lunedì 6 giugno 2011

Ammissibilità ai benefici in caso di rigetto

Primi chiarimenti del GSE in merito alle polemiche dei giorni scorsi

di Pasquale Locoro

 Del problema del diniego degli incentivi da parte del GSE per "errori formali" nella documentazione presentata se ne era già occupata ZeroEmission con alcune news, anche in seguito alle numerose email giunte in redazione.
Finalmente ,il 3 giugno scorso, il GSE ha pubblicato un articolo sul proprio sito nel quale fornisce alcune indicazioni in merito alle procedure da adottare in seguito di rigetto delle richiesta e di nuova comunicazione. 
I punti affrontati sono quattro e riguardano il preavviso di rigetto, la comunicazione di inizio lavori, l'asseverazione e i seguiti in caso di rigetto.

Preavviso di rigetto
Ai sensi della Legge n.241 del 1990 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", nei casi in cui il GSE debba pronunciarsi in merito ad una qualche istanza, deve, prima di adottare in modo formale un provvedimento negativo, comunicare i motivi che ne impedirrebbero l'accoglimento.
Quindi al Soggetto Responsabile viene garantita e riconosciuta la facoltà di interloquire con il GSE illustrando le proprie ragioni attraverso l’invio, in conformità alle modalità illustrate in calce al preavviso di rigetto, di osservazioni e/o documenti di cui si terrà conto per poter adottare il provvedimento conclusivo. E' da sottolineare poi che il preavviso di rigetto va ad interrompere i termini stabiliti per concludere il procedimento di valutazione che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle eventuali osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine concesso al Soggetto Responsabile.

Comunicazione di inizio lavori
Il GSE vista la numerosità delle richieste di accesso ai benefici per impianti fotovoltaici (comunque preventivabile) realizzati nell’ambito dell’attività edilizia libera, prive della comunicazione di fine lavori (da inviare all’Amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione) e attesa la finalità di tale previsione volta a consentire all’ente locale competente l’esercizio di un eventuale controllo tecnico-amministrativo, ritiene che il questo obiettivo possa essere raggiunto anche nella ipotesi in cui il Soggetto Responsabile abbia inviato, o invii, al GSE copia della Comunicazione di inizio lavori.
Questa documentazione può essere anche presentata, eventualmente anche in sanatoria, al Comune interessato, ovvero abbia inviato, o invii,  dichiarazione del Comune attestante l'esenzione, nel proprio territorio, dall’obbligo di comunicazione dell’inizio dei lavori per impianti fotovoltaici realizzati in edilizia libera.

Asseverazione
Considerando la numerosità delle asseverazioni pervenute al GSE prive di dichiarazione in merito all’esecuzione dei lavori nel rispetto delle pertinenti normative (visti anche i ritardi di pubblicazione sul sito del GSE del modello di documento), il GSE comunica che saranno ritenute conformi le asseverazioni, pur carenti di tale esplicita attestazione, nel caso in cui dal testo, nonché dall’insieme dei documenti eventualmente inviati dal Soggetto Responsabile a seguito del preavviso di rigetto, emerga che i lavori per la installazione dell’impianto fotovoltaico, di cui si sia già dichiarata la conclusione entro il termine del 31 dicembre 2010, siano stati effettivamente realizzati nel rispetto delle pertinenti normative.

Seguiti in caso di rigetto
Per gli impianti per i quali il GSE rigetti definitivamente l’istanza di accesso ai benefici della Legge 129/10, è possibile presentare una nuova richiesta di incentivazione tenendo presente che:
  • se la data di entrata in esercizio dell’impianto è antecedente al 31/5/2011, il Soggetto Responsabile può presentare la domanda ai sensi del Terzo Conto Energia. In questi casi il termine di 90 giorni previsto per la presentazione della domanda decorre dalla data di ricezione, da parte del Soggetto Responsabile, della comunicazione di rigetto inviata dal GSE;
  • se la data di entrata in esercizio dell’impianto ricade nel periodo tra il 1° e il 30 giugno 2011, il Soggetto Responsabile può presentare la domanda ai sensi del Quarto Conto Energia. In questi casi termine di 15 giorni previsto per la presentazione della domanda, decorre dalla data di ricezione, da parte del Soggetto Responsabile, della comunicazione di rigetto inviata dal GSE.
Questi criteri non possono applicarsi agli impianti per i quali il GSE abbia accertato o accerti, anche mediante controlli di natura contabile - amministrativa, che, in relazione alla richiesta di accesso ai benefici di cui alla Legge 129/10, siano stati forniti dati o documenti non veritieri, ovvero siano state rese dichiarazioni false o mendaci, ovvero che i lavori d’installazione dell’impianto non siano stati conclusi entro il 31/12/2010, diversamente da quanto dichiarato. In queste circostanze il GSE applica le disposizioni di cui agli artt. 23 e 43 del Dlgs. 28/2011.

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