lunedì 3 ottobre 2011

Monito della Commissione Europea all'Italia sul rendimento energetico in edilizia

Richiesto un adeguamento della legislazione sul rendimento energetico in edilizia

di Pasquale Locoro

 Nei giorni scorsi è giunto il severo monito da parte della Commissione Europea all'Italia per quanto riguarda il rendimento energetico in edilizia. Nel dettaglio viene richiesto all'Italia di conformarsi alle norme europee entro due mesi, altrimenti la suddetta Commissione porterà il caso direttamente dinnanzi alla Corte di Giustizia europea. 

Già nel novembre del 2010 era stato fatto notare all'Italia questa inosservanza e da allora nel nostro Paese, sebbene numerosi tentativi, realmente è stato fatto ben poco. Le misure per il rendimento energetico degli edifici a livello comunitario prevedono la redazione e il rilascio di attestati di rendimento energetico che devono essere rilasciati da esperti qualificati ed indipendenti, sia per gli edifici nuovi che per quelli esistenti. 

Salvo alcune regioni che hanno legiferato in maniera indipendente (tra le eccellenze ci sono la Lombardia, la Liguria e la provincia autonoma di Bolzano), in molte altre regioni che seguono la legislazione nazionale è addirittura possibile l'autocertificazione dell'edificio, dichiarandolo in classe G (quindi un edificio avente un consumo energetico per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria elevato). Il grosso difetto di questa procedura è che non si riesce ad avere nessuna informazione reale sui consumi effettivi e non si dispone nemmeno di nessuna informazione su come migliorare e ridurre i propri consumi energetici. Altro punto messo in risalto dalla Commissione europea è che, ad oggi, l'Italia non ha ancora messo in atto nessuna misura adeguata per poter garantire controlli adeguati e regolari sugli impianti di condizionamento dell'aria. 

Questo invito della Commissione europea dovrebbe essere seriamente preso sul serio. Il grave rischio è fare l'ennesima figuraccia con il resto degli stati membri. Oltretutto la procedura di infrazione ad una direttiva europea prevede delle sanzioni salatissime e l'obbligo comunque di adeguarsi alla procedura. La speranza è che la detrazione del 55% venga prorogata e che soprattutto si provveda ad una reale stesura di norme specifiche, a livello nazionale, per il rendimento energetico nell'edilizia, cercando di seguire gli esempi delle regioni che già hanno intrappreso questo cammino.

lunedì 12 settembre 2011

Incentivi per la Cogenerazione ad Alto Rendimento

 Anche la Cogenerazione avrà un Nuovo sistema di Incentivi

di Pasquale Locoro

E' stato firmato la settimana scorsa dal Ministro dello Sviluppo Economico un decreto che definisce il nuovo regime di sostegno per la "Cogenerazione ad Alto Rendimento".

Questo Decreto si riferisce alle unità di cogenerazione entrate in esercizio a partire dal 7 marzo 2007 (data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n.20 del 2007) e alle unità di cogenerazione entrate in esercizio dopo il 1° aprile 1999 e prima del 7 marzo 2007, riconosciute come cogenerative secondo le norme vigenti in quel periodo.

La metodologia di calcolo dell'incentivo è omogenea per tutti gli impianti ed è commisurata all'effettivo risparmio di energia primaria, risparmio definito secondo i criteri introdotti dalla normativa comunitaria 2004/8/CE applicabile a partire dal 1° gennaio 2011.
La base dell'incentivo è il sistema dei Certificati Bianchi che vengono riconosciuti per un periodo di 10 anni per gli impianti di produzione e di 15 anni per gli impianti abbinati al servizio di teleriscaldamento.
Al valore di base del certificato viene applicato un coefficiente correttivo (K) che viene differenziato in cinque scaglioni di potenza (per considerare i diversi rendimenti medi degli impianti e sopratutto per cercare di promuovere lo sviluppo della piccola e media cogenerazione).
Questi incentivi sono cumulabili solo con Fondi di Garanzia, Detassazione e altri contributi in Conto Capitale (in sostanza vanno a sostituire completamente il classico Certificato Bianco).

La gestione di quest'incentivo viene affidata al GSE al quale bisognerà rivolgersi per chiedere la qualificazione come Cogenerazione ad alto rendimento (CAR). Il valore accumulato annualmente verrà riconosciuto all'operatore in misura dell'effettivo risparmio di energia primaria conseguito e misurato.

Per i rifacimenti di impianti esistenti e per gli impianti entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999 e prima del d.lgs. 20/07, cui spetta  un corrispettivo pari al 30% degli incentivi previsti per i nuovi impianti per un periodo di cinque anni, secondo il recente decreto legislativo 28/2011 sulle energie rinnovabili, si attendono specifiche norme tecniche.

Per conoscere il metodo di calcolo di questo incentivo e per ulteriori approfondimenti si rimanda a questo link.

venerdì 2 settembre 2011

Possibile revisione del Quarto Conto Energia per i "Piccoli impianti fotovoltaici"

Nuovi dubbi sul tanto sofferto Quarto Conto Energia

di Pasquale Locoro

Ed ecco "comparire" una norma controversa riguardante il Quarto Conto Energia, cioè quella legata alla definizione di "Piccoli impianti".
 
Il perchè se ne parla solo ora diventerà, forse, un pò più chiaro in seguito.

La definizione di piccoli impianti e i numerosi dubbi sulle Regole applicative che sono state pubblicate a luglio dal GSE hanno indotto numerosi piccoli comuni a chiedere chiarimenti al Governo e una proroga dei termini di accesso agli incentivi per i piccoli impianti, la cui scadenza per l'allaccio alla rete era stata fissata al 31 agosto 2011.

Questo si svolge proprio in questi giorni concitati, in cui si lavora per convertire in legge il DL 138/2011, ossia la Manovra Bis.
In particolare viene richiesto un chiarimento in merito alla definizione di "piccoli impianti fotovoltaici", cioè quelli fino a 1000kW posti su edifici o fino a 200kW che operano in regime di scambio sul posto. Questa categoria però comprende anche quelli "di potenza qualsiasi realizzati su edifici ed aree delle Amministrazioni pubbliche".

"Sembrerebbe che gli edifici e le aree debbano essere di proprietà delle Amministrazioni ovver, seguendo per analogia il dettato delle norme autorizzative vigenti, in particolare dell'articolo 12, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387, che possano anche essere nella disponibilità giuridica delle Amministrazioni attraverso altri diritti di proprietà (diritto di superficie) o di godimento (ad esempio affitto, comodato, ecc.)" invece nelle Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal DM 5 maggio 2011 si prevede che "gli edifici e le aree devono intendersi di proprietà delle PA, che direttamente li utilizza per l'installazione di un impianto fotovoltaico o li mette a disposizione di altro soggetto".

In questo modo si origina una disparità di trattamento fra le Amministrazioni dotate dal punto di vista immobiliare e quelle che invece non hanno immobili nel proprio patrimonio, in particolare i Comuni di piccole e medie dimensioni. Allo stesso tempo tutta questa situazione va a ledere i diritti acquisiti dalle Amministrazioni che hanno in corso la realizzazione di impianti ma che non sono riusciti ad allacciare alla rete dell'ENEL entro il 31 agosto 2011 gli impianti.
Il 31 agosto era il termine ultimo entro il quale gli impianti non potranno più godere della tariffa incentivante se non dopo aver ottenuto l'iscrizione all'apposito registro.

Si riscontrano quindi incongruenze nei documenti che dovrebbero contenere le definizioni degli impianti, oltre ai sempre più numerosi problemi nati da un "Conto Energia" macchinoso e pieno di lacune che ha tenuto sospeso un settore in continua crescita quale quello del fotovoltaico.

mercoledì 31 agosto 2011

Poveri Noi!

Dalla "Robin tax" rischio aumento bollette

di Pasquale Locoro

All'indomani dell'approvazione della manovra, la Robin tax avra' effetti sugli investimenti delle societa' energetiche e rischia di avere anche un effetto sulle bollette pagate dai consumatori.
Attraverso questa misura infatti lo Stato raggiungerebbe l'obiettivo di riappropriarsi delle cifre destinate ai sussidi per la produzione di Energia Verde.
Così facendo però entrerebbe in contraddizione con il principio di neutralità e penalizzerebbe il settore energetico.
La Robin tax poi non prevede nessun meccanismo per impedire che il prelievo venga trasferito sui cittadini italiani che si trovano costretti già a pagare una bolletta salatissima per l'energia.

Anche l’AEEG si è espressa negativamente in merito all’aumento dell’aliquota Ires fino al 10,5% delle società energetiche.
Non è giusto” ha affermato il Garante, che “a pagare più tasse sia solo il comparto energetico.
Invitando nuovamente l’esecutivo a riflettere sulla “fondamentale rilevanza che gli investimenti in questo settore rivestono per la competitività dell’intera economia del Paese”.  Proprio riguardo agli investimenti, non è difficile arrivare alla conclusione che in questo quadro lo sviluppo delle rinnovabili potrebbe essere compromesso.

A questo punto allora perchè continuare a chiamarla "Robin Tax"?

Robin Hood "rubava" ai ricchi per dare ai poveri. Qui invece si continua a tassare indiscriminatamente tutti e si porta avanti l'occulto progetto del federalismo, andando ad abolire tutte le province.

Come sempre si "tagliano le gambe" ad un Paese che vorrebbe iniziare a correre sulla strada del vero Progresso.

giovedì 25 agosto 2011

Più garanzie per chi sceglie l'elettricità verde

L'AEEG chiede maggiori informazioni sulla bolletta elettrica di chi sceglie l'energia rinnovabile.

di Pasquale Locoro

Con la Delibera ARG/elt 104/11 l'AEEG ha approvato un insieme di regole per poter garantire che l'energia elettrica venduta ai singoli clienti venga effettivamente prodotta attraverso fonti rinnovabili e che non venga commercializzata più volte.
L'Autorità ha poi stabilito di utilizzare come unico sistema di certificazione valido le garanzie di origine (previste dalla Direttiva Europea 2009/28/CE) e rilasciata dal GSE.
Questo intervento dell'AEEG è dettato dall'esigenza di prevedere strumenti certi mantenendo principi di concorrenza e di trasparenza.
Per garantire maggiore trasparenza poi viene disposto che le società di vendita indichino nel materiale informativo e promozionale le caratteristiche delle proprie offerte di energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili. 
Ogni cliente che sottoscriva questo tipo di contratti dovrà ricevere in bolletta (almeno tre volte l'anno) l'indicazione del mix di fonti energetiche utilizzate per la sue fornitura (in aggiunta alle informazioni sul mix energetico dell'elettricità complessivamente venduta).

Novità poi anche per i consumatori che usufruiscono di una "tradizionale" fornitura energetica: l'AEEG ha stabilito che tutti i consumatori vengano informati sugli incentivi alle fonti rinnovabili sostenuti attraverso le loro bollette. Infatti dovrà essere evidenziata meglio la componente tariffaria A3 che è destinata per legge a promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate.

mercoledì 3 agosto 2011

Tagli al Ritiro Dedicato

Nuovo colpo per il settore del Fotovoltaico

di Pasquale Locoro


Con la Delibera ARG/elt 103/11 del 28 luglio 2011 l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ha operato un taglio pari al 25% sul valore dell'energia che viene venduta attraverso il ritiro dedicato.
A pagina 4 infatti è possibile leggere:

"...a decorrere dal 1° gennaio 2012, i prezzi minimi garantiti indicati nel medesimo documento per la consultazione si applichino solo all'energia elettrica che non percepisce incentivi (certificati verdi o conto energia per gli impianti di produzione da fonte solare), poichè gli incentivi dovrebbero mediamente consentire la sopravvivenza economica degli impianti di produzione anche in assenza dei prezzi minimi garantiti. Ciò in attesa degli indirizzi da parte del Ministro dello Sviluppo Economico ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 28/2011".

In sostanza a partire da gennaio 2012 i prezzi minimi saranno abbassati e da parte dell'AEEG è stata avanzata anche l'ipotesi che tali prezzi dovranno essere del tutto annullati e sostituiti dal prezzo zonale orario medio nel caso in cui il produttore sia beneficiario degli incentivi (cioè la totalità dei produttori).

Tutto questo rappresenta una nuova stangata, rivolta soprattutto ai Grandi Impianti.

Continuate a seguire questo blog e zeroEmission per nuovi sviluppi.

lunedì 1 agosto 2011

Il GSE ripubblica la "Graduatoria dei Grandi Impianti Fotovoltaici"

Sarà la volta buona?

di Pasquale Locoro


Dopo le polemiche dei giorni scorsi il GSE ripubblica la Graduatoria dei Grandi Impianti Fotovoltaici. 
Sul sito del GSE sono disponibili i seguenti documenti:
  • Graduatoria dei Grandi Impianti iscritti al Registro che rientrano nei limiti di costo (Elenco A);
  • Elenco degli impianti che pur avendo presentato richiesta di iscrizione al Registro non risultano inclusi in graduatoria perchè risultano già entrati in esercizio (Elenco B).
 L'elenco A è organizzato secondo il seguente ordine di priorità:

  • data di fine lavori dell'impianto;
  • anteriorità della data del titolo autorizzativo;
  • minore potenza dell'impianto;
  • precedenza della data di iscrizione al Registro.
Si ricorda che il GSE aveva dovuto sospendere la pubblicazione della precedente graduatoria perchè erano emerse numerose incongruenze e difformità tra quanto era stato dichiarato dai Soggetti Responsabili e quanto risultava dalla documentazione inviata.
Nelle prossime settimane, il GSE procederà alla pubblicazione della graduatoria degli impianti iscritti al Registro che non rientrano nei suddetti limiti di costo (Elenco C) e l'elenco degli impianti esclusi (Elenco D).

La presenza dell'impianto nell'elenco A non garantisce ancora l'accesso agli incentivi, infatti il riconoscimento delle tariffe potrà avvenire solo dopo l'entrata in esercizio degli impianti, cioè quando il GSE potrà verificare la reale corrispondenza tra l'impianto che è stato realizzato e quello autorizzato, oltre al rispetto di tutti i requisiti previsti dalle vigenti normative e l'assenza delle condizioni indicate negli articoli 23 e 43 del D.Lgs. 28/11.

Nonostante i buoni propositi, gli obiettivi contestabili delle Istituzioni coinvolte e la Burocrazia farraginosa emerge nuovamente come il meccanismo non sia ancora ben operativo e come si debba procedere a piccoli passi e soprattutto dare delle reali certezze e tempi brevi agli operatori del settore e a tutti quelli che vogliono investire nel settore delle rinnovabili.