lunedì 12 settembre 2011

Incentivi per la Cogenerazione ad Alto Rendimento

 Anche la Cogenerazione avrà un Nuovo sistema di Incentivi

di Pasquale Locoro

E' stato firmato la settimana scorsa dal Ministro dello Sviluppo Economico un decreto che definisce il nuovo regime di sostegno per la "Cogenerazione ad Alto Rendimento".

Questo Decreto si riferisce alle unità di cogenerazione entrate in esercizio a partire dal 7 marzo 2007 (data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n.20 del 2007) e alle unità di cogenerazione entrate in esercizio dopo il 1° aprile 1999 e prima del 7 marzo 2007, riconosciute come cogenerative secondo le norme vigenti in quel periodo.

La metodologia di calcolo dell'incentivo è omogenea per tutti gli impianti ed è commisurata all'effettivo risparmio di energia primaria, risparmio definito secondo i criteri introdotti dalla normativa comunitaria 2004/8/CE applicabile a partire dal 1° gennaio 2011.
La base dell'incentivo è il sistema dei Certificati Bianchi che vengono riconosciuti per un periodo di 10 anni per gli impianti di produzione e di 15 anni per gli impianti abbinati al servizio di teleriscaldamento.
Al valore di base del certificato viene applicato un coefficiente correttivo (K) che viene differenziato in cinque scaglioni di potenza (per considerare i diversi rendimenti medi degli impianti e sopratutto per cercare di promuovere lo sviluppo della piccola e media cogenerazione).
Questi incentivi sono cumulabili solo con Fondi di Garanzia, Detassazione e altri contributi in Conto Capitale (in sostanza vanno a sostituire completamente il classico Certificato Bianco).

La gestione di quest'incentivo viene affidata al GSE al quale bisognerà rivolgersi per chiedere la qualificazione come Cogenerazione ad alto rendimento (CAR). Il valore accumulato annualmente verrà riconosciuto all'operatore in misura dell'effettivo risparmio di energia primaria conseguito e misurato.

Per i rifacimenti di impianti esistenti e per gli impianti entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999 e prima del d.lgs. 20/07, cui spetta  un corrispettivo pari al 30% degli incentivi previsti per i nuovi impianti per un periodo di cinque anni, secondo il recente decreto legislativo 28/2011 sulle energie rinnovabili, si attendono specifiche norme tecniche.

Per conoscere il metodo di calcolo di questo incentivo e per ulteriori approfondimenti si rimanda a questo link.

venerdì 2 settembre 2011

Possibile revisione del Quarto Conto Energia per i "Piccoli impianti fotovoltaici"

Nuovi dubbi sul tanto sofferto Quarto Conto Energia

di Pasquale Locoro

Ed ecco "comparire" una norma controversa riguardante il Quarto Conto Energia, cioè quella legata alla definizione di "Piccoli impianti".
 
Il perchè se ne parla solo ora diventerà, forse, un pò più chiaro in seguito.

La definizione di piccoli impianti e i numerosi dubbi sulle Regole applicative che sono state pubblicate a luglio dal GSE hanno indotto numerosi piccoli comuni a chiedere chiarimenti al Governo e una proroga dei termini di accesso agli incentivi per i piccoli impianti, la cui scadenza per l'allaccio alla rete era stata fissata al 31 agosto 2011.

Questo si svolge proprio in questi giorni concitati, in cui si lavora per convertire in legge il DL 138/2011, ossia la Manovra Bis.
In particolare viene richiesto un chiarimento in merito alla definizione di "piccoli impianti fotovoltaici", cioè quelli fino a 1000kW posti su edifici o fino a 200kW che operano in regime di scambio sul posto. Questa categoria però comprende anche quelli "di potenza qualsiasi realizzati su edifici ed aree delle Amministrazioni pubbliche".

"Sembrerebbe che gli edifici e le aree debbano essere di proprietà delle Amministrazioni ovver, seguendo per analogia il dettato delle norme autorizzative vigenti, in particolare dell'articolo 12, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387, che possano anche essere nella disponibilità giuridica delle Amministrazioni attraverso altri diritti di proprietà (diritto di superficie) o di godimento (ad esempio affitto, comodato, ecc.)" invece nelle Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal DM 5 maggio 2011 si prevede che "gli edifici e le aree devono intendersi di proprietà delle PA, che direttamente li utilizza per l'installazione di un impianto fotovoltaico o li mette a disposizione di altro soggetto".

In questo modo si origina una disparità di trattamento fra le Amministrazioni dotate dal punto di vista immobiliare e quelle che invece non hanno immobili nel proprio patrimonio, in particolare i Comuni di piccole e medie dimensioni. Allo stesso tempo tutta questa situazione va a ledere i diritti acquisiti dalle Amministrazioni che hanno in corso la realizzazione di impianti ma che non sono riusciti ad allacciare alla rete dell'ENEL entro il 31 agosto 2011 gli impianti.
Il 31 agosto era il termine ultimo entro il quale gli impianti non potranno più godere della tariffa incentivante se non dopo aver ottenuto l'iscrizione all'apposito registro.

Si riscontrano quindi incongruenze nei documenti che dovrebbero contenere le definizioni degli impianti, oltre ai sempre più numerosi problemi nati da un "Conto Energia" macchinoso e pieno di lacune che ha tenuto sospeso un settore in continua crescita quale quello del fotovoltaico.