martedì 24 gennaio 2012

Edifici esenti dalla Certificazione Energetica

Una breve guida ai casi in cui la certificazione energetica degli edifici non deve essere prodotta

di Pasquale Locoro
La Regione Lombardia con la Deliberazione n.IX/2555  ha precisato che a partire dal primo gennaio di quest'anno deve essere indicata su tutti gli annunci immobiliari la classe energetica e il relativo indice di prestazione (EPh). Esiste però una categoria di edifici esente.

Vediamo brevemente quale.

Al punto 4 della suddetta Delibera è riportato quanto segue:

"Sono esclusi dall’ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti punti 1 e 2, le
seguenti fattispecie:

a) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono mantenuti a temperatura controllata o climatizzati per esigenze del processo produttivo;

b) i fabbricati industriali, artigianali, agricoli e relative pertinenze qualora gli ambienti siano
mantenuti a temperatura controllata o climatizzati utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti recuperabili;

c) gli edifici e le unità immobiliari prive di impianto termico (come definito al punto 2,
lettera ee) della dgr 8745/2008) o di uno dei suoi sottosistemi necessari alla climatizzazione invernale;

d) le locazioni di immobili per una durata massima di 30 giorni;"


Il punto c, per chi legge, richiede una ulteriore precisazione, rintracciabile nelle definizioni presenti nella DGR 8745/2008 dove viene indicata la definizione di "impianto termico":

"E' il complesso degli impianti tecnologici dell'edificio destinato alla climatizzazione estiva e/o invernale degli ambienti, ovvero al solo riscaldamento e/o raffrescamento e/o alla produzione di acqua calda per usi igienico-sanitari; esso comprende eventuali sistemi di generazione, accumulo, distribuzione e utilizzazione e/o emissione dell'energia termica, sia per il riscaldamento che per il raffrescamento, i sistemi di condizionamento dell'aria, nonchè gli organi di regolazione e di controllo;
sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento e/o di raffrescamento, mentre non sono considerati tali gli apparecchi quali stufe, caminetti, radiatori individuali, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari;
tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali termiche utili degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore di 15kW".


Per queste categorie di edifici negli annunci dovrà essere semplicemente riportata la seguente dicitura:
“Immobile non soggetto all’obbligo di certificazione energetica”

giovedì 12 gennaio 2012

Guida alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico

Pubblicata la nuova guida alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico

di Pasquale Locoro


La detrazione fiscale del 55% è stata prorogata fino al 31 dicembre 2012 (legge n.214 del 22 dicembre 2011).
La detrazione è stata estesa anche alle spese per gli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria.
Sempre la suddetta norma ha disposto che dal primo gennaio 2013 le agevolazioni riguardanti il risparmio energetico verranno sostituite con la detrazione del 36% (che fino ad ora riguardava le spese per le ristrutturazioni edilizie). 
Inoltre da quest'anno, la precedente detrazione (36%) non avrà più scadenza:

infatti nell'articolo 16-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi, l'agevolazione è stata resa strutturale e definitiva.

Numerose sono state le modifiche relative alla richiesta delle detrazioni fiscali negli ultimi anni e puntuale come sempre arriva la nuova guida dell'Agenzia delle Entrate.
Il documento (suddiviso in cinque capitoli) presenta in una veste esauriente e completa, utilizzando un linguaggio comprensibile, la spiegazione dei vari interventi e dei valori massimi detraibili, oltre all'elenco dei documenti necessari e dei relativi adempimenti.

Dall'Agenzia delle Entrate quindi arriva un indispensabile strumento per capire e preparare i documenti necessari a richiedere le agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico.

lunedì 9 gennaio 2012

A breve i nuovi incentivi

Attese molte novità in questo nuovo anno

di Pasquale Locoro

Il nuovo anno comincia con un contatore fotovoltaico che segna 321.143 impianti in esercizio, 13,280 GW di potenza installata e un costo annuo ponderato dei quattro conti energia di circa 5,683 miliardi di euro. A questi andrebbero aggiunti altri 450 milioni di euro che saranno i costi medi annui associati agli impianti ammessi in base al registro dei grandi impianti del 2011 e al registro del primo semestre 2012. Ulteriori 130 milioni non dovrebbero sommarsi, e che rappresentano il costo del registro del secondo semestre 2012.
Nelle cifre indicate sopra sono compresi 56mila impianti entrati in esercizio nel 2011, con potenza complessiva di 3.700 MW e che hanno beneficiato delle tariffe del secondo conto energia grazie al "Salva-Alcoa" (legge n.129 del 2010).
Raggiunti e superati i 6 miliardi di euro, il Ministero per lo Sviluppo Economico si è riservato di intervenire per ridefinire per una quinta volta gli incentivi, in una misura ancora più ridotta degli attuali.

Dal 1° gennaio inoltre gli incentivi sono calati ulteriormente, così come anche i prezzi minimi garantiti del ritiro dedicato per gli impianti rinnovabili non programmabili o con potenza sotto 1 MW.
Il 29 marzo sarà la volta di un'altra scadenza, infatti decorrono le limitazioni all'accesso agli incentivi del conto energia fotovoltaico per gli impianti in zona agricola che abbiano taglia superiore a 1 MW o che non rispettino gli stringenti limiti di concentrazione territoriale, riferiti alla distanza minima fra impianti e all'asservimento di aree attigue.

Altre importanti scadenze sul calendario 2012 riguardano anche gli aspetti tecnologici:
  • sempre dal 29 marzo decorre l'obbligo di garanzia decennale dei moduli;
  • il 30 giugno scade il periodo transitorio per il calcolo semplificato delle voci di costo al fine di ricondurre a una produzione Ue/See l'investimento e beneficiare dell'aumento del 10% delle tariffe incentivanti del conto energia fotovoltaico;
  • dal 1° luglio bisognerà soddisfare dei nuovi requisiti di ammissione al conto energia fotovoltaico in relazione alla produzione dei moduli (adesione a consorzi di riciclo, certificato di ispezione di fabbrica e criteri ISO).