mercoledì 9 febbraio 2011

La detrazione del 55% e i sistemi termodinamici a concentrazione solare


di Pasquale Locoro


Il 7 febbraio scorso l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata, attraverso la Risoluzione n.12/E a proposito di una richiesta di consulenza giuridica riguardante la possibilità di beneficiare della detrazione di imposta del 55% per l’installazione di sistemi solari termodinamici a concentrazione per la produzione di energia termica e di energia elettrica.
Per giungere a questa decisione l’Agenzia delle Entrate ha utilizzato la collaborazione dell’ENEA , in quanto quest’ultima è l’ente preposto alla verifica e al controllo dei presupposti richiesti dalla normativa in ordine al conseguimento del risparmio energetico.
Dopo aver analizzato la proposta l’ENEA ha affermato che:
  • i sistemi solari termodinamici a concentrazione utilizzati per la sola produzione di acqua calda possono essere assimilati ai pannelli solari e possono essere inquadrati secondo l’articolo 1, comma 346, della legge n.296 del 2006;
  • i sistemi termodinamici a concentrazione solare utilizzati per la produzione combinata di energia elettrica e termica possono essere considerati secondo l’articolo 1, comma 346, della legge n.296 del 2006 per i soli usi termici.
In merito alla certificazione di qualità di questo sistema termodinamico (necessaria per poter fare richiesta delle detrazioni fiscali) in linea di principio si può applicare la normativa europea vigente per i collettori solari (EN 12975) e la stessa può essere considerata anche nel caso di sistemi con produzione combinata di energia elettrica e termica (limitatamente alla produzione di energia termica), in quanto non esiste al momento una normativa specifica per la qualificazione dei sistemi termodinamici a concentrazione.
Nei casi in cui la suddetta normativa europea non possa essere applicata, invece della certificazione di qualità può essere utilizzata una relazione sulle prestazioni del sistema approvata dall’ENEA.
Quindi i sistemi termodinamici a concentrazione solare per la produzione di sola acqua calda o per la produzione combinata di acqua calda ed energia elettrica rispondono pienamente agli indirizzi e agli obiettivi della Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.
Per quanto riguarda la quota di spesa che è possibile detrarre, essa dovrà essere individuata in base al rapporto tra l’energia termica prodotta e quella complessivamente sviluppata dall’impianto.
Con questa risoluzione si apre la possibilità di poter godere della detrazione del 55% anche con altre soluzioni impiantistiche e in questo contesto risulta estremamente importante il ruolo dell’ENEA e ancora più importante dovrebbe essere il concetto di agevolare qualsiasi forma di riduzione dei consumi di energia per usi sanitari o di riscaldamento attraverso le fonti rinnovabili, in modo da non agevolare troppo un settore in particolare, ma promuovere tutto il comparto tecnologico.




Detrazione fiscale del 55%
Secondo quanto disposto dall’articolo 1 della legge n.296 del 2006 è possibile beneficiare della detrazione del 55% per i seguenti interventi realizzati su edifici esistenti:
  1. riqualificazione energetica dell’intero edificio, entro il limite massimo di detrazione di 100.000€;
  2. realizzazione di strutture opache orizzontali, strutture opache verticali e finestre comprensive di infissi, entro il limite massimo di detrazione di 60.000€;
  3. installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e di cura, istituti scolastici e università, entro il limite massimo di detrazione di 60.000€;
  4. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, entro il limite massimo di detrazione di 30.000€.
L’articolo 1, comma 48, della legge n.220 del 2010 proroga la detrazione delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2011 e stabilisce anche che la spesa debba essere ripartita in dieci quote costanti di pari importo (negli anni precedenti le quote erano cinque).

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