giovedì 16 dicembre 2010

La manovra economica e il futuro dei Certificati verdi

di Pasquale Locoro

Prima della lettura del post potrebbe essere utile leggere le risposte alle domande riportate sotto per conoscere un pò meglio questo tipo di incentivi.
  1. Che cosa sono i Certificati Verdi?
  2. Quando sono stati introdotti?
  3. Chi li emette e dove si acquistano?



Tagli sui certificati verdi con la nuova Manovra Economica e gravi conseguenze per il settore delle energie rinnovabili

La Manovra Economica (Decreto Legge n.78 del 2010) ha operato tagli ed interventi in molti settori dell’economia italiana e in particolare anche sul sistema dei certificati verdi.
L’articolo 45 del D.L. n.78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” ha provocato una bufera in un’ampia parte del settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Il passo critico risulta il seguente:
“Art.45 Abolizione obbligo di ritiro dell’eccesso di offerta dei certificati verdi” con il quale si prevedeva l’abrogazione degli articoli:
“Art.2, comma 149, della legge n.244 del 24 dicembre 2007” e “Articolo 15, comma 1, del Decreto Ministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 dicembre 2008”.


Conseguenze
La sovrapproduzione di Certificati Verdi ad opera dei produttori di energia da fonti rinnovabili provoca il crollo dei prezzi di vendita dei certificati e quindi cala anche la redditività degli investimenti.
La scelta fatta dal Legislatore nella Finanziaria del 2008 era stata quella di istituire un meccanismo di acquisto dei certificati rimasti invenduti e in scadenza da parte del GSE ad un prezzo fisso. Questo meccanismo, secondo l’AEEG, avrebbe avuto un costo, per il 2009 di 650 M€. Le risorse vengono prelevate dalla componente tariffaria A3 della bolletta elettrica che noi paghiamo.
Le alternative possibili sarebbero state quelle di aumentare la quota di obbligo da parte dei soggetti obbligati. La maggior parte degli operatori riteneva che il meccanismo istituito per il periodo 2009-2011 sarebbe stato prorogato per almeno un altro triennio, oppure reso più stabile, mentre nessuno avrebbe previsto la sua abrogazione.
Dell’articolo 45 è stata successivamente effettuata una conversione, con la quale è stato previsto un taglio di misura inferiore, mentre per conoscere le modalità operative bisognerà aspettare entro fine anno un apposito Decreto Ministeriale. È così rientrato il pericolo di crollo del mercato dei Certificati Verdi a causa dell’eccesso dell’offerta, ma bisogna ancora chiedersi il perché, ancora una volta, ci sia carenza di organicità e ponderatezza da parte del Legislatore in materia di energia.
Quindi appare molto evidente come esista un grande problema legato alla carenza di pianificazione in materia di energia, con il risultato di avere una disciplina energetica molto disorganica e difficile da applicare e di continuare a perdere credibilità nel settore energetico.
Infatti, negli ultimi anni si è assistito ad una impressionante crescita del settore delle rinnovabili nel nostro Paese ad opera di imprenditori ed investitori sia italiani che stranieri. Tutto questo è stato possibile grazie agli altissimi livelli di incentivazione, anche in assenza di normative specifiche (ad esempio l’assenza di linee guida per l’Autorizzazione Unica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) e al particolarismo giuridico dovuto al proliferare delle legislazioni locali. In un momento nel quale è indispensabile consolidare questo settore attraverso intere filiere energetiche, non solo occasioni di investimento, c'è da chiedersi fino a quando l’Italia risulterà interessante una volta che i livelli di incentivazione continueranno a scendere e il quadro giuridico continui ad essere poco stabile e poco chiaro.
Si spera che possa avvenire una presa di coscienza da parte del mondo politico e che possa avvenire un vero atto di pianificazione per quanto riguarda tutto il settore energetico, non solo mere promesse.



Che cosa sono i Certificati Verdi?
I Certificati Verdi (CV) sono titoli negoziabili che attestano la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (eolica, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, escludendo da questi incentivi la conversione solare fotovoltaica dell’energia) e vengono utilizzati per poter soddisfare l’obbligo di immissione nel sistema elettrico di una quota di energia elettrica da fonte rinnovabile oppure vengono venduti ad un “soggetto obbligato” (ossia un produttore di energia elettrica da fonti fossili che non riesce a soddisfare il proprio obbligo di produzione di “energia verde” da fonti rinnovabili).
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Quando sono stati introdotti?
Con il Decreto Legislativo n.79 del 1999 (noto anche come “Primo Decreto Bersani”) è stato avviato un sistema di incentivazione basato su titoli attribuiti all’energia prodotta da Fonti energetiche rinnovabili ai quali è stato dato il nome di Certificati verdi.
Questo nuovo meccanismo è andato a sostituire il vecchio sistema di incentivazione a sussidio, legato al Programma CIP 6/92. L’obiettivo è stato l’introduzione di un meccanismo di concorrenza per il sostegno alle fonti rinnovabili e il coordinamento tra la loro promozione e la creazione di un mercato dell’energia elettrica.
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Chi li emette e dove si acquistano?
Il GSE dietro indicazione del gestore dell’impianto emette i Certificati Verdi rispetto alla produzione di energia elettrica effettuata da fonti rinnovabili nel corso dell’anno precedente. Ciascun CV rappresenta 1 MWh di energia elettrica. Il Decreto Legislativo n.79/1999 prevede che a partire dal 2002, produttori ed importatori di energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili abbiano l’obbligo di immettere ogni anno in rete una quota di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili. Questa quota, pari inizialmente al 2% dell’energia elettrica prodotta o importata da fonte non rinnovabile nell’anno precedente che eccede i 100 GWh/anno, è poi aumentata e per il 2011 sarà del 6,8% con incrementi nei prossimi anni di 0,75%.
L’obbligo precedente può essere soddisfatto anche attraverso l’acquisto dei CV da soggetti produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili. Le negoziazioni per la compravendita dei CV possono avvenire nel mercato libero o nel mercato gestito dal Gestore dei Mercati Energetici (GME).

lunedì 13 dicembre 2010

Promuovere l’efficienza energetica attraverso i “Certificati Bianchi”

di Pasquale Locoro

Questo potente strumento potrebbe consentire di raggiungere elevati livelli di efficienza energetica, ma non è ancora ben compreso dai “grandi utilizzatori”


Che cosa sono e a cosa servono
Riflessioni


Che cosa sono e a cosa servono:
I “Certificati Bianchi” (detti anche “Titoli di Efficienza Energetica” o TEE) attestano il conseguimento del risparmio di energia attraverso l’utilizzo di tecnologie e di sistemi efficienti. Questi titoli vengono emessi dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) in base alla certificazione dei risparmi che si conseguono e in base alla loro stima effettuata dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG). Un singolo certificato rappresenta il risparmio di una tonnellata equivalente di petrolio (tep), assunta come unità di misura per esprimere i bilanci energetici.
I certificati bianchi nascono con i decreti ministeriali del 20 luglio 2004 e spetta all’AEEG definire le regole tecniche ed economiche per poterli utilizzare, ripartendo annualmente gli obiettivi nazionali ai distributori di energia elettrica e gas.
Gli obiettivi che vengono fissati hanno un valore crescente nel tempo e possono essere raggiunti mediante la realizzazione di interventi presso i consumatori finali (ad esempio attraverso l’installazione di elettrodomestici o caldaie ad alta efficienza, interventi di isolamento termico degli edifici, interventi per aumentare l’efficienza energetica di processi industriali, utilizzo di lampadine ad alta efficienza, ecc) in modo anche da trarre un beneficio diretto riducendo la propria spesa energetica.
I distributori devono poi dimostrare all’Autorità di aver conseguito gli obblighi imposti consegnando un numero di titoli di efficienza energetica pari alla propria quota, in modo da non incorrere in sanzioni. L’AEEG dopo aver valutato le singole certificazioni autorizza il GME all’emissione dei certificati bianchi.
In questo campo l’Italia è la prima al mondo per l’applicazione di questo tipo di strumento per la promozione dell’efficienza energetica negli usi finali. L’esempio italiano è stato studiato e analizzato dalla Commissione Europea, dall’Agenzia Internazionale per l’Energia e da tanti altri Paesi.
Con la Direttiva 32 del 2006 la Commissione europea ha indicato i certificati bianchi come uno degli strumenti da utilizzate per conseguire l’obiettivo di contenere i consumi energetici. A partire dal prossimo anno la Commissione valuterà l’opportunità di poter introdurre un mercato a livello europeo dei certificati bianchi sulla base dell’analisi delle esperienze delle varie nazioni.
Ad oggi anche altri stati hanno adottato dei meccanismi simili a quello italiano (ad esempio la Francia e la Polonia).
Oltre agli interventi di risparmio energetico da realizzare per proprio conto presso i consumatori finali, si può fare riferimento anche a società terze, le cosiddette “ESCo” (Energy Services Companies) o si può acquistare, tutta o in parte, la quota spettante ai propri obblighi da terzi attraverso la compravendita dei certificati bianchi. Questi scambi avvengono attraverso contratti bilaterali o attraverso un apposito mercato che viene organizzato e gestito dal GME sulla base di regole stabilite dall’AEEG.
Il valore del contributo da erogare ai distributori attualmente è pari a 100 € per ogni tonnellata di petrolio risparmiata. Questi contributi vengono finanziati andando a prelevare una piccola quota dalle tariffe di distribuzione dell’energia elettrica e del gas (questa quota è calcolata dall’AEEG in modo da garantire che l’aggravio complessivo sulla bolletta energetica dei consumatori risulti sempre molto inferiore al beneficio economico complessivo derivante dal risparmio di energia).


Riflessioni:
Questo meccanismo ha dato risultati positivi, ma ha bisogno ancora di interventi correttivi, in quanto gli obiettivi previsti per il 2010 dal Paee (Piano di azione nazionale per l’efficienza energetica) in materia di efficienza energetica risultano raggiunti solo nel settore residenziale e solamente attraverso la sostituzione di lampade ad incandescenza con dispositivi a risparmio energetico. La situazione peggiore riguarda il settore terziario e industriale e in particolare a dare i risultati non sperati sono stati gli interventi di isolamento delle pareti degli edifici e il miglioramento dell’efficienza dei sistemi di illuminazione industriale. Per questi tipi di interventi si continua a preferire il meccanismo dello sgravio fiscale del 55%.
Ad oggi quindi il meccanismo dei TEE non viene ancora sfruttato in modo adeguato, anzi le aziende che hanno ottenuto questi titoli non hanno realizzato interventi sul medio e lungo periodo.
Questo strumento potrebbe essere potenziato andando ad aumentare l’elenco degli interventi incentivati e uno snellimento delle pratiche burocratiche necessarie. In parte se ne sta occupando l’AEEG attraverso delle “Proposte di nuove schede tecniche per la quantificazione dei risparmi di energia”.

Speriamo bene



venerdì 10 dicembre 2010

Integrazione architettonica del fotovoltaico alla "luce del Sole"

di Pasquale Locoro

Disponibile sul sito del GSE la tanto attesa “Guida alle applicazioni innovative finalizzate all’integrazione architettonica del fotovoltaico”.

Sono finalmente disponibili sul sito internet del GSE le Regole Tecniche, ossia delle spiegazioni, in merito all’applicazione dei contenuti del Terzo Conto Energia.

È di particolare interesse la “Guida alle applicazioni innovative finalizzate all’integrazione architettonica del fotovoltaico”, in quanto contribuisce a fare chiarezza su un aspetto del Nuovo Conto Energia che era sembrato a molti incomprensibile o strano, cioè la categoria degli “impianti integrati con caratteristiche innovative”.
In questa guida vengono fornite delle definizioni che riguardano ad esempio la nozione di “modulo fotovoltaico speciale”, “componente speciale”, “caratteristiche innovative”, ecc.
Un concetto che viene ripreso dal Vecchio Conto Energia (e riaffermato) è quello dell’inserimento armonioso nel disegno architettonico dell’edificio. In particolare l’impianto fotovoltaico per rientrare nella categoria di impianto integrato con caratteristiche innovative non deve in alcun modo risultare aggiunto o posticcio rispetto all’edificio su cui sorge e deve essere pienamente contestualizzato rispetto ad esso (non si devono verificare interferenze significative, in termini di ostruzione alla radiazione solare, tra i volumi, le sporgenze, i camini, le antenne e i moduli fotovoltaici).
Affinchè si possa avere la “completa integrazione architettonica del fotovoltaico” l’impianto oltre a svolgere la sua funzione energetica dovrà svolgere anche alcune o tutte le funzioni che si riferiscono ad elementi o insiemi di elementi che compongono l’involucro edilizio dell’edificio.

Queste funzioni sono ad esempio:
  • garantire la tenuta all’acqua e quindi l’impermeabilizzazione della struttura;
  • garantire una resistenza meccanica comparabile con quella dell’elemento edilizio che sostituisce;
  • non compromettere la resistenza termica dell’involucro, sia durante il periodo invernale che durante il periodo estivo.
Un impianto fotovoltaico appartenente a questa categoria va a sostituire:
  • le coperture degli edifici (tegole, coperture coibentate, coperture metalliche e guaine impermeabilizzanti);
  • le superfici opache verticali (moduli per facciate);
  • le coperture trasparenti o semitrasparenti (vetri per coperture);
  • porte, finestre e facciate trasparenti (vetri per facciate e finestre).
Finalmente quindi un po’ di chiarezza su questa categoria di impianti, sul loro impatto sulla funzionalità dell’edificio e sul loro impatto estetico. Mi auguro per il prossimo futuro un ampio sviluppo di nuove soluzioni costruttive, esteticamente sempre più accattivanti e un maggiore abbattimento dei costi (sia quelli di produzione dei vari sub-componenti, sia quelli di installazione).

martedì 30 novembre 2010

New entry e penalizzazioni nel Nuovo Conto Energia: analisi e critiche in attesa di una guida definitiva del GSE

di Pasquale Locoro


Dubbi e incertezze sulle nuove categorie di impianti fotovoltaici nel Terzo Conto Energia.


Con il Nuovo Conto Energia la categoria degli impianti “parzialmente integrati” negli edifici è stata abrogata. La modifica riguarda soprattutto gli impianti realizzati su pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline. Infatti nel precedente Conto Energia questa categoria di impianti era al top degli incentivi, questo perché erano considerati come “impianti integrati”, mentre ora beneficeranno di tariffe pari alla media aritmetica tra quelle spettanti agli impianti “su edifici” e gli “altri”.

Un esempio può chiarire la situazione:
supponiamo di realizzare un impianto su una pensilina per una potenza di picco pari a 3 kW.
Per questo impianto, considerando la sua entrata in funzione entro il 30 aprile del 2011, riceveremo un incentivo pari a 0,382 €/kWh (mentre senza questa distinzione avremmo potuto beneficiare di un incentivo pari a 0,402 €/kWh). Considerando di produrre annualmente grazie a questo impianto 2500 kWh otterremmo 955 € di incentivi invece di 1005 €. La differenza potrebbe sembrare modesta, ma non si vede il perché si sia voluto infierire su questo tipo di impianti.

A ricevere il massimo degli incentivi sono i cosiddetti “impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative”.
Un impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative è un impianto fotovoltaico che utilizza moduli e componenti speciali che sono stati sviluppati specificatamente per sostituire elementi architettonici e che corrispondono a particolari requisiti costruttivi e a specifiche modalità di installazione. Per un impianto così definito, ad esempio di potenza pari a 2 kWp, si potrà beneficiare, a partire dal primo gennaio del prossimo anno e per tutto il 2011, di un incentivo pari a 0,44 €/kWh.
Attenzione però alla categoria di impianti appena descritta: il Conto Energia la premia con la migliore tariffa incentivante, ma stabilisce anche che la potenza finanziabile complessiva massima è di soli 300 MW (il 10% della potenza massima incentivabile per le tipologie “su edifici” e “altri”). In attesa della pubblicazione di una nuova guida da parte del GSE per quanto riguarda l’integrazione architettonica restano molti dubbi e incertezze, ad esempio:
Chi può dare certezze ad un consumatore che una soluzione impiantistica che prima veniva proposta come “integrata architettonicamente” ora venga venduta come “integrata con caratteristiche innovative”, lucrando a dismisura sulla nuova denominazione?

Una “New Entry” nel Conto Energia è quella rappresentata dagli impianti fotovoltaici a concentrazione. Un impianto fotovoltaico a concentrazione è un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l’effetto fotovoltaico ed è composto principalmente da un insieme di moduli in cui la luce solare è concentrata, tramite sistemi ottici, su celle fotovoltaiche, da uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e da altri componenti elettrici. L’incentivazione per questa categoria di impianti è prevista solo a favore delle persone giuridiche e degli enti pubblici, per una potenza massima di 200 MW.
Si spera che in futuro possano essere ammessi a richiedere incentivi per questa categoria di impianti anche le persone fisiche e che questa tecnologia di impianti mostri il suo potenziale di crescita.

lunedì 29 novembre 2010

Conto Energia: breve cronistoria

di Pasquale Locoro


Il Conto Energia è ad oggi il principale strumento economico/energetico a disposizione di piccoli e grandi investitori per far bene all’ambiente e alle proprie tasche.

È ormai innato in ognuno di noi, o dovrebbe esserlo, che la “Nostra Evoluzione Energetica” debba passare attraverso un uso più ragionato delle risorse che già utilizziamo e uno sviluppo (altrettanto ragionato e consapevole) delle fonti energetiche rinnovabili.
Ma cosa sono le “fonti energetiche rinnovabili”?
Secondo la Direttiva comunitaria 2001/77/CE si intende per “fonti energetiche rinnovabili”:
“…le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas)…”.
In particolare vorrei soffermarmi a considerare la fonte solare e nello specifico la conversione fotovoltaica. La conversione fotovoltaica dell’energia solare è un processo energetico mediante il quale la luce solare, incidendo su pannelli di silicio opportunamente trattato, viene convertita in energia elettrica continua e successivamente trasformata (se necessario per gli utilizzi) in energia elettrica alternata in un apparecchio chiamato inverter.
Gli ostacoli di questa tecnologia (come tutte le altre) ai suoi albori di sviluppo sono essenzialmente legati alla sua affidabilità e ai costi: il primo ostacolo viene superato grazie al progredire della tecnologia e al miglioramento delle tecniche di produzione, il secondo ostacolo superabile attraverso l’ottimizzazione della produzione e grazie alla creazione di un mercato (ossia un meccanismo virtuoso di domanda-offerta).

Primo Conto Energia
In un panorama internazionale di maggiore consapevolezza verso i problemi ambientali, di maggiore impegno verso lo sviluppo delle energie rinnovabili (anche per motivi strategici), ebbe la Luce il Conto Energia in Italia.
Era il lontano 2003, precisamente il 29 dicembre, quando con il Decreto Legislativo n.387 veniva attuato il recepimento della Direttiva comunitaria 2001/77/CE sulla promozione dell’energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità.
Restavano però ancora altri due tortuosi passaggi prima di poter avere l’avvio definitivo di questo programma di incentivazione, precisamente fissare i tempi e i termini di attuazione (con il Decreto attuativo n.181 del 5 agosto 2005) e stabilire i modi di erogazione degli incentivi (con la Delibera n.188 del 14 settembre 2005).
Poteva così nascere il Primo Conto Energia, che si differenziava dagli altri meccanismi utilizzati in passato per il fatto di essere molto vicino ad un finanziamento in conto esercizio, in quanto non prevedeva nessuna incentivazione da parte dello Stato nei confronti del capitale necessario per l’investimento, ma consisteva unicamente nell’incentivazione della produzione elettrica attraverso conversione fotovoltaica. Il privato proprietario dell’impianto fotovoltaico riceveva delle somme mensilmente e in modo continuativo, per i primi 20 anni di vita dell’impianto. Per accedere alle tariffe incentivanti, l’impianto doveva essere connesso alla rete (grid connected) e la sua potenza nominale superiore a 1 kWp. I moduli fotovoltaici devono inoltre possedere particolari requisiti di certificazione. L'incentivo economico era limitato all'energia messa a disposizione delle proprie utenze (viene incentivata solo la quota autoconsumata). Con il meccanismo dello scambio sul posto era possibile costituire un saldo annuo tra l’energia elettrica immessa in rete e quella prelevata che andrà a costituire la base per il calcolo dell’incentivo, mentre la restante parte costituisce un credito disponibile per i tre anni successivi. Oltre al precedente meccanismo si poteva considerare anche la vendita dell'energia secondo le tariffe stabilite dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG). Era previsto un incremento della tariffa del 10% nel caso di integrazione architettonica dell’impianto.
Le richieste di ammissione agli incentivi andavano inviate al GSE complete di tutti i documenti necessari (tra i quali un progetto preliminare) nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre. Il GSE prendendo in carico tutte le richieste si impegnava ad analizzarle entro il primo mese del trimestre successivo. Entro 60 giorni dal termine del trimestre il GSE analizzava tutte le domande pervenute e comunicava gli esiti agli interessati attraverso raccomandata entro i successivi 30 giorni. Diventato operativo il 19 settembre del 2005, il Primo Conto Energia ha esaurito in soli 9 giorni lavorativi l’intero monte impianti che si era previsto di finanziare fino al 2012 (pari a 100 MWp).

Il meccanismo virtuoso che tanto era stato auspicato si è così messo in moto.

Secondo Conto Energia
Nel febbraio del 2007 viene presentato un nuovo decreto al quale viene dato il nome di Secondo Conto Energia. Vengono fissati nuovi criteri, in particolare si elimina una parte consistente della burocrazia che era presente nel vecchio meccanismo di incentivazione: non è più necessario aspettare l’accoglimento da parte del GSE della domanda, perché dopo aver richiesto il collegamento al Gestore di rete locale, si potrà realizzare direttamente l’impianto e solo dopo averlo collegato alla rete elettrica ottenere l’incentivo (sempre in modo continuativo per 20 anni). Vengono incentivate maggiormente le soluzioni integrate dal punto di vista architettonico e la tariffa incentivante è applicata su tutta l’energia prodotta, per il solo fatto che viene prodotta utilizzando una fonte rinnovabile (non solo la quota autoconsumata). Oltre agli impianti integrati architettonicamente sono presenti le categorie riguardanti gli impianti “parzialmente integrati” e “non integrati”. L’esperienza maturata durante gli anni e lo sviluppo di un mercato molto florido ha consentito una diminuzione dei costi relativi alla realizzazione degli impianti fotovoltaici e ad una maggiore coscienza da parte del vasto pubblico.

Terzo Conto Energia - Il futuro degli incentivi al fotovoltaico
Il 24 agosto 2010 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Conto energia 2011 (chiamato anche Terzo Conto Energia). Questo nuovo decreto avrà una durata di tre anni, quindi dal 01/01/2011 fino al 31/12/2013 e le tariffe incentivanti saranno erogate per 20 anni (in questo periodo il loro valore resterà fisso) e si riferiranno a tutta l’energia elettrica prodotta. Vengono confermate sia la modalità di scambio sul posto che la vendita dell’energia prodotta. Si riconoscono delle tariffe speciali per gli impianti fotovoltaici a concentrazione e per le soluzioni innovative per l’integrazione architettonica. Sparisce la classificazione degli impianti “parzialmente integrati” e viene semplificata la procedura di invio della documentazione al GSE (attraverso via telematica). Alcuni dati importanti (e consultabili sul sito del GSE) sono quelli relativi alla potenza incentivata con il Primo Conto Energia pari a 164 MW e a quella incentivata con il Secondo Conto Energia pari (fino ad oggi) a 1689 MW.

Quanto è sicuro questo meccanismo di incentivazione?
Questo incentivo è sicuro in quanto i fondi a disposizione provengono direttamente dalle bollette dell’energia elettrica che noi tutti paghiamo, in particolare dall’aliquota A3 “Promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate”. Dal punto di vista economico un impianto fotovoltaico permette, a fronte di una spesa iniziale non troppo elevata, di ripagare la spesa al massimo in 8-10 anni, di azzerare completamente la bolletta elettrica (nel caso di dimensionamento in base ai consumi elettrici dell’utenza) e di costituire una fonte di ricavi per la restante vita dell’impianto. Quindi alla luce di tutto questo, animati da uno spirito economico/energetico tutti quanti dovremmo pensare a quanto possa essere conveniente un investimento di questo tipo.

“Fu vera gloria?”
Spetterà ai posteri valutare se la mossa del Conto Energia poteva davvero essere l’unico modo di promuovere lo sviluppo del fotovoltaico nel nostro “Paese del Sole” o se poteva essere fatto di meglio.