mercoledì 21 dicembre 2011

La temperatura domestica

Si abbassano le temperature e si alza la temperatura dei termostati

di Pasquale Locoro

In questi giorni di gelo prenatalizio ci sembra normalissimo alzare la temperatura del termostato di casa per poter godere di un dolce tepore.
In pochi sanno però che esiste una legge nazionale che fissa un limite al valore della massima temperatura all'interno delle abitazioni.

La temperatura fissata per legge è di 20°C e sono ammessi due gradi di tolleranza.
Fanno eccezione a questa legge gli immobili adibiti ad attività industriali e artigianali che devono avere una temperatura pari a 18°C.

I valori sopra riportati non sono indicati a caso, corrispondono infatti ai valori ottimali, nella stagione invernale, per poter svolgere in condizioni di comfort le varie attività quotidiane. E' da tener presente che l'abuso del riscaldamento produce gravi conseguenze sull'ambiente, contribuendo all'inquinamento, e sulla salute, rendendoci più suscettibili alle patologie influenzali.
Sono regolamentate poi anche le ore di accensione, tramite i Decreti 412/93 e 551/99 attraverso i quali la nostra penisola è stata divisa in zone climatiche in base ai valori medi della temperatura atmosferica.
Quindi associata ad ogni fascia climatica ci sono i periodi di accensione del riscaldamento e il numero massimo di ore di accensione giornaliero (a questo link si può trovare l'elenco).


Ad esempio Milano si trova in fascia E:
Il periodo per il riscaldamento invernale va dal 15 ottobre al 15 aprile.
Il limite massimo giornaliero per l'accensione del riscaldamento è di 14 ore.

E' concesso poi ai vari comuni la possibilità, in casi eccezionali, di anticipare o di posticipare i periodi di accensione e di spegnimento degli impianti di riscaldamento. Sempre in capo ai comuni dovrebbe essere affidato l'incarico di vigilare il rispetto delle precedenti prescrizioni.

Prima qualsiasi azione in cima a tutto dovrebbe esserci il BUON SENSO:
non bisogna mai esagerare con il riscaldamento e tener conto anche della necessità di fare ricambi d'aria e di evitare inutili sprechi di energia.
Molto importante è soprattutto l'isolamento termico degli edifici, aiuta a risparmiare sulle spese per il riscaldamento ed evita la problematica di avere superfici fredde che causano il fastidioso fenomeno della condensa.
AUGURO delle calde feste a tutti!



lunedì 19 dicembre 2011

Il Conto Energia Termico "S'ha da fare"!

Confermata l'intenzione del Governo per varare il nuovo meccanismo di incentivazione.

di Pasquale Locoro

Nei giorni scorsi il Ministro dell'Ambiente Clini ha confermato l'intenzione da parte del Nuovo Governo di varare un meccanismo di incentivazione per le rinnovabili termiche. L'annuncio è arrivato in occasione di un incontro del ministro Corrado Clini con Assotermica (Associazione produttori di apparecchi e componenti per impianti termici).
Assotermica è soddisfatta di questa intenzione anche perchè negli anni scorsi più volte aveva sollecitato l'approvazione del governo per un meccanismo incentivante anche per il solare termico.

In realtà nel Decreto Legislativo n.28 del 2011, noto ai più come Decreto Romani, è prevista la predisposizione di un sistema di incentivi anche per le rinnovabili termiche nella misura di un incentivo (ancora purtroppo da quantificare) per ogni kWh di energia termica prodotto. Purtroppo queste intenzioni non sono state ancora mai applicate e non sono ancora mai stati varati i numerosi decreti attuativi necessari.

Per il momento ci resta la promessa del ministro Clini. Speriamo che il tutto non finisca ancora nel dimenticatoio.


lunedì 5 dicembre 2011

Proroga del 55% - Aggiornamento

Approvata ieri dal Governo la proroga del bonus fino al 2012

di Pasquale Locoro

Finalmente, nell'ambito del processo di rimodulazione degli sgravi fiscali legati agli interventi di risparmio energetico si è arrivati a prorogare il bonus energetico del 55% fino al 2012.
E' successo ieri, anche se era stato largamento anticipato dal presidente del Consiglio dei Ministri Mario Monti.
Arriva finalmente il buonumore dopo che il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Piero Garda, aveva dato comunicazioni diverse nel corso di un question time alla Camera.
Garda infatti aveva riproposto delle stime economiche fatte dall'esecutivo precedente che annunciavano pesanti uscite dalle casse dello Stato per il 2013 (circa 292,8 milioni di euro), a fronte di entrate per 124 milioni di euro.

Stime diverse appaiono invece nel XIX Rapporto Congiunturale sul Mercato delle Costruzioni, redatto dal Cresme. Secondo questo rapporto infatti nel periodo 2007-2010 la detrazione del 55% è costata alle casse dello Stato ben 6.446 milioni di euro, mentre i benefici ammonterebbero a ben 10.310 milioni di euro (divisi tra risparmio nella bolletta energetica, nuovo gettito fiscale e reddito derivante dalla rivalutazione del patrimonio immobiliare).



AGGIORNAMENTO 

Nel Decreto Anti Crisi  firmato da Napolitano è stata inserita all’ultimo la proroga del provvedimento del 55% fino al 31 dicembre 2012 mantenendo l'attuale apparato normativo.
Nel Decreto "Disposizioni urgenti per la crescita, l’equita’ e il consolidamento dei conti pubblici", il testo dell’art. 4 nella parte concernente le detrazioni cita:
Nell’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole “31 dicembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: 
“31 dicembre 2012”.
In sostanza l’articolo 1 comma 48 della Legge di stabilità 2011 prorogava il provvedimento delle detrazioni del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica sugli edifici esistenti dal dicembre 2010 al dicembre 2011, allungando gli anni di detrazioni a 10.
Questo significa che per il 2012 non cambia la % di detrazione, non cambiano le opere detraibili, non cambiano gli anni di detrazione, non cambiano probabilmente le modalità.
Soprattutto non cambia il clima di incertezza e l’impossibilità di effettuare interventi più importanti (anche dal punto di vista energetico) che in un solo anno non sono programmabili né tanto meno realizzabili.
Visto il periodo di crisi e viste le priorità del nuovo governo  potremmo ritenere positivo questo piccolo risultato, ma non possiamo dimenticare tutti gli studi, le discussioni, le analisi economiche, energetiche e ambientali che hanno portato a definire degli obiettivi nel PAEE 2012.
I risultati di questi gruppi di lavoro non possono essere dimenticati: ci auspichiamo che venga previsto in un prossimo documento legislativo un provvedimento più strutturato e soprattutto idoneo agli scopi di salvaguardia dell’ambiente ma soprattutto di aiuto alla ricrescita del settore edile.


giovedì 1 dicembre 2011

Incentivi alle rinnovabili

Nuove promesse dal neo ministro dell'Ambiente

di Pasquale Locoro

Il Nuovo Governo non intende modificare il Quarto Conto Energia. E' quello che ha dichiarato il ministro dell'ambiente Corrado Clini a magine di un convegno.

Nuovi decreti invece ci saranno per le altre fonti rinnovabili, forse già a partire da metà dicembre. questi provvedimenti sarebbero necessari per poter completare il quadro di incentivi che erano stati previsti dal Decreto Romani necessarie a poter recepire la direttiva europea in materia di energie "verdi".

Questo perchè "il decreto legislativo 28 che ha recepito la direttiva europea sulle fonti rinnovabili è stato completato solo per il fotovoltaico. Dobbiamo affrontare la tematica di tutte le altre fonti rinnovabili regolamentate a partire dalle biomasse e biocombustibili, tenendo conto che da un lato bisogna assicurare la massima utilizzazione di queste fonti e dall'altro il rispetto degli usi bilanciati del territorio". 
 
 
Queste dichiarazioni però hanno allarmato il presidente nazionale dei Verdi Angelo Bonelli: "Sul Conto Energia il ministro dell'ambiente Corrado Clini sbaglia, il decreto Romani va cambiato immediatamente se si vuole evitare che il settore delle rinnovabili, che vale oltre 13 miliardi di fatturato, 1000 imprese e oltre 100.000 addetti, vada in stallo".

 
 
 
 
Personalmente condivido entrambe le posizioni:
da un lato intervenire ora e sconvolgere nuovamente gli incentivi al fotovoltaico sarebbe un gravissimo errore, mentre invece è indispensabile elaborare a breve un meccanismo incentivante e una regolamentazione per le altre fonti, al fine di evitare usi impropri o scorretti. Per il fotovoltaico bisognerà, magari, intervenire tra qualche mese, quando il meccanismo del Quarto Conto Energia entrerà veramente in crisi, provocando un nuovo stallo del settore.

martedì 29 novembre 2011

Novità per la certificazione energetica in Lombardia

Due nuove Delibere aggiornano la situazione "Certificazione Energetica" in Lombardia a partire dal prossimo 1° gennaio.

di Pasquale Locoro


Con le delibere n.IX/2554 e n.IX/2555 del 24 novembre la Regione Lombardia ha introdotto delle novità sul panorama delle Certificazioni Energetiche.


Finalmente vengono emanati i criteri di indirizzo per poter effettuare gli accertamenti in materia di certificazione energetica. Viene rimandato ad un apposito decreto dirigenziale (a modifica e integrazione del decreto n.14009/2009) la procedura operativa contenente nel dettaglio tutto l'insieme dei parametri che saranno oggetto di accertamento.

Tutto questo per poter garantire e assicurare la veridicità di quanto certificato, evitando la presenza di dichiarazioni false e mendaci, fatte magari a prezzi stracciatissimi da "professionisti" di dubbia competenza.

Delibera n.IX/2555: Modalità annunci commerciali per vendita o locazione
Attraverso questa seconda deliberazione, la Regione Lombardia ha emanato le modalità di dichiarazione delle prestazioni energetiche degli edifici oggetto di annuncio commerciale per vendita o locazione. Viene anche stabilito che gli Enti pubblici possono avvalersi di dipendenti interni accreditati come Certificatori Energetici per poter certificare gli edifici di loro proprietà.

Anche questa seconda Delibera si pone a tutela dell'utenza, in quanto si potrà conoscere, semplicemente guardando gli annunci immobiliari, le prestazioni energetiche del sistema edificio - impianto secondo le linee guida regionali.

Entrambe le Delibere di cui sopra entreranno in vigore con la pubblicazione sul Burl.

venerdì 25 novembre 2011

Dal 2012 nuove regole per accompagnare la crescita delle rinnovabili

Nuovi provvedimenti sono attesi entro l'estate del 2012


di Pasquale Locoro

Può sembrare difficile da credere, ma una crescita smisurata e incontrollata della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non è un bene per la sicurezza del Nostro sistema elettrico.
Infatti il gesto che può sembrarci più naturale, ad esempio quello di azionare un interrutore e accendere le luci, può verificarsi solo perchè esiste un "equilibrio" nel sistema elettrico (mi perdonino i più esperti se semplifico in questo modo i concetti di regolazione primaria, secondaria e terziaria della rete elettrica).

Basando sempre di più l'approvvigionamento energetico su fonti rinnovabili emerge il problema della loro aleatorietà e discontinuità, quindi tutte le procedure di regolazione del sistema ne risentono.
Da questo punto di vista verranno adottati dei nuovi provvedimenti che consentiranno un miglioramento dell'efficienza e un contenimento dei costi del servizio di dispacciamento, assicura l'AEEG.
In particolare l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas spiega che avvierà dei provvedimenti "con particolare riferimento al miglioramento dell'efficienza e dell'economicità del servizio di dispacciamento essenziale al mantenimento in costante equilibrio del sistema elettrico".
Come anticipato sopra, tutto questo avviene a fronte della crescita della produzione di energia da impianti eolici e fotovoltaici collegati, di solito, alle reti di distribuzione in media e bassa tensione.

La Delibera ARG/elt 160/11 indica come soluzioni operative le seguenti:

- interventi sui parametri tecnici di funzionamento degli impianti, ad esempio, allineando il loro comportamento a quello di impianti diversi e più grandi in caso di grave incidente di rete, al fine di evitare il rischio di "effetto domino" legato alla presenza di numerosi piccoli impianti;

- interventi volti a coinvolgere anche gli impianti alimentati da fonti rinnovabili - a partire da quelli connessi in media tensione -  nelle azioni di riduzione selettiva della generazione (distacchi) così da ricostituire i margini di riserva laddove tutte le altre alternative per conseguire il medesimo obiettivo risultino impraticabili;

- interventi per promuovere - anche per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili di più grossa taglia - una efficiente previsione dell'energia elettrica immessa in rete e un'equa ripartizione dei costi generati all'interno del sistema elettrico, che non possono essere più socializzati solo sui consumatori di energia elettrica.

L'AEEG fa presente anche che verrà avviata procedura di revisione dell'intera disciplina riguardante il dispacciamento e in futuro potrà essere affidato a Terna l'incarico di quantificare periodicamente "la massima penetrazione della generazione da fonte rinnovabile non programmabile (con particolare riferimento agli impianti eolici e fotovoltaici) compatibile con l'assetto del sistema".
A Terna inoltre l'incarico di valutare gli interventi necessari volti a garantire lo sviluppo delle rinnovabili, il tutto nel perseguimento degli obiettivi per il 2020 e per garantire la sicurezza del sistema.



Il dispacciamento è l'insieme delle attività che consentono di corrispondere ad ogni quantitativo di elettricità prelevato dalla rete, per poter soddisfare i consumi, una quantità equivalente immessa in rete dagli impianti produttivi.

giovedì 24 novembre 2011

Proroga del 55%

L'annuncio del Ministro Corrado Clini ai microfoni di Radio24

di Pasquale Locoro

Arriva finalmente il sereno sulla questione della detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica.
Dopo le molte preoccupazioni sulla mancata proroga ecco le parole rassicuranti del nuovo ministro dell'Ambiente:

"Prendo un impegno preciso sul 55%. La detrazione fiscale per la riqualificazione energetica è strutturale, non congiunturale".

Il ministro ha anche annunciato il suo impegno per prorogare anche il sistema dei certificati bianchi (i famosi titoli di efficienza energetica).
Tornerà quindi il sorriso di tutti coloro che tristi e arrabbiati cominciavano a rassegnarsi alla prematura scomparsa di questo sistema di detrazioni.

In attesa comunque del provvedimento ufficiale, possiamo fare i più vivi complimenti a questo nuovo esecutivo del Governo che sta dimostrando da subito di saper prendere a cura quelli che sono i veri problemi del Nostro Paese.

Dal GSE rassicurazioni per i tempi di valutazione delle domande


Il GSE informa che a partire da gennaio verranno rispettati i tempi di valutazione delle domande incentivanti

di Pasquale Locoro

E' stato pubblicato ieri, 23 novembre, dal GSE un comunicato stampa dai toni decisamente rassicuranti. Vi ripropongo il testo:
"QUARTO CONTO ENERGIA, DA GENNAIO VALUTAZIONE DELLE DOMANDE NEI TEMPI PREVISTI

Il GSE, da gennaio prossimo, sarà di nuovo nelle condizioni di rispettare il termine dei 120 giorni previsto dalla normativa per la valutazione delle richieste e l'erogazione della tariffa incentivante.
Il rilevante numero di richieste pervenute al GSE negli ultimi mesi (25mila solo nel mese di giugno, incluse le domande di iscrizione al registro "grandi impianti") e che tuttora continuano ad arrivare (in media 18 mila al mese), ha determinato, infatti, un inevitabile rallentamento dei tempi di analisi.
Il ritardo è dipeso anche da alcune incertezze legate alle novità normative introdotte dal decreto 5 maggio 2011, come quelle relative al premio del 10% per gli impianti che utilizzano componenti realizzati nella UE che, in molti casi, hanno determinato, da parte degli operatori, l'invio di richieste incomplete e successive domande di integrazione da parte del GSE.
Per far fronte a tali problemi il GSE ha messo in atto una serie di provvedimenti come l'adeguamento dei sistemi informativi, il potenziamento delle risorse e della capacità di lavoro al fine di recuperare l'arretrato.
Il GSE è consapevole del disagio che tale ritardo sta arrecando agli operatori e confida nella comprensione degli stessi, consapevoli della complessità della situazione che il GSE si è trovato a fronteggiare."

Il GSE quindi rende finalmente pubbliche le enormi difficoltà avute, che hanno contribuito allo sconforto e fatto arrabbiare nei mesi scorsi numerosi operatori del settore.
Fatto questo passo e attuate le misure correttive per rimediare, c'è la speranza che la situazione si sia finalmente stabilizzata e che si possa continuare il percorso di crescita.

Non risultano invece ancora pervenuti comunicati ufficiali da parte dell'ENEL per quanto riguarda i disservizi relativi ai ritardi dei tempi di allaccio. Staremo a vedere se si avranno anche loro notizie nel prossimo futuro.

lunedì 14 novembre 2011

Niente proroga per gli incentivi fiscali del 55%

Nel DDL di stabilità appena licenziato non c'è nessuna proroga alle detrazioni fiscali
di Pasquale Locoro
  
Nei giorni scorsi si è avuto il via libero definitivo al disegno di legge di Stabilità ed ecco che arriva una amara sorpresa.
Il testo approvato non contiene nessun cenno al rinnovo, per i prossimi anni, del meccanismo di detrazione fiscale del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica. Quindi senza nessun  intervento, la precedente proroga scadrà il 31 dicembre 2011.

Come scritto in un precedente post, in una vecchia bozza del maxiemendamento alla legge di stabilità era stata prevista una proroga, anche se con qualche modifica.
Due associazioni di settore (FederlegnoArredo e Uncsaal) si augurano che il Parlamento e l'intero mondo politico comprendano la necessità e l'urgenza di prorogare il meccanismo sopracitato affinchè si possano:

- recepire le indicazioni europee sul risparmio energetico in edilizia;

- permettere al settore industriale italiano dei serramenti di poter continuare il processo di sviluppo.

Si spera in una presa di coscienza, anche perchè senza queste misure non saremo in grado di rispettare gli impegni presi e sarebbe una ennesima figuraccia per il Nostro Paese. Oltretutto si metterebbe in difficoltà l'intera filiera edile che ha potuto svilupparsi con queste incentivazioni. Infine verrebbe nuovamente ostacolato il processo di svecchiamento dell'intero patrimonio edilizio italiano.

giovedì 3 novembre 2011

Si avvicina la fine del IV Conto Energia?

Un nuovo dubbio si fà strada nel settore del fotovoltaico.

di Pasquale Locoro


Il settore del fotovoltaico e tutte le altre attività ad esso collegate vivrà tra poco tempo un nuovo e duro colpo:
si tratta del raggiungimento dell'obiettivo di costo cumulato annuo, pari a circa 6 miliardi di euro, definito nell'articolo 1 comma 2 del IV Conto Energia.
Un settore quello del fotovoltaico che ha vissuto negli ultimi anni un percorso di crescita straordinario per passare, come si dice, "dalle stelle alle stalle" conoscendo una profonda crisi dovuta alle mille pressioni da parte del Governo.
Sul sito del GSE è possibile vedere, da poco tempo, insieme alle cifre sugli impianti e sulla potenza installata, anche la cifra relativa al costo annuo. Oggi, come si può notare sotto, il costo totale ammonta a 4.969.166.808 €.

Una mancanza del Decreto Ministeriale del 5 maggio 2011 è stata di non indicare, quando alla lettera z) dell'articolo 3 definisce il "costo indicativo cumulato annuo degli incentivi", rispetto a quali incentivazioni calcolare la somma.
Quindi resta il dubbio se riferire il costo annuo al solo Quarto Conto Energia oppure invece al costo annuo totale anche di tutti gli altri conti energia.
Se come indicato dal GSE, il parametro di confronto sarebbe quello di tutti i conti energia, allora mancherebbe solo un miliardo di euro per raggiungere la quota massima. Questa cifra approssimativamente potrebbe corrispondere a circa altri 3GW di fotovoltaico installato, cioè a pochi altri mesi.
Seguendo questo scenario catastrofico, secondo l'articolo 2 comma 3 del DM 5 maggio 2011, andrebbero riviste, ancora una volta, le modalità di incentivazione con un nuovo decreto.
Considerando le settimane di ansia necessarie per ottenere il precedente Decreto, il prossimo futuro potrebbe essere ancora più disastroso e porterebbe ad un nuovo affondo del settore fotovoltaico.

mercoledì 2 novembre 2011

La detrazione del 55% nel nuovo "Decreto Sviluppo"

L'Uncsaal contesta la bozza del nuovo Decreto Sviluppo

di Pasquale Locoro

L'Uncsaal è l'associazione confindustriale del comparto dei serramenti metallici e nei giorni scorsi ha contestato vivamente la bozza del Decreto Sviluppo che stà circolando sui canali ufficiali.
Il Decreto Sviluppo dovrebbe arrivare nei prossimi giorni sul tavolo del Consiglio dei Ministri e dovrebbe consentire un rilancio dell'economia del nostro Paese.
Il punto caldo della bozza riguarda la proroga fino al dicembre del 2014 delle agevolazioni previste per interventi di riqualificazione energetica, però con percentuali di detrazione ridotte e differenziate secondo il tipo di intervento.

In particolare si prevede l'obbligo per chi voglia usufruire del bonus sulle finestre, di installare congiuntamente sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche.
Il periodo di detrazione resta fissato in 10 anni e viene fissato un costo unitario massimo.
Inoltre, nel caso di sostituzione dei serramenti, l'aliquota viene abbassata al 41% (fino ad oggi la detrazione per questo intervento era del 55%).

Un'altra proposta dell'Uncsaal riguarderebbe l'estensione delle detrazioni di cui sopra anche ai beni strumentali e ai soggetti pubblici non assogettati all'Ires.

Spero che il nuovo Decreto Sviluppo sia rivisto, anche alla luce del fatto che serve una massiccia opera di riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare italiano (sia per quanto riguarda gli appartamenti per il residenziale o per il terziario), favorire una rivalutazione del patrimonio immobiliare e produrre maggiore gettito per l'erario.

E' proprio quest'ultimo punto che andrebbe approfondito. Infatti si può stimare che l'intero valore degli investimenti in recupero del patrimonio non residenziale privato vale all'incirca 17 miliardi di euro e una estensione delle detrazioni fiscali ai beni strumentali produrrebbe un aumento del 50% di tali investimenti, contribuendo a risollevare l'aspetto economico del Paese.

martedì 11 ottobre 2011

Il Bonus del GSE per la rimozione dell'eternit

Una nuova precisazione del GSE sulla richiesta di Bonus

di Pasquale Locoro
 
L'eternit è un tipo di fibrocemento che è stato utilizzato in edilizia come materiale da copertura in forma di lastre piane o ondulate, oppure per coibentare tubature. Questo materiale agli inizi del secolo scorso è divenuto popolarissimo fin quando, verso gli anni '80 viene resa nota la cancerosità delle fibre di amianto una volta inalate (queste fibre infatti sono la causa di forme tumorali quali il mesotelioma o l'asbestosi).
Il problema dello smantellamento delle strutture contenenti amianto è molto forte, in particolare la presenza di amianto nella lastra di fibrocemento può essere determinata anche risalendo alla data di acquisto del manufatto, oppure attraverso l'analisi di un suo campione.
Il costo medio di un'analisi approfondita di laboratorio attualmente si attesta sui 200€.
Verificata la presenza di fibre di amianto si può procedere in due differenti modi per sua messa in sicurezza:

  • incapsulamento: rappresenta un metodo di bonifica cosiddetto "transitorio" e prevede il trattamento della superficie delle lastre esposta agli agenti atmosferici con sostanze sintetiche che inglobino e consolidino le fibre di amianto nel manufatto cementizio, impedendone così il rilascio nell'ambiente;

  • rimozione e smaltimento: rappresenta un metodo "radicale" e prevede una serie di procedure speciali per poter garantire di operare in sicurezza (sia degli operatori che delle persone e degli animali che si vengono a trovare in prossimità del cantiere di bonifica).

In Italia si può fare riferimento al D.Lgs 257/1992 e al D.Lgs 81/2008.

Per promuovere le costose opere di bonifica con la sostituzione delle coperture di eternit con coperture fotovoltaiche (invece della più economica procedura di inglobamento), già dal Terzo Conto Energia è stato previsto un Bonus alla tariffa incentivante.
La maggiorazione di 5 c€/kWh alla tariffa incentivante prevista dal Quarto Conto Energia per gli impianti fotovoltaici installati in sostituzione di coperture in eternit è applicabile in caso di interventi di smaltimento effettuati dopo al data di entrata in vigore del DM 5 maggio 2011, cioè il 13 maggio 2011.
Il GSE nella sezione del proprio sito relativa alla Regole applicative ha chiarito che la maggiorazione della tariffa dell'incentivo è applicabile in caso di interventi di smaltimento effettuati dopo la data di entrata in vigore del suddetto Decreto. Questa precisazione arriva proprio per tener conto delle novità normative che si sono avute tra il Terzo Conto Energia e il Quarto Conto Energia, novità assolutamente non prevedibili per poter attuare una programmazione degli interventi da parte degli operatori.
Si aggiunge anche che a parziale modifica di quanto indicato nelle Regole Applicative, la maggiorazione verrà anche applicata a tutti quegli interventi avviati tra il 25 agosto 2010 (data di entrata in vigore del Terzo Conto Energia) e il 13 maggio 2011 (data di entrata in vigore del Quarto Conto Energia) con la condizione che gli impianti fotovoltaici, installati in sostituzione di coperture in eternit o contenenti amianto entrino in esercizio improrogabilmente entro il 30 giugno 2012.





Il fibrocemento è un misto di cemento e amianto. Solitamente è conosciuto come Eternit, dal nome del produttore. I manufatti realizzati con questo materiale avevano una ottima resistenza alla corrosione, alle alte temperature e all'usura, oltre ad essere molto leggeri.

lunedì 3 ottobre 2011

Monito della Commissione Europea all'Italia sul rendimento energetico in edilizia

Richiesto un adeguamento della legislazione sul rendimento energetico in edilizia

di Pasquale Locoro

 Nei giorni scorsi è giunto il severo monito da parte della Commissione Europea all'Italia per quanto riguarda il rendimento energetico in edilizia. Nel dettaglio viene richiesto all'Italia di conformarsi alle norme europee entro due mesi, altrimenti la suddetta Commissione porterà il caso direttamente dinnanzi alla Corte di Giustizia europea. 

Già nel novembre del 2010 era stato fatto notare all'Italia questa inosservanza e da allora nel nostro Paese, sebbene numerosi tentativi, realmente è stato fatto ben poco. Le misure per il rendimento energetico degli edifici a livello comunitario prevedono la redazione e il rilascio di attestati di rendimento energetico che devono essere rilasciati da esperti qualificati ed indipendenti, sia per gli edifici nuovi che per quelli esistenti. 

Salvo alcune regioni che hanno legiferato in maniera indipendente (tra le eccellenze ci sono la Lombardia, la Liguria e la provincia autonoma di Bolzano), in molte altre regioni che seguono la legislazione nazionale è addirittura possibile l'autocertificazione dell'edificio, dichiarandolo in classe G (quindi un edificio avente un consumo energetico per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria elevato). Il grosso difetto di questa procedura è che non si riesce ad avere nessuna informazione reale sui consumi effettivi e non si dispone nemmeno di nessuna informazione su come migliorare e ridurre i propri consumi energetici. Altro punto messo in risalto dalla Commissione europea è che, ad oggi, l'Italia non ha ancora messo in atto nessuna misura adeguata per poter garantire controlli adeguati e regolari sugli impianti di condizionamento dell'aria. 

Questo invito della Commissione europea dovrebbe essere seriamente preso sul serio. Il grave rischio è fare l'ennesima figuraccia con il resto degli stati membri. Oltretutto la procedura di infrazione ad una direttiva europea prevede delle sanzioni salatissime e l'obbligo comunque di adeguarsi alla procedura. La speranza è che la detrazione del 55% venga prorogata e che soprattutto si provveda ad una reale stesura di norme specifiche, a livello nazionale, per il rendimento energetico nell'edilizia, cercando di seguire gli esempi delle regioni che già hanno intrappreso questo cammino.

lunedì 12 settembre 2011

Incentivi per la Cogenerazione ad Alto Rendimento

 Anche la Cogenerazione avrà un Nuovo sistema di Incentivi

di Pasquale Locoro

E' stato firmato la settimana scorsa dal Ministro dello Sviluppo Economico un decreto che definisce il nuovo regime di sostegno per la "Cogenerazione ad Alto Rendimento".

Questo Decreto si riferisce alle unità di cogenerazione entrate in esercizio a partire dal 7 marzo 2007 (data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n.20 del 2007) e alle unità di cogenerazione entrate in esercizio dopo il 1° aprile 1999 e prima del 7 marzo 2007, riconosciute come cogenerative secondo le norme vigenti in quel periodo.

La metodologia di calcolo dell'incentivo è omogenea per tutti gli impianti ed è commisurata all'effettivo risparmio di energia primaria, risparmio definito secondo i criteri introdotti dalla normativa comunitaria 2004/8/CE applicabile a partire dal 1° gennaio 2011.
La base dell'incentivo è il sistema dei Certificati Bianchi che vengono riconosciuti per un periodo di 10 anni per gli impianti di produzione e di 15 anni per gli impianti abbinati al servizio di teleriscaldamento.
Al valore di base del certificato viene applicato un coefficiente correttivo (K) che viene differenziato in cinque scaglioni di potenza (per considerare i diversi rendimenti medi degli impianti e sopratutto per cercare di promuovere lo sviluppo della piccola e media cogenerazione).
Questi incentivi sono cumulabili solo con Fondi di Garanzia, Detassazione e altri contributi in Conto Capitale (in sostanza vanno a sostituire completamente il classico Certificato Bianco).

La gestione di quest'incentivo viene affidata al GSE al quale bisognerà rivolgersi per chiedere la qualificazione come Cogenerazione ad alto rendimento (CAR). Il valore accumulato annualmente verrà riconosciuto all'operatore in misura dell'effettivo risparmio di energia primaria conseguito e misurato.

Per i rifacimenti di impianti esistenti e per gli impianti entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999 e prima del d.lgs. 20/07, cui spetta  un corrispettivo pari al 30% degli incentivi previsti per i nuovi impianti per un periodo di cinque anni, secondo il recente decreto legislativo 28/2011 sulle energie rinnovabili, si attendono specifiche norme tecniche.

Per conoscere il metodo di calcolo di questo incentivo e per ulteriori approfondimenti si rimanda a questo link.

venerdì 2 settembre 2011

Possibile revisione del Quarto Conto Energia per i "Piccoli impianti fotovoltaici"

Nuovi dubbi sul tanto sofferto Quarto Conto Energia

di Pasquale Locoro

Ed ecco "comparire" una norma controversa riguardante il Quarto Conto Energia, cioè quella legata alla definizione di "Piccoli impianti".
 
Il perchè se ne parla solo ora diventerà, forse, un pò più chiaro in seguito.

La definizione di piccoli impianti e i numerosi dubbi sulle Regole applicative che sono state pubblicate a luglio dal GSE hanno indotto numerosi piccoli comuni a chiedere chiarimenti al Governo e una proroga dei termini di accesso agli incentivi per i piccoli impianti, la cui scadenza per l'allaccio alla rete era stata fissata al 31 agosto 2011.

Questo si svolge proprio in questi giorni concitati, in cui si lavora per convertire in legge il DL 138/2011, ossia la Manovra Bis.
In particolare viene richiesto un chiarimento in merito alla definizione di "piccoli impianti fotovoltaici", cioè quelli fino a 1000kW posti su edifici o fino a 200kW che operano in regime di scambio sul posto. Questa categoria però comprende anche quelli "di potenza qualsiasi realizzati su edifici ed aree delle Amministrazioni pubbliche".

"Sembrerebbe che gli edifici e le aree debbano essere di proprietà delle Amministrazioni ovver, seguendo per analogia il dettato delle norme autorizzative vigenti, in particolare dell'articolo 12, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387, che possano anche essere nella disponibilità giuridica delle Amministrazioni attraverso altri diritti di proprietà (diritto di superficie) o di godimento (ad esempio affitto, comodato, ecc.)" invece nelle Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal DM 5 maggio 2011 si prevede che "gli edifici e le aree devono intendersi di proprietà delle PA, che direttamente li utilizza per l'installazione di un impianto fotovoltaico o li mette a disposizione di altro soggetto".

In questo modo si origina una disparità di trattamento fra le Amministrazioni dotate dal punto di vista immobiliare e quelle che invece non hanno immobili nel proprio patrimonio, in particolare i Comuni di piccole e medie dimensioni. Allo stesso tempo tutta questa situazione va a ledere i diritti acquisiti dalle Amministrazioni che hanno in corso la realizzazione di impianti ma che non sono riusciti ad allacciare alla rete dell'ENEL entro il 31 agosto 2011 gli impianti.
Il 31 agosto era il termine ultimo entro il quale gli impianti non potranno più godere della tariffa incentivante se non dopo aver ottenuto l'iscrizione all'apposito registro.

Si riscontrano quindi incongruenze nei documenti che dovrebbero contenere le definizioni degli impianti, oltre ai sempre più numerosi problemi nati da un "Conto Energia" macchinoso e pieno di lacune che ha tenuto sospeso un settore in continua crescita quale quello del fotovoltaico.

mercoledì 31 agosto 2011

Poveri Noi!

Dalla "Robin tax" rischio aumento bollette

di Pasquale Locoro

All'indomani dell'approvazione della manovra, la Robin tax avra' effetti sugli investimenti delle societa' energetiche e rischia di avere anche un effetto sulle bollette pagate dai consumatori.
Attraverso questa misura infatti lo Stato raggiungerebbe l'obiettivo di riappropriarsi delle cifre destinate ai sussidi per la produzione di Energia Verde.
Così facendo però entrerebbe in contraddizione con il principio di neutralità e penalizzerebbe il settore energetico.
La Robin tax poi non prevede nessun meccanismo per impedire che il prelievo venga trasferito sui cittadini italiani che si trovano costretti già a pagare una bolletta salatissima per l'energia.

Anche l’AEEG si è espressa negativamente in merito all’aumento dell’aliquota Ires fino al 10,5% delle società energetiche.
Non è giusto” ha affermato il Garante, che “a pagare più tasse sia solo il comparto energetico.
Invitando nuovamente l’esecutivo a riflettere sulla “fondamentale rilevanza che gli investimenti in questo settore rivestono per la competitività dell’intera economia del Paese”.  Proprio riguardo agli investimenti, non è difficile arrivare alla conclusione che in questo quadro lo sviluppo delle rinnovabili potrebbe essere compromesso.

A questo punto allora perchè continuare a chiamarla "Robin Tax"?

Robin Hood "rubava" ai ricchi per dare ai poveri. Qui invece si continua a tassare indiscriminatamente tutti e si porta avanti l'occulto progetto del federalismo, andando ad abolire tutte le province.

Come sempre si "tagliano le gambe" ad un Paese che vorrebbe iniziare a correre sulla strada del vero Progresso.

giovedì 25 agosto 2011

Più garanzie per chi sceglie l'elettricità verde

L'AEEG chiede maggiori informazioni sulla bolletta elettrica di chi sceglie l'energia rinnovabile.

di Pasquale Locoro

Con la Delibera ARG/elt 104/11 l'AEEG ha approvato un insieme di regole per poter garantire che l'energia elettrica venduta ai singoli clienti venga effettivamente prodotta attraverso fonti rinnovabili e che non venga commercializzata più volte.
L'Autorità ha poi stabilito di utilizzare come unico sistema di certificazione valido le garanzie di origine (previste dalla Direttiva Europea 2009/28/CE) e rilasciata dal GSE.
Questo intervento dell'AEEG è dettato dall'esigenza di prevedere strumenti certi mantenendo principi di concorrenza e di trasparenza.
Per garantire maggiore trasparenza poi viene disposto che le società di vendita indichino nel materiale informativo e promozionale le caratteristiche delle proprie offerte di energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili. 
Ogni cliente che sottoscriva questo tipo di contratti dovrà ricevere in bolletta (almeno tre volte l'anno) l'indicazione del mix di fonti energetiche utilizzate per la sue fornitura (in aggiunta alle informazioni sul mix energetico dell'elettricità complessivamente venduta).

Novità poi anche per i consumatori che usufruiscono di una "tradizionale" fornitura energetica: l'AEEG ha stabilito che tutti i consumatori vengano informati sugli incentivi alle fonti rinnovabili sostenuti attraverso le loro bollette. Infatti dovrà essere evidenziata meglio la componente tariffaria A3 che è destinata per legge a promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate.

mercoledì 3 agosto 2011

Tagli al Ritiro Dedicato

Nuovo colpo per il settore del Fotovoltaico

di Pasquale Locoro


Con la Delibera ARG/elt 103/11 del 28 luglio 2011 l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ha operato un taglio pari al 25% sul valore dell'energia che viene venduta attraverso il ritiro dedicato.
A pagina 4 infatti è possibile leggere:

"...a decorrere dal 1° gennaio 2012, i prezzi minimi garantiti indicati nel medesimo documento per la consultazione si applichino solo all'energia elettrica che non percepisce incentivi (certificati verdi o conto energia per gli impianti di produzione da fonte solare), poichè gli incentivi dovrebbero mediamente consentire la sopravvivenza economica degli impianti di produzione anche in assenza dei prezzi minimi garantiti. Ciò in attesa degli indirizzi da parte del Ministro dello Sviluppo Economico ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 28/2011".

In sostanza a partire da gennaio 2012 i prezzi minimi saranno abbassati e da parte dell'AEEG è stata avanzata anche l'ipotesi che tali prezzi dovranno essere del tutto annullati e sostituiti dal prezzo zonale orario medio nel caso in cui il produttore sia beneficiario degli incentivi (cioè la totalità dei produttori).

Tutto questo rappresenta una nuova stangata, rivolta soprattutto ai Grandi Impianti.

Continuate a seguire questo blog e zeroEmission per nuovi sviluppi.

lunedì 1 agosto 2011

Il GSE ripubblica la "Graduatoria dei Grandi Impianti Fotovoltaici"

Sarà la volta buona?

di Pasquale Locoro


Dopo le polemiche dei giorni scorsi il GSE ripubblica la Graduatoria dei Grandi Impianti Fotovoltaici. 
Sul sito del GSE sono disponibili i seguenti documenti:
  • Graduatoria dei Grandi Impianti iscritti al Registro che rientrano nei limiti di costo (Elenco A);
  • Elenco degli impianti che pur avendo presentato richiesta di iscrizione al Registro non risultano inclusi in graduatoria perchè risultano già entrati in esercizio (Elenco B).
 L'elenco A è organizzato secondo il seguente ordine di priorità:

  • data di fine lavori dell'impianto;
  • anteriorità della data del titolo autorizzativo;
  • minore potenza dell'impianto;
  • precedenza della data di iscrizione al Registro.
Si ricorda che il GSE aveva dovuto sospendere la pubblicazione della precedente graduatoria perchè erano emerse numerose incongruenze e difformità tra quanto era stato dichiarato dai Soggetti Responsabili e quanto risultava dalla documentazione inviata.
Nelle prossime settimane, il GSE procederà alla pubblicazione della graduatoria degli impianti iscritti al Registro che non rientrano nei suddetti limiti di costo (Elenco C) e l'elenco degli impianti esclusi (Elenco D).

La presenza dell'impianto nell'elenco A non garantisce ancora l'accesso agli incentivi, infatti il riconoscimento delle tariffe potrà avvenire solo dopo l'entrata in esercizio degli impianti, cioè quando il GSE potrà verificare la reale corrispondenza tra l'impianto che è stato realizzato e quello autorizzato, oltre al rispetto di tutti i requisiti previsti dalle vigenti normative e l'assenza delle condizioni indicate negli articoli 23 e 43 del D.Lgs. 28/11.

Nonostante i buoni propositi, gli obiettivi contestabili delle Istituzioni coinvolte e la Burocrazia farraginosa emerge nuovamente come il meccanismo non sia ancora ben operativo e come si debba procedere a piccoli passi e soprattutto dare delle reali certezze e tempi brevi agli operatori del settore e a tutti quelli che vogliono investire nel settore delle rinnovabili.

giovedì 28 luglio 2011

Il Registro Grandi Impianti Fotovoltaici

Le Associazioni chiedono l'intervento del Governo

di Pasquale Locoro

E' di ieri il lancio di un nuovo allarme da parte dei presidenti di APER, ASSOSOLARE, ASSO ENERGIE FUTURE e GRID PARITY PROJECT riguardante la palese inefficacia e pericolosità del Registro dei Grandi Impianti previsto dal IV Conto Energia per l’assegnazione delle tariffe incentivanti.
Le Associazioni chiedono al Governo di rivedere urgentemente i criteri che sono alla base di questo provvedimento abbandonando la strada del Registro dei Grandi Impianti Fotovoltaici.
“Se non si interviene immediatamente” dichiarano i quattro Presidenti, “si rischia non solo di assistere a una lunga fase di stallo del mercato dovuta ai molteplici ricorsi da parte delle aziende escluse dalle graduatorie, ma anche di far perdere al Paese una formidabile opportunità industriale, occupazionale e ambientale”.
Inoltre dei grossolani errori nel calcolo del costo degli impianti hanno costretto il GSE (lo scorso 18 luglio) ad annunciare una rettifica della graduatoria pubblicata il 15 luglio scorso, imponendo al mercato un’ulteriore esasperante attesa.
Sorprende inoltre vedere, nei primi posti della graduatoria, impianti con una data di fine lavori precedente alla data di ottenimento delle autorizzazioni o addirittura impianti ancora da costruire con titoli abilitativi che potrebbero essere già inefficaci. Assegnare ora una tariffa a valere sul IV Conto Energia a impianti autorizzati addirittura nel 2007 non fa altro che spingere alla compravendita di autorizzazioni, non certo l’obiettivo di un’industria sana ed efficiente.
Tutti aspetti sintomatici di un meccanismo farraginoso e contorto che ha già sortito l’effetto, da un lato di incrementare fenomeni puramente speculativi, dall’altro di aumentare le incertezze in un settore già messo a dura prova da mesi di stasi a causa della repentina abrogazione, senza adeguate tutele per gli investimenti intrapresi, del III Conto Energia.

E' l'ennesima riprova di quello che non và nell'Amministrazione. Ormai non se ne può più e siamo stanchi di vederci mettere i bastoni tra le ruote da parte di queste persone. Non si riesce proprio a capire il perchè si tenti in tutti i modi di incentivare la speculazione invece di incentivare lo sviluppo e il progresso.


giovedì 21 luglio 2011

I moduli made in EU

Una delle novità introdotte dal Nuovissimo Conto Energia è il bonus del 10% per gli impianti "il cui costo di investimento, per quanto riguarda i componenti diversi dal lavoro, sia per non meno del 60% riconducibile ad una produzione realizzata all'interno dell'Unione europea". Per poter richiedere la maggiorazione, il GSE specifica poi la necessità di avere una certificazione da un ente terzo con "la verifica delle condizioni relative alla realizzazione dei moduli e deve essere attestata attraverso un certificato di ispezione di fabbrica (Factory Inspection) rilasciato da un ente terzo notificato a livello europeo in ambito fotovoltaico".

Questa iniziativa è senz'altro molto lodevole, volta essenzialmente a valorizzare sul mercato i produttori di moduli europei o esteri che realizzino componenti fotovoltaici all'interno della UE.

Ci sono però alcuni gravi problemi, almeno per il momento:
  • gli operatori, nei giorni scorsi, hanno portato all'attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni, che nessun produttore dispone, per il momento, dei mezzi per poter produrre tale certificazione, nè tantomeno è stato designato, a livello europeo, un ente che faccia le ispezioni. Per poter iniziare tali procedure saranno necessari ancora diversi mesi;
  • è ancora molto incerto il meccanismo posto alla base dell'attribuzione del made in UE nel caso di moduli fabbricati all'esterno dell'Unione Europea e che contengano almeno un componente (ad esempio silicio, wafer o celle) di produzione europea. Infatti il controllo della provenienza della materia prima appare ancora molto difficile;
  • l'incertezza poi è maggiormente amplificata se si pensa che attualmente ci si trova ancora in un regime definito "transitorio" e che la regolamentazione definitiva si avrà solo a partire dal primo luglio del 2012.
Il presidente del Gifi Valerio Natalizia ha scritto al Ministero dello Sviluppo Economico per chiedere delle regole chiare sull'applicazione di questo bonus e chiedendo la possibilità di poter produrre, fino all'adeguamento, una dichiarazione sostitutiva.

Nel frattempo alcune aziende produttrici di moduli fotovoltaici stanno emettendo delle certificazioni indicando che il prodotto rispetta il 4° CE e le relative linee guida.
Analizzando questi certificati però si nota che non sembrano essere in linea con quanto dichiarato dal GSE, perchè manca la "Factory Inspection" rilasciata dalla casa produttrice e prodotta da un ente certificatore.

Si può facilmente prevedere, per il prossimo futuro, che tutte le pratiche caricate con le autocertificazioni prodotte dalle aziende verranno bloccate e verrà richiesta la produzione dell'idonea documentazione da inviare entro 30 giorni (pena la decadenza del bonus).

Ancora una volta, questa nuova incertezza è frutto, secondo l'opinione di chi scrive, della separazione di competenze, tra chi ha legiferato e il Grande settore delle Rinnovabili e delle certificazioni.

giovedì 7 luglio 2011

Giallo sui tagli alle Rinnovabili: alla fine scompaiono

Entrata in vigore il 05/07/2011 la nuova Manovra Finanziaria
  di Pasquale Locoro

Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è entrata in vigore la Manovra Finanziaria (Decreto Legge 98/2011).
I giorni scorsi erano stati animati da nuove polemiche e duri scontri, riguardanti soprattutto il presunto taglio del 30% agli incentivi alle fonti rinnovabili a partire dal prossimo anno.
Ancora una volta sarebbe potuto succedere una "disastrosa" modifica per gli incentivi agli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Il meccanismo alla base di questa riduzione degli incentivi (prevista all'articolo 35) era finalizzato a "ridurre il costo finale dell'energia per i consumatori e le imprese".
In seguito si sono avute le smentite ufficiali da parte del Ministro dello Sviluppo Economico, Paolo Romani, e del Ministro dell'Ambiente, Stefania Prestigiacomo, e infine la rassicurazione da parte di una fonte governativa.

Finalmente ieri, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e con la sua contestuale entrata in vigore, possiamo tirare tutti un sospiro di sollievo.

Almeno per ora questo nuovo incubo è stato scongiurato.

Tutto quello che è accaduto nei giorni scorsi dovrebbe far riflettere sul fatto che non esiste ancora una vera coscienza, a livello governativo, su quali sono i reali punti di forza e di crescita del nostro Paese. 
Se si vuole far cassa bisogna intervenire su ben altri fronti!

venerdì 24 giugno 2011

La SCIA: legittima per gli "impianti green" ?

Analisi della legittimità della SCIA per gli impianti alimentati a fonti rinnovabili

di Pasquale Locoro

La SCIA è la "Segnalazione Certificata di Inizio Attività" entrata in vigore il 31 luglio 2010 e andata a sostituire la DIA. Lo scopo di questa nuova procedura era quello di 'semplificare' l'iter burocratico caratterizzante i permessi, come ad esempio quelli per l'ottenimento del titolo abilitativo, necessario per poter iniziare alcune tipologie di lavori in edilizia.
Il percorso di introduzione di questa certificazione è cominciato con l'approvazione della Legge n.122 del 30 luglio 2010 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n.78 del 31 maggio 2010, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica".

L'intento del Legislatore era quello di voler semplificare le procedure a cui deve sottoporsi chiunque voglia intraprendere un'attività di tipo commerciale, imprenditoriale o artigianale, andando a stabilire che "ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale viene sostituito da una segnalazione dell'interessato".
In campo edilizio la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) viene sostituita dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).
E' da sottolineare che con l'introduzione della SCIA è possibile iniziare i lavori nello stesso giorno della sua presentazione, senza dover quindi attendere i 30 giorni previsti per la DIA.

La SCIA e le fonti rinnovabili

Per quanto riguarda il rapporto controverso tra la SCIA e gli impianti a fonti rinnovabili, all'articolo 4 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 28/2011 vengono riportati i principi che dovrebbero regolare le autorizzazioni per la realizzazione di tali impianti. In particolare:

"1. Al fine di favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili e il conseguimento, nel rispetto del principio di leale collaborazione fra Stato e Regione, degli obiettivi di cui all'articolo 3, la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono disciplinati secondo speciali procedure amministrative semplificate, accelerate, proporzionate e adeguate, sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola applicazione.

2. L'attività di cui al comma 1 è regolata, secondo un criterio di proporzionalità:

a) dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n.387 del 29 dicembre 2003, come modificato dall'articolo 5 del presente decreto;

b) dalla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, ovvero

c) dalla comunicazione relativa alle attività in edilizia libera di cui all'articolo 6, comma 11
".


Quindi ragionando in questi termini risulta che la SCIA non rappresenta un titolo autorizzativo legittimo per gli impianti a fonte rinnovabile.






lunedì 13 giugno 2011

Nuova polemica sui documenti per la richiesta dell'incentivo

Gli allegati 3A e 3C del nuovo Conto Energia sollevano nuovi problemi

di Pasquale Locoro


L'Allegato 3A
L'Allegato 3A riporta l'elenco di tutta la documentazione necessaria per l'iscrizione al registro.
In questi giorni si sollevano dubbi e polemiche sul punto relativo al rilascio del Comune di competenza del titolo autorizzativo. Con queste premesse sembrerebbe che il Quarto Conto Energia vada a violare i principi della Legge 241 del 1990, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in quanto tra i documenti richiesti per l'accesso agli incentivi si dice che per gli impianti con questi titoli autorizzativi:
  • denuncia di inizio attività conforme all’articolo 23, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica n.380 del 2001 ove applicabile, ovvero dichiarazione di procedura abilitativa semplificata conforme all’articolo 6, comma 7, del Decreto Legislativo n.28 del 2011, entrambi recanti data antecedente di almeno 30 giorni rispetto a quella di invio;
  • copia della comunicazione relativa alle attività in edilizia libera, di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida adottate ai sensi dell’articolo 12, comma 10, del Decreto Legislativo n.387 del 29 dicembre 2003.
Il  comune competente deve cioè rilasciare una dichiarazione attestante che  la DIA/PAS oppure la comunicazione,di quanto riportato sopra, costituiscono titolo idoneo alla realizzazione dell’impianto.
Tralasciando il complesso campo urbanistico,  un'attività di edilizia libera è definita tale perchè non necessita di alcun titolo per procedere ai lavori. Quindi nel testo del Decreto già vi è una prima confusione in quanto si considera questa attività tra quelle che richiedono i titoli autorizzativi.
In virtù dell'art.1 comma 2 della Legge n.241 del 1990 la Pubblica Amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
Si spera a questo proposito che il Ministero dello Sviluppo Economico possa fare chiarezza, anche perchè i Comuni difficilmente potranno fare una dichiarazione tenendo conto della complessità della problematica, sia sotto l'aspetto autorizzativo delle opere connesse che in merito agli aspetti di eventuali autorizzazioni sismiche e/o parei di ARPAC, VVFF e sanitari.



L'Allegato 3C
Nell'Allegato 3C è possibile trovare l'elenco di tutta la documentazione che bisogna trasmettere alla data di entrata in esercizio dell'impianto.
Tra la documentazione da trasmettere per la richiesta agli incentivi del quarto conto energia va trasmessa al GSE anche il "Certificato Antimafia" del soggetto responsabile (punto a3).
Questo nuovo certificato sta creando caos tra i piccoli operatori che si vedono costretti ad aggiungere altra burocrazia per l'accesso agli incentivi.
Nella "Guida all'utilizzo dell'applicazione web per la richiesta degli incentivi per il fotovoltaico per il Quarto Conto Energia", a pagina 29 è riportato:
  • Certificazione antimafia (quando previsto): è il documento con il quale viene accertata l’assenza di cause di decadenza, sospensione o di divieto e di tentativi di infiltrazione mafiosa nel caso di soggetti che intendono sostenere rapporti con la pubblica amministrazione. Il documento deve essere scannerizzato e caricato sull’applicazione Web attraverso il pulsante “Carica Documento”.
Già diverse regioni, tra le quali la Calabria, chiedono nell'ambito del procedimento unico  la produzione di un certificato antimafia, che sembra giustificato per grandi impianti.
Per i piccoli impianti dovrebbe essere permesso effettuare una autocertificazione autenticata per i piccoli impianti in modo da snellire di molto l'intera procedura e per le società fare una semplice richiesta alla CCIA di una visura completa anche della certificazione antimafia. E' da tener conto anche che per il documento rilasciato dalla Prefettura possono passare anche svariati mesi prima dell'emissione.
Al momento, in attesa di eventuali comunicazioni del GSE, o dell'AEEG, tutte le pratiche dovranno essere complete con il documento antimafia, pena l'esclusione dall'incentivo.

lunedì 6 giugno 2011

Ammissibilità ai benefici in caso di rigetto

Primi chiarimenti del GSE in merito alle polemiche dei giorni scorsi

di Pasquale Locoro

 Del problema del diniego degli incentivi da parte del GSE per "errori formali" nella documentazione presentata se ne era già occupata ZeroEmission con alcune news, anche in seguito alle numerose email giunte in redazione.
Finalmente ,il 3 giugno scorso, il GSE ha pubblicato un articolo sul proprio sito nel quale fornisce alcune indicazioni in merito alle procedure da adottare in seguito di rigetto delle richiesta e di nuova comunicazione. 
I punti affrontati sono quattro e riguardano il preavviso di rigetto, la comunicazione di inizio lavori, l'asseverazione e i seguiti in caso di rigetto.

Preavviso di rigetto
Ai sensi della Legge n.241 del 1990 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", nei casi in cui il GSE debba pronunciarsi in merito ad una qualche istanza, deve, prima di adottare in modo formale un provvedimento negativo, comunicare i motivi che ne impedirrebbero l'accoglimento.
Quindi al Soggetto Responsabile viene garantita e riconosciuta la facoltà di interloquire con il GSE illustrando le proprie ragioni attraverso l’invio, in conformità alle modalità illustrate in calce al preavviso di rigetto, di osservazioni e/o documenti di cui si terrà conto per poter adottare il provvedimento conclusivo. E' da sottolineare poi che il preavviso di rigetto va ad interrompere i termini stabiliti per concludere il procedimento di valutazione che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle eventuali osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine concesso al Soggetto Responsabile.

Comunicazione di inizio lavori
Il GSE vista la numerosità delle richieste di accesso ai benefici per impianti fotovoltaici (comunque preventivabile) realizzati nell’ambito dell’attività edilizia libera, prive della comunicazione di fine lavori (da inviare all’Amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione) e attesa la finalità di tale previsione volta a consentire all’ente locale competente l’esercizio di un eventuale controllo tecnico-amministrativo, ritiene che il questo obiettivo possa essere raggiunto anche nella ipotesi in cui il Soggetto Responsabile abbia inviato, o invii, al GSE copia della Comunicazione di inizio lavori.
Questa documentazione può essere anche presentata, eventualmente anche in sanatoria, al Comune interessato, ovvero abbia inviato, o invii,  dichiarazione del Comune attestante l'esenzione, nel proprio territorio, dall’obbligo di comunicazione dell’inizio dei lavori per impianti fotovoltaici realizzati in edilizia libera.

Asseverazione
Considerando la numerosità delle asseverazioni pervenute al GSE prive di dichiarazione in merito all’esecuzione dei lavori nel rispetto delle pertinenti normative (visti anche i ritardi di pubblicazione sul sito del GSE del modello di documento), il GSE comunica che saranno ritenute conformi le asseverazioni, pur carenti di tale esplicita attestazione, nel caso in cui dal testo, nonché dall’insieme dei documenti eventualmente inviati dal Soggetto Responsabile a seguito del preavviso di rigetto, emerga che i lavori per la installazione dell’impianto fotovoltaico, di cui si sia già dichiarata la conclusione entro il termine del 31 dicembre 2010, siano stati effettivamente realizzati nel rispetto delle pertinenti normative.

Seguiti in caso di rigetto
Per gli impianti per i quali il GSE rigetti definitivamente l’istanza di accesso ai benefici della Legge 129/10, è possibile presentare una nuova richiesta di incentivazione tenendo presente che:
  • se la data di entrata in esercizio dell’impianto è antecedente al 31/5/2011, il Soggetto Responsabile può presentare la domanda ai sensi del Terzo Conto Energia. In questi casi il termine di 90 giorni previsto per la presentazione della domanda decorre dalla data di ricezione, da parte del Soggetto Responsabile, della comunicazione di rigetto inviata dal GSE;
  • se la data di entrata in esercizio dell’impianto ricade nel periodo tra il 1° e il 30 giugno 2011, il Soggetto Responsabile può presentare la domanda ai sensi del Quarto Conto Energia. In questi casi termine di 15 giorni previsto per la presentazione della domanda, decorre dalla data di ricezione, da parte del Soggetto Responsabile, della comunicazione di rigetto inviata dal GSE.
Questi criteri non possono applicarsi agli impianti per i quali il GSE abbia accertato o accerti, anche mediante controlli di natura contabile - amministrativa, che, in relazione alla richiesta di accesso ai benefici di cui alla Legge 129/10, siano stati forniti dati o documenti non veritieri, ovvero siano state rese dichiarazioni false o mendaci, ovvero che i lavori d’installazione dell’impianto non siano stati conclusi entro il 31/12/2010, diversamente da quanto dichiarato. In queste circostanze il GSE applica le disposizioni di cui agli artt. 23 e 43 del Dlgs. 28/2011.

mercoledì 18 maggio 2011

I nuovi incentivi

Un’analisi sugli incentivi del Quarto Conto Energia e sulle tempistiche di allaccio alla rete

di Pasquale Locoro

Con il nuovo Conto Energia si è provveduto ad una ridefinizione degli incentivi (si veda l’immagine sotto).

Le tariffe vengono sempre riconosciute per ogni kWh prodotto dai sistemi fotovoltaici per un periodo pari a 20 anni dall’entrata in funzione dello stesso e come si può osservare, varieranno a seconda del periodo di allaccio del sistema alla rete elettrica.
Per un impianto ricadente nella fascia di potenza 1-3 kW si può osservare graficamente il decremento della tariffa incentivante.
Resta da sottolineare (ancora una volta) che alle tariffe base sarà possibile aggiungere dei premi nei seguenti casi:
  • un aumento del 10% della tariffa nel caso in cui il costo dei materiale sia per non meno del 60% riconducibile ad una produzione realizzata all’interno dell’Unione Europea;
  • + 5c€/kWh nel caso di impianti installati in sostituzione di coperture in eternit o altre coperture contenenti amianto.
Con queste due misure premianti si intende tutelare la produzione europea dei componenti e proseguire la campagna di sostituzione delle coperture in eternit.


Tempistiche di allaccio alla rete
Come anticipato sopra, i nuovi incentivi varieranno mese per mese nel corso di quest’anno e a cadenza semestrale per il 2012. Successivamente si prospetta il passaggio a meccanismi omnicomprensivi sull’esempio del modello tedesco.
È di notevole importanza valutare le tempistiche di realizzazione e di allacciamento di un impianto fotovoltaico, questo perché per poter richiedere un investimento occorrono dei valori certi per poter elaborare l’analisi economica.
I tempi di allacciamento sono legati ai “tempi burocratici” di Enel Distribuzione, tempi che si rivelano essere maggiori dei tempi di realizzazione dell’impianto.

Nel dettaglio, i compiti di Enel Distribuzione sono:
  • invio di un preventivo di connessione (entro 20 giorni lavorativi dall’invio della domanda);
  • allacciamento dell’impianto fotovoltaico alla rete elettrica (entro 30 giorni lavorativi dall’invio della comunicazione di “Fine Lavori”).
Considerando un impianto che non necessita di autorizzazioni paesaggistiche, all’interno dei tempi richiesti da Enel Distribuzione è possibile svolgere tutte le attività che riguardano la progettazione e l’installazione dell’impianto, sempre tenendo conto che eventuali imprevisti potrebbero causare dei ritardi.

Infine si riporta uno schema, relativo al 2011, che presenti una indicazione delle tempistiche necessarie affinchè si abbia con buona probabilità l’accesso alle tariffe relative a ciascun mese e aggiungendo 5 giorni lavorativi tra la dichiarazione di Fine Lavori e l’allacciamento da parte dell’Enel come stima dei tempi di invio della corrispondenza effettuata tramite Poste Italiane.

L'elaborazione parte dal mese di Luglio perchè nel momento in cui si scrive questo intervento si sono già superate le scadenze (ipotizzate) per accedere all'incentivo di Giugno.

lunedì 16 maggio 2011

In Gazzetta il Decreto del Quarto Conto Energia

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.109 del 12/05/2011 il Decreto del Quarto Conto Energia

di Pasquale Locoro

Come indicato nell'Articolo 26 del Decreto in questione: "Il presente Decreto...entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana". Quindi finalmente ha visto la luce il tanto sospirato Decreto, anche se ancora molto accese restano le polemiche.

Con questo primo post si passeranno in rassegna le principali novità, per poi approfondirle ed integrarle con novità e suggerimenti nei prossimi interventi.
Sintetizzando le principali novità si possono individuare quattro punti che sono stati introdotti con il nuovo Conto Energia:

- indennizzo per i ritardi di allaccio alla rete;

- iscrizione al registro per i grandi impianti;

- premi e incentivi particolari;

- serre e pensiline fotovoltaiche.

Indennizzo per i ritardi di allaccio alla rete
Su questa questione se ne era già parlato in un precedente intervento. Si è arrivati alla conclusione (o meglio al compromesso) con l'istituzione di un indennizzo per eventuali ritardi. Le misure di indennizzo vengono previste e disciplinate dalla delibera dell'AEEG ARG/elt 181/10.

Iscrizione al registro per i grandi impianti
Per il 2011 e il 2012 i soggetti responsabili di "grandi impianti" devono richiedere al GSE l'iscrizione ad un apposito registro informatico. Per il 2011 le richieste di iscrizione dovranno pervenire al GSE dal 20 maggio al 30 giugno. Si prevede poi di riaprire il periodo di iscrizione al registro nel caso di ulteriore disponibilità (tenendo conto di alcuni limiti di costo indicati nel Decreto) dal 15 al 30 settembre.
Il GSE ha il compito di formare la graduatoria degli impianti iscritti al registro e di pubblicarla sul proprio sito entro quindici giorni dalla data di chiusura del relativo periodo.

Premi e incentivi particolari
Come era stato già introdotto nel Terzo Conto Energia, vengono previste modalità analoghe per quanto riguarda piccoli impianti realizzati da comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti (una maggiorazione del 5% dell'incentivo) e di 5c€/kWh per gli impianti che vengono installati in sostituzione di coperture contenenti amianto o di eternit. Viene anche introdotto un premio a quegli impianti che utilizzano componenti prodotti all'interno dell'Unione europea.

Serre e pensiline fotovoltaiche
In modo analogo al precedente Conto Energia gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline hanno diritto a una tariffa pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante per impianti fotovoltaici realizzati su edifici e la tariffa spettante per altri impianti fotovoltaici.



Grandi impianti
Per grande impianto si intende un impianto fotovoltaico realizzato su edificio che abbia una potenza superiore a 1000 kW o di altro tipo con potenza superiore a 200kW.