emettendo delle certificazioni indicando che il prodotto rispetta il 4° CE e le relative linee guida.
Analizzando questi certificati però si nota che non sembrano essere in linea con quanto dichiarato dal GSE, perchè manca la "Factory Inspection" rilasciata dalla casa produttrice e prodotta da un ente certificatore.

Si può facilmente prevedere, per il prossimo futuro, che tutte le pratiche caricate con le autocertificazioni prodotte dalle aziende verranno bloccate e verrà richiesta la produzione dell'idonea documentazione da inviare entro 30 giorni (pena la decadenza del bonus).

Ancora una volta, questa nuova incertezza è frutto, secondo l'opinione di chi scrive, della separazione di competenze, tra chi ha legiferato e il Grande settore delle Rinnovabili e delle certificazioni.

lunedì 13 giugno 2011

Nuova polemica sui documenti per la richiesta dell'incentivo

Gli allegati 3A e 3C del nuovo Conto Energia sollevano nuovi problemi

di Pasquale Locoro


L'Allegato 3A
L'Allegato 3A riporta l'elenco di tutta la documentazione necessaria per l'iscrizione al registro.
In questi giorni si sollevano dubbi e polemiche sul punto relativo al rilascio del Comune di competenza del titolo autorizzativo. Con queste premesse sembrerebbe che il Quarto Conto Energia vada a violare i principi della Legge 241 del 1990, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in quanto tra i documenti richiesti per l'accesso agli incentivi si dice che per gli impianti con questi titoli autorizzativi:
  • denuncia di inizio attività conforme all’articolo 23, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica n.380 del 2001 ove applicabile, ovvero dichiarazione di procedura abilitativa semplificata conforme all’articolo 6, comma 7, del Decreto Legislativo n.28 del 2011, entrambi recanti data antecedente di almeno 30 giorni rispetto a quella di invio;
  • copia della comunicazione relativa alle attività in edilizia libera, di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida adottate ai sensi dell’articolo 12, comma 10, del Decreto Legislativo n.387 del 29 dicembre 2003.
Il  comune competente deve cioè rilasciare una dichiarazione attestante che  la DIA/PAS oppure la comunicazione,di quanto riportato sopra, costituiscono titolo idoneo alla realizzazione dell’impianto.
Tralasciando il complesso campo urbanistico,  un'attività di edilizia libera è definita tale perchè non necessita di alcun titolo per procedere ai lavori. Quindi nel testo del Decreto già vi è una prima confusione in quanto si considera questa attività tra quelle che richiedono i titoli autorizzativi.
In virtù dell'art.1 comma 2 della Legge n.241 del 1990 la Pubblica Amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
Si spera a questo proposito che il Ministero dello Sviluppo Economico possa fare chiarezza, anche perchè i Comuni difficilmente potranno fare una dichiarazione tenendo conto della complessità della problematica, sia sotto l'aspetto autorizzativo delle opere connesse che in merito agli aspetti di eventuali autorizzazioni sismiche e/o parei di ARPAC, VVFF e sanitari.



L'Allegato 3C
Nell'Allegato 3C è possibile trovare l'elenco di tutta la documentazione che bisogna trasmettere alla data di entrata in esercizio dell'impianto.
Tra la documentazione da trasmettere per la richiesta agli incentivi del quarto conto energia va trasmessa al GSE anche il "Certificato Antimafia" del soggetto responsabile (punto a3).
Questo nuovo certificato sta creando caos tra i piccoli operatori che si vedono costretti ad aggiungere altra burocrazia per l'accesso agli incentivi.
Nella "Guida all'utilizzo dell'applicazione web per la richiesta degli incentivi per il fotovoltaico per il Quarto Conto Energia", a pagina 29 è riportato:
  • Certificazione antimafia (quando previsto): è il documento con il quale viene accertata l’assenza di cause di decadenza, sospensione o di divieto e di tentativi di infiltrazione mafiosa nel caso di soggetti che intendono sostenere rapporti con la pubblica amministrazione. Il documento deve essere scannerizzato e caricato sull’applicazione Web attraverso il pulsante “Carica Documento”.
Già diverse regioni, tra le quali la Calabria, chiedono nell'ambito del procedimento unico  la produzione di un certificato antimafia, che sembra giustificato per grandi impianti.
Per i piccoli impianti dovrebbe essere permesso effettuare una autocertificazione autenticata per i piccoli impianti in modo da snellire di molto l'intera procedura e per le società fare una semplice richiesta alla CCIA di una visura completa anche della certificazione antimafia. E' da tener conto anche che per il documento rilasciato dalla Prefettura possono passare anche svariati mesi prima dell'emissione.
Al momento, in attesa di eventuali comunicazioni del GSE, o dell'AEEG, tutte le pratiche dovranno essere complete con il documento antimafia, pena l'esclusione dall'incentivo.

lunedì 6 giugno 2011

Ammissibilità ai benefici in caso di rigetto

Primi chiarimenti del GSE in merito alle polemiche dei giorni scorsi

di Pasquale Locoro

 Del problema del diniego degli incentivi da parte del GSE per "errori formali" nella documentazione presentata se ne era già occupata ZeroEmission con alcune news, anche in seguito alle numerose email giunte in redazione.
Finalmente ,il 3 giugno scorso, il GSE ha pubblicato un articolo sul proprio sito nel quale fornisce alcune indicazioni in merito alle procedure da adottare in seguito di rigetto delle richiesta e di nuova comunicazione. 
I punti affrontati sono quattro e riguardano il preavviso di rigetto, la comunicazione di inizio lavori, l'asseverazione e i seguiti in caso di rigetto.

Preavviso di rigetto
Ai sensi della Legge n.241 del 1990 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", nei casi in cui il GSE debba pronunciarsi in merito ad una qualche istanza, deve, prima di adottare in modo formale un provvedimento negativo, comunicare i motivi che ne impedirrebbero l'accoglimento.
Quindi al Soggetto Responsabile viene garantita e riconosciuta la facoltà di interloquire con il GSE illustrando le proprie ragioni attraverso l’invio, in conformità alle modalità illustrate in calce al preavviso di rigetto, di osservazioni e/o documenti di cui si terrà conto per poter adottare il provvedimento conclusivo. E' da sottolineare poi che il preavviso di rigetto va ad interrompere i termini stabiliti per concludere il procedimento di valutazione che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle eventuali osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine concesso al Soggetto Responsabile.

Comunicazione di inizio lavori
Il GSE vista la numerosità delle richieste di accesso ai benefici per impianti fotovoltaici (comunque preventivabile) realizzati nell’ambito dell’attività edilizia libera, prive della comunicazione di fine lavori (da inviare all’Amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione) e attesa la finalità di tale previsione volta a consentire all’ente locale competente l’esercizio di un eventuale controllo tecnico-amministrativo, ritiene che il questo obiettivo possa essere raggiunto anche nella ipotesi in cui il Soggetto Responsabile abbia inviato, o invii, al GSE copia della Comunicazione di inizio lavori.
Questa documentazione può essere anche presentata, eventualmente anche in sanatoria, al Comune interessato, ovvero abbia inviato, o invii,  dichiarazione del Comune attestante l'esenzione, nel proprio territorio, dall’obbligo di comunicazione dell’inizio dei lavori per impianti fotovoltaici realizzati in edilizia libera.

Asseverazione
Considerando la numerosità delle asseverazioni pervenute al GSE prive di dichiarazione in merito all’esecuzione dei lavori nel rispetto delle pertinenti normative (visti anche i ritardi di pubblicazione sul sito del GSE del modello di documento), il GSE comunica che saranno ritenute conformi le asseverazioni, pur carenti di tale esplicita attestazione, nel caso in cui dal testo, nonché dall’insieme dei documenti eventualmente inviati dal Soggetto Responsabile a seguito del preavviso di rigetto, emerga che i lavori per la installazione dell’impianto fotovoltaico, di cui si sia già dichiarata la conclusione entro il termine del 31 dicembre 2010, siano stati effettivamente realizzati nel rispetto delle pertinenti normative.

Seguiti in caso di rigetto
Per gli impianti per i quali il GSE rigetti definitivamente l’istanza di accesso ai benefici della Legge 129/10, è possibile presentare una nuova richiesta di incentivazione tenendo presente che:
  • se la data di entrata in esercizio dell’impianto è antecedente al 31/5/2011, il Soggetto Responsabile può presentare la domanda ai sensi del Terzo Conto Energia. In questi casi il termine di 90 giorni previsto per la presentazione della domanda decorre dalla data di ricezione, da parte del Soggetto Responsabile, della comunicazione di rigetto inviata dal GSE;
  • se la data di entrata in esercizio dell’impianto ricade nel periodo tra il 1° e il 30 giugno 2011, il Soggetto Responsabile può presentare la domanda ai sensi del Quarto Conto Energia. In questi casi termine di 15 giorni previsto per la presentazione della domanda, decorre dalla data di ricezione, da parte del Soggetto Responsabile, della comunicazione di rigetto inviata dal GSE.
Questi criteri non possono applicarsi agli impianti per i quali il GSE abbia accertato o accerti, anche mediante controlli di natura contabile - amministrativa, che, in relazione alla richiesta di accesso ai benefici di cui alla Legge 129/10, siano stati forniti dati o documenti non veritieri, ovvero siano state rese dichiarazioni false o mendaci, ovvero che i lavori d’installazione dell’impianto non siano stati conclusi entro il 31/12/2010, diversamente da quanto dichiarato. In queste circostanze il GSE applica le disposizioni di cui agli artt. 23 e 43 del Dlgs. 28/2011.