venerdì 24 giugno 2011

La SCIA: legittima per gli "impianti green" ?

Analisi della legittimità della SCIA per gli impianti alimentati a fonti rinnovabili

di Pasquale Locoro

La SCIA è la "Segnalazione Certificata di Inizio Attività" entrata in vigore il 31 luglio 2010 e andata a sostituire la DIA. Lo scopo di questa nuova procedura era quello di 'semplificare' l'iter burocratico caratterizzante i permessi, come ad esempio quelli per l'ottenimento del titolo abilitativo, necessario per poter iniziare alcune tipologie di lavori in edilizia.
Il percorso di introduzione di questa certificazione è cominciato con l'approvazione della Legge n.122 del 30 luglio 2010 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n.78 del 31 maggio 2010, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica".

L'intento del Legislatore era quello di voler semplificare le procedure a cui deve sottoporsi chiunque voglia intraprendere un'attività di tipo commerciale, imprenditoriale o artigianale, andando a stabilire che "ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale viene sostituito da una segnalazione dell'interessato".
In campo edilizio la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) viene sostituita dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).
E' da sottolineare che con l'introduzione della SCIA è possibile iniziare i lavori nello stesso giorno della sua presentazione, senza dover quindi attendere i 30 giorni previsti per la DIA.

La SCIA e le fonti rinnovabili

Per quanto riguarda il rapporto controverso tra la SCIA e gli impianti a fonti rinnovabili, all'articolo 4 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 28/2011 vengono riportati i principi che dovrebbero regolare le autorizzazioni per la realizzazione di tali impianti. In particolare:

"1. Al fine di favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili e il conseguimento, nel rispetto del principio di leale collaborazione fra Stato e Regione, degli obiettivi di cui all'articolo 3, la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono disciplinati secondo speciali procedure amministrative semplificate, accelerate, proporzionate e adeguate, sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola applicazione.

2. L'attività di cui al comma 1 è regolata, secondo un criterio di proporzionalità:

a) dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n.387 del 29 dicembre 2003, come modificato dall'articolo 5 del presente decreto;

b) dalla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, ovvero

c) dalla comunicazione relativa alle attività in edilizia libera di cui all'articolo 6, comma 11
".


Quindi ragionando in questi termini risulta che la SCIA non rappresenta un titolo autorizzativo legittimo per gli impianti a fonte rinnovabile.






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