mercoledì 9 febbraio 2011

La detrazione del 55% e i sistemi termodinamici a concentrazione solare


di Pasquale Locoro


Il 7 febbraio scorso l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata, attraverso la Risoluzione n.12/E a proposito di una richiesta di consulenza giuridica riguardante la possibilità di beneficiare della detrazione di imposta del 55% per l’installazione di sistemi solari termodinamici a concentrazione per la produzione di energia termica e di energia elettrica.
Per giungere a questa decisione l’Agenzia delle Entrate ha utilizzato la collaborazione dell’ENEA , in quanto quest’ultima è l’ente preposto alla verifica e al controllo dei presupposti richiesti dalla normativa in ordine al conseguimento del risparmio energetico.
Dopo aver analizzato la proposta l’ENEA ha affermato che:
  • i sistemi solari termodinamici a concentrazione utilizzati per la sola produzione di acqua calda possono essere assimilati ai pannelli solari e possono essere inquadrati secondo l’articolo 1, comma 346, della legge n.296 del 2006;
  • i sistemi termodinamici a concentrazione solare utilizzati per la produzione combinata di energia elettrica e termica possono essere considerati secondo l’articolo 1, comma 346, della legge n.296 del 2006 per i soli usi termici.
In merito alla certificazione di qualità di questo sistema termodinamico (necessaria per poter fare richiesta delle detrazioni fiscali) in linea di principio si può applicare la normativa europea vigente per i collettori solari (EN 12975) e la stessa può essere considerata anche nel caso di sistemi con produzione combinata di energia elettrica e termica (limitatamente alla produzione di energia termica), in quanto non esiste al momento una normativa specifica per la qualificazione dei sistemi termodinamici a concentrazione.
Nei casi in cui la suddetta normativa europea non possa essere applicata, invece della certificazione di qualità può essere utilizzata una relazione sulle prestazioni del sistema approvata dall’ENEA.
Quindi i sistemi termodinamici a concentrazione solare per la produzione di sola acqua calda o per la produzione combinata di acqua calda ed energia elettrica rispondono pienamente agli indirizzi e agli obiettivi della Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.
Per quanto riguarda la quota di spesa che è possibile detrarre, essa dovrà essere individuata in base al rapporto tra l’energia termica prodotta e quella complessivamente sviluppata dall’impianto.
Con questa risoluzione si apre la possibilità di poter godere della detrazione del 55% anche con altre soluzioni impiantistiche e in questo contesto risulta estremamente importante il ruolo dell’ENEA e ancora più importante dovrebbe essere il concetto di agevolare qualsiasi forma di riduzione dei consumi di energia per usi sanitari o di riscaldamento attraverso le fonti rinnovabili, in modo da non agevolare troppo un settore in particolare, ma promuovere tutto il comparto tecnologico.




Detrazione fiscale del 55%
Secondo quanto disposto dall’articolo 1 della legge n.296 del 2006 è possibile beneficiare della detrazione del 55% per i seguenti interventi realizzati su edifici esistenti:
  1. riqualificazione energetica dell’intero edificio, entro il limite massimo di detrazione di 100.000€;
  2. realizzazione di strutture opache orizzontali, strutture opache verticali e finestre comprensive di infissi, entro il limite massimo di detrazione di 60.000€;
  3. installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e di cura, istituti scolastici e università, entro il limite massimo di detrazione di 60.000€;
  4. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, entro il limite massimo di detrazione di 30.000€.
L’articolo 1, comma 48, della legge n.220 del 2010 proroga la detrazione delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2011 e stabilisce anche che la spesa debba essere ripartita in dieci quote costanti di pari importo (negli anni precedenti le quote erano cinque).

lunedì 7 febbraio 2011

Le rinnovabili: tra dubbi e concetti da chiarire

La cattiva informazione può provocare molti danni ad un settore in crescita

di Pasquale Locoro

Quotidianamente capita di leggere o sentire veramente di tutto sui mezzi di comunicazione. Tristi esempi possono essere quelli di chi scrive confondendo il concetto di potenza di un impianto (definita come il lavoro compiuto nell’unità di tempo) con quello di energia (definita invece come la capacità di un corpo o di un sistema di compiere lavoro).
Se la stampa e i media sono il principale mezzo di conoscenza dell’uomo di oggi, il più delle volte quello che viene riportato è frutto di una cattiva informazione e causa sterili polemiche e pregiudizi in chi legge.
Mi sembra opportuno chiarire alcuni punti riguardanti l’energia eolica e il fotovoltaico, cioè argomenti quali gli incentivi all’eolico, la ventosità in Italia, le quote di produzione, ecc.

Incentivi all’eolico
Gli incentivi riconosciuti all’eolico negli ultimi tre anni sono scesi di oltre il 40% e questo decremento ha provocato alcuni problemi (contrariamente a chi sostiene che gli incentivi sono aumentati).
Il meccanismo dei Certificati Verdi in Italia ha una durata di 15 anni, durata che è inferiore all’analogo meccanismo presente in altri stati europei (che prevede un periodo di 20 anni).
I costi legati al sistema dei Certificati Verdi non ricadono direttamente sulle bollette elettriche (cosa che invece avviene per il Conto Energia del fotovoltaico), ma ricadono sui produttori soggetti all’obbligo di acquisto di detti certificati.

Ventosità in Italia
La ventosità media nel nostro Paese è ben superiore alle 1.466 ore equivalenti l'anno.
È da chiarire che il valore di questo parametro (il Capacity Factor) può indurre a grossi errori: innanzitutto dipende da molti fattori quali ad esempio l'installazione di nuovi impianti nel corso dell'anno, le condizioni anemometriche, i problemi tecnici come le manutenzioni e le fermate dell'impianto e la mancata produzione per problemi di rete.

Come si può vedere dall’immagine sotto (estratta dall’Atlante Eolico Interattivo) in Italia le zone favorevoli sono situate al Centro-Sud e sulle Isole, quindi queste zone non vengono scelte solo per motivi politici (giunte comunali o province più favorevoli di altre).


Produzione
La produzione elettrica che deriva dall’energia eolica ha raggiunto nel 2009 la quota di 6,5 miliardi di kWh. Tra il 2004 e il 2009 l’apporto della fonte eolica alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è cresciuto secondo un tasso annuo pari al 29% (Eolico:rapporto statistico 2009).

Obblighi comunitari e tariffe
L'Italia ha l'obbligo entro il 2020 di produrre il 17% di energia elettrica da fonti rinnovabili e la fonte eolica può contribuire con una percentuale molto alta.

Cosa succederà se l’impegno non verrà raggiunto?
Se l'impegno assunto non verrà raggiunto noi cittadini ci troveremo a pagare, secondo una prima stima (basata sui futuri valori di mercato della CO2), circa 4,8 miliardi di euro (dei quali rispettivamente 3,1 mld€ per la mancata riduzione delle emissioni e 1,7mld€ per il mancato raggiungimento degli obiettivi sulle rinnovabili). In aggiunta a questo il Governo dovrà comunque provvedere a coprire la quota del 17% di energia da fonti rinnovabili, oltre rimetterci la reputazione.

Il costo al kWh nel nostro bel Paese è ancora molto alto, se raffrontato con quello degli altri paesi europei ed è attorno ai 15c€ (sempre molto superiore al prezzo che viene riconosciuto oggi per i primi 15 anni agli impianti di produzione da fonte eolica).

Impatto locale
Le royalties riconosciute ai comuni nelle Linee Guida Nazionali sono state rese uniformi su tutto il territorio nazionale e non c’è nessun meccanismo nascosto.
Nessuna attività relativa all’installazione di impianti eolici (o da energie rinnovabili in genere) risulta definitiva e vige dal 2003 l’obbligo di ripristino totale dello stato dei luoghi come condizione preliminare per il rilascio dell’autorizzazione all’installazione degli impianti.
I comitati locali per impedire la realizzazione di nuove “wind farm” esistono, alcuni capaci di argomentare in modo reale le proprie ragioni, altri invece sorti solo perché manovrati da chi in quelle zone ha altri interessi. Tutto questo perché è molto più facile “spaventare” (piuttosto che argomentare e istruire), in modo da mantenere il controllo su tutto quello che avviene sul territorio.
Il concetto di edilizia selvaggia non deve penalizzare questo settore, quello che deve essere fatto è evitare scappatoie burocratiche e sorvegliare il territorio.

Fotovoltaico e incentivi
Il meccanismo degli incentivi legati al Conto Energia ha intrinsecamente un baco e questo ha comportato, quando non erano presenti regolamentazioni regionali precise, la realizzazione di enormi distese di pannelli “selvaggi” a deturpamento del territorio e dell’economia nazionale.
Questo sarebbe da contestare, non il concetto di impianto fotovoltaico.
Nel nostro bel Paese si sa che “fatta la legge, trovata la scappatoia”, ma anche per questa tecnologia non bisogna demonizzare l’intero settore, ma prendersela con chi ne abusa.


In ultima analisi bisogna considerare che alla luce dei problemi legati ai cambiamenti climatici, degli impegni presi con la Comunità europea, per quanto riguarda la diversificazione delle fonti energetiche, le fonti rinnovabili e la cosiddetta “green economy” comportano un costo maggiore rispetto alle fonti convenzionali.
Questo extra costo iniziale non deve essere usato per bocciare tutto quello di buono che può essere fatto, ma sarà la chiave che ci permetterà di entrare in un “mondo nuovo” .
Così potranno svilupparsi nuove aziende e si creerà anche nuova occupazione (in parte questo sta già avvenendo).
Grazie al meccanismo delle economie di scala il costo di queste tecnologie è comunque destinato a calare ulteriormente (è questo il vero fine delle misure di incentivazione).
La sfida delle rinnovabili è una sfida a 360° e purtroppo ad oggi non esiste ancora una coscienza autonoma (a livello personale) su tali fonti di energia e ancora molto spesso quella che sembra paura si rivela essere soltanto “ignoranza”. È così che finiamo per prendere per buono tutto quello che ci viene presentato dai media.
Per una visione d'insieme sulla "polemica del momento" si rimanda al seguente articolo.

Vi invito anche a leggere l'appello rivolto a ZeroEmission alle alle imprese e alle associazioni delle rinnovabili dall’ex ministro dell’Ambiente, Alfonso Pecoraro Scanio, oggi presidente della Fondazione UniVerde.


Capacity factor
Il Capacity factor (detto anche "Fattore di utilizzo") è un indicatore che individua il rapporto tra l'energia prodotta in un intervallo di tempo e quella che si sarebbe potuta produrre se l'impianto avesse funzionato, nello stesso intervallo di tempo, alla potenza nominale. In parole semplici il fattore di utilizzo ci indica l'efficienza reale di un impianto andando ad inviduare (su base annuale) le ore equivalenti di funzionamento alla potenza nominale.

lunedì 24 gennaio 2011

I RECS: storia e prospettive di crescita

I certificati RECS attestano l’utilizzo di fonti rinnovabili per produrre energia elettrica

di Pasquale Locoro

I RECS (Renewable Energy Certificate System) sono dei titoli, pari ciascuno a 1 MWh, che attestano l’utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica. Rappresentano un beneficio per il produttore di energia da tali fonti perché possono essere scambiati, in ambito nazionale e internazionale, in modo disgiunto dall’energia che certificano.
Chi utilizza il certificato (il cosiddetto “Utente finale”) mediante il suo acquisto e successivo annullamento (ritiro del certificato dal mercato), anche separatamente dall’erogazione fisica dell’elettricità, testimonia il suo impegno a favore dell’ambiente rendendosi disponibile a pagare un piccolo extra rispetto al prezzo dell’elettricità prodotta dalle fonti convenzionali.
L’idea dei RECS nasce nel 2000 da un progetto volontario e sotto il finanziamento dell’Unione Europea.
Questo progetto aveva lo scopo di favorire lo sviluppo di un protocollo di certificazione comune per poter attuare, a livello internazionale, lo scambio di “Green Certificates” alimentato da una domanda di maggiore sostenibilità ambientale da parte dei consumatori di energia elettrica.
Ad oggi questo sistema coinvolge circa 200 membri tra produttori, traders e società di certificazione del settore elettrico ed è presente in 18 paesi europei.
Il nostro Paese è tra i fondatori di questa certificazione e dal 2000 ad oggi si è registrato un coinvolgimento sempre maggiore degli operatori di mercato. Nell’anno appena trascorso hanno partecipato al sistema dei RECS ben 46 società, tra le quali A2A, AB ENERGIE, AGSM ENERGIA e altre ancora. Tutte queste società hanno sottoscritto con il GSE un accordo per andare a disciplinare le attività di verifica degli impianti di produzione da fonti rinnovabili e di emissione, trasferimento ed annullamento dei certificati RECS rispettando la regolamentazione internazionale.
In Italia è infatti il GSE l’organismo preposto al rilascio di questa certificazione (viene detto che opera in qualità di Issuing Body) e partecipa all’associazione internazionale AIB (Association of Issuing Bodies) insieme agli operatori del servizio di trasmissione, all’Autorità di regolazione e a società specializzate in campo ambientale.
Questi certificati potrebbero essere confusi con i Certificati Verdi italiani, ma esistono alcune differenze:
  • la partecipazione alla certificazione RECS è volontaria e la possibile remunerazione della vendita del certificato è solamente collegata a principi di Green pricing e di sensibilità ambientale delle aziende (un esempio di azienda con il “cuore verde” è Artenergy Publishing);
  • ogni certificato fa riferimento alla produzione annua di 1MWh e vengono così considerate anche le applicazioni di piccola taglia (che non rientrano solitamente nel meccanismo dei Certificati Verdi);
  • si prevede nel prossimo futuro di allargare ulteriormente la rosa dei Paesi coinvolti in questa iniziativa.
Così come il mercato dei prodotti provenienti da agricoltura biologica cresce e si rafforza sempre di più, anche le aziende che dimostrano di avere una "coscienza verde" (ossia società impegnate in iniziative ambientali, produttrici di energia verde o che acquistano certificati RECS) dovrebbero essere privilegiate dai consumatori rispetto a tutte le altre che invece perseguono politiche ambientali differenti.

mercoledì 12 gennaio 2011

Le rinnovabili e l’Obiettivo Convergenza

di Pasquale Locoro

Il “Programma Operativo Interregionale” e i “Progetti Esemplari”


Con l’avviso pubblico per il finanziamento di “Progetti esemplari di produzione di energia da fonti rinnovabili su edifici pubblici” si vogliono promuovere e sperimentare delle forme avanzate di interventi aventi come scopo l’aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili finanziandole attraverso le risorse del Programma Operativo Interregionale.
Questo programma rientra nel più ampio “Obiettivo convergenza” (che è un obiettivo di programmazione comunitaria per il 2007-2013) che va a sostituire l’Obiettivo 1.

In particolare, l'obiettivo convergenza si pone le seguenti priorità:

  • condizioni più propizie alla crescita e all’occupazione, favorendo investimenti nelle persone e nelle risorse fisiche;
  • innovazione e sviluppo della società della conoscenza;
  • adattabilità ai cambiamenti economici e sociali;
  • tutela dell’ambiente;
  • efficienza amministrativa.
L’obiettivo convergenza riguarda:
  • le regioni con un prodotto interno lordo pro-capite calcolato in base ai dati relativi all’ultimo triennio precedente all’adozione del regolamento sui Fondi Strutturati, inferiore al 75% della media dell’Unione Europea a 25 Stati e per queste regioni è previsto un sostegno economico transitorio (il phasing out);
  • gli stati con un reddito nazionale lordo per abitante inferiore al 90% della media comunitaria;
  • le regioni ultra periferiche, con un programma specifico.
In Italia le regioni coinvolte sono la Campania, la Calabria, la Puglia e la Sicilia e le risorse finanziarie disponibili ammontano a 20.000.000 €.
Entrando nel dettaglio dei “Progetti Esemplari” i soggetti beneficiari di questi fondi sono i Ministeri, le Università, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane.
Non rientrano tra i beneficiari i Consorzi, le unioni e le associazioni tra gli enti/soggetti giuridici, le aziende sanitarie locali, le società costituite in tutto o in parte dagli enti/soggetti giuridici o il cui capitale sia sottoscritto in tutto o in parte dagli stessi enti/soggetti giuridici e tutti gli altri entri pubblici non espressamente indicati.

Le tipologie di impianti finanziabili comprendono:
  • gli impianti di cogenerazione e di trigenerazione ad alto rendimento alimentati da fonti rinnovabili;
  • gli impianti solari termici (anche con sistema “solar cooling”);
  • le pompe di calore geotermiche a bassa entalpia;
  • gli impianti eolici operanti in regime di scambio sul posto.
Le spese considerate ammissibili riguardano le spese tecniche, la fornitura dei beni, dei materiali e dei componenti necessari, l’installazione e la posa in opera degli impianti, le eventuali opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento, i sistemi di acquisizione dati e di analisi delle prestazioni per il monitoraggio, le spese relative alla pubblicità dei bandi e degli avvisi, quali somme a disposizione della stazione appaltante, nel limite massimo del 2% dell’importo complessivo dei lavori.
Le spese escluse sono quelle relative al servizio di sorveglianza dell’impianto.
In base alle spese ammissibili precedentemente elencate vengono concessi contributi pari al 100% dell’intera spesa ammissibile considerando come costo complessivo ammesso per singola iniziativa il range 300.000 – 1.000.000 €.

Inoltre è bene sapere che i contributi previsti non sono cumulabili con nessuna altra forma di contributo o di incentivo in conto esercizio, né con alcuna forma di agevolazione fiscale.

Le richieste di concessione dei contributi dovranno essere fatte pervenire a partire dal primo aprile 2011 e fino al 20 aprile 2011 al Ministero dello Sviluppo Economico seguendo le indicazioni presenti nel Bando. Successivamente le varie richieste verranno analizzate da un’apposita commissione e verrà redatta una graduatoria che sarà pubblicata successivamente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Le premesse ci sono dunque per poter trasformare la sfida delle rinnovabili in una occasione di sviluppo socio-economico. Si spera che non resti tutto solo un sogno o qualcosa solamente scritto, anche perché in questo tipo di iniziative è presente l’attenta vigilanza dell’Unione europea, oltre alla Nostra reputazione in ambito comunitario.
Resta da sottolineare infine che oltre a queste buone iniziative resta ancora molto lavoro da fare sul fronte della comunicazione e dell’informazione, al fine di poter riuscire finalmente a sviluppare un circolo virtuoso, con tutte le comunità locali a partecipare in maniera attiva e coesa.



L'Obiettivo 1
L’obiettivo 1 era un obiettivo della programmazione 2000-2006 riguardante la politica regionale europea in favore delle regioni in ritardo di sviluppo ed era finanziato dai quattro Fondi Strutturati (Fse, Fesr, Feaog, Sfop).
L’obiettivo 1 interveniva:
  • nelle regioni il cui Pil pro capite è inferiore al 75% della media comunitaria;
  • nelle regioni ultraperiferiche (dipartimenti francesi d’oltremare, Azzorre, Madeira e Canarie);
  • nelle regioni poco popolate della Finlandia e della Svezia.
In Italia l’obiettivo 1 agiva sotto il controllo del Ministero dell’Economia e interessava le regioni del Sud: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia e il Molise in regime di sostegno transitorio (phasing out).
Il documento di programmazione generale dell’obiettivo 1 era il Quadro comunitario di sostegno (Qcs), attuato tramite Programmi operativi a titolarità regionale e di alcune amministrazioni centrali.
Per quel che riguarda la programmazione Fse nell’obiettivo 1, i relativi interventi si sono concentrati prevalentemente sull’Asse III – Risorse umane. Nell’ambito dell’assistenza tecnica rientra una rilevante azione del Ministero del Lavoro tesa a promuovere lo sviluppo omogeneo su tutto il territorio nazionale degli interventi finanziati dal FSE.
Nella programmazione 2007-2013 quanto previsto dall’obiettivo 1 è stato inserito nell’Obiettivo Convergenza, finanziato da Fesr, Fse e Fondo di coesione.


giovedì 16 dicembre 2010

La manovra economica e il futuro dei Certificati verdi

di Pasquale Locoro

Prima della lettura del post potrebbe essere utile leggere le risposte alle domande riportate sotto per conoscere un pò meglio questo tipo di incentivi.
  1. Che cosa sono i Certificati Verdi?
  2. Quando sono stati introdotti?
  3. Chi li emette e dove si acquistano?



Tagli sui certificati verdi con la nuova Manovra Economica e gravi conseguenze per il settore delle energie rinnovabili

La Manovra Economica (Decreto Legge n.78 del 2010) ha operato tagli ed interventi in molti settori dell’economia italiana e in particolare anche sul sistema dei certificati verdi.
L’articolo 45 del D.L. n.78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” ha provocato una bufera in un’ampia parte del settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Il passo critico risulta il seguente:
“Art.45 Abolizione obbligo di ritiro dell’eccesso di offerta dei certificati verdi” con il quale si prevedeva l’abrogazione degli articoli:
“Art.2, comma 149, della legge n.244 del 24 dicembre 2007” e “Articolo 15, comma 1, del Decreto Ministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 dicembre 2008”.


Conseguenze
La sovrapproduzione di Certificati Verdi ad opera dei produttori di energia da fonti rinnovabili provoca il crollo dei prezzi di vendita dei certificati e quindi cala anche la redditività degli investimenti.
La scelta fatta dal Legislatore nella Finanziaria del 2008 era stata quella di istituire un meccanismo di acquisto dei certificati rimasti invenduti e in scadenza da parte del GSE ad un prezzo fisso. Questo meccanismo, secondo l’AEEG, avrebbe avuto un costo, per il 2009 di 650 M€. Le risorse vengono prelevate dalla componente tariffaria A3 della bolletta elettrica che noi paghiamo.
Le alternative possibili sarebbero state quelle di aumentare la quota di obbligo da parte dei soggetti obbligati. La maggior parte degli operatori riteneva che il meccanismo istituito per il periodo 2009-2011 sarebbe stato prorogato per almeno un altro triennio, oppure reso più stabile, mentre nessuno avrebbe previsto la sua abrogazione.
Dell’articolo 45 è stata successivamente effettuata una conversione, con la quale è stato previsto un taglio di misura inferiore, mentre per conoscere le modalità operative bisognerà aspettare entro fine anno un apposito Decreto Ministeriale. È così rientrato il pericolo di crollo del mercato dei Certificati Verdi a causa dell’eccesso dell’offerta, ma bisogna ancora chiedersi il perché, ancora una volta, ci sia carenza di organicità e ponderatezza da parte del Legislatore in materia di energia.
Quindi appare molto evidente come esista un grande problema legato alla carenza di pianificazione in materia di energia, con il risultato di avere una disciplina energetica molto disorganica e difficile da applicare e di continuare a perdere credibilità nel settore energetico.
Infatti, negli ultimi anni si è assistito ad una impressionante crescita del settore delle rinnovabili nel nostro Paese ad opera di imprenditori ed investitori sia italiani che stranieri. Tutto questo è stato possibile grazie agli altissimi livelli di incentivazione, anche in assenza di normative specifiche (ad esempio l’assenza di linee guida per l’Autorizzazione Unica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) e al particolarismo giuridico dovuto al proliferare delle legislazioni locali. In un momento nel quale è indispensabile consolidare questo settore attraverso intere filiere energetiche, non solo occasioni di investimento, c'è da chiedersi fino a quando l’Italia risulterà interessante una volta che i livelli di incentivazione continueranno a scendere e il quadro giuridico continui ad essere poco stabile e poco chiaro.
Si spera che possa avvenire una presa di coscienza da parte del mondo politico e che possa avvenire un vero atto di pianificazione per quanto riguarda tutto il settore energetico, non solo mere promesse.



Che cosa sono i Certificati Verdi?
I Certificati Verdi (CV) sono titoli negoziabili che attestano la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (eolica, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, escludendo da questi incentivi la conversione solare fotovoltaica dell’energia) e vengono utilizzati per poter soddisfare l’obbligo di immissione nel sistema elettrico di una quota di energia elettrica da fonte rinnovabile oppure vengono venduti ad un “soggetto obbligato” (ossia un produttore di energia elettrica da fonti fossili che non riesce a soddisfare il proprio obbligo di produzione di “energia verde” da fonti rinnovabili).
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Quando sono stati introdotti?
Con il Decreto Legislativo n.79 del 1999 (noto anche come “Primo Decreto Bersani”) è stato avviato un sistema di incentivazione basato su titoli attribuiti all’energia prodotta da Fonti energetiche rinnovabili ai quali è stato dato il nome di Certificati verdi.
Questo nuovo meccanismo è andato a sostituire il vecchio sistema di incentivazione a sussidio, legato al Programma CIP 6/92. L’obiettivo è stato l’introduzione di un meccanismo di concorrenza per il sostegno alle fonti rinnovabili e il coordinamento tra la loro promozione e la creazione di un mercato dell’energia elettrica.
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Chi li emette e dove si acquistano?
Il GSE dietro indicazione del gestore dell’impianto emette i Certificati Verdi rispetto alla produzione di energia elettrica effettuata da fonti rinnovabili nel corso dell’anno precedente. Ciascun CV rappresenta 1 MWh di energia elettrica. Il Decreto Legislativo n.79/1999 prevede che a partire dal 2002, produttori ed importatori di energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili abbiano l’obbligo di immettere ogni anno in rete una quota di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili. Questa quota, pari inizialmente al 2% dell’energia elettrica prodotta o importata da fonte non rinnovabile nell’anno precedente che eccede i 100 GWh/anno, è poi aumentata e per il 2011 sarà del 6,8% con incrementi nei prossimi anni di 0,75%.
L’obbligo precedente può essere soddisfatto anche attraverso l’acquisto dei CV da soggetti produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili. Le negoziazioni per la compravendita dei CV possono avvenire nel mercato libero o nel mercato gestito dal Gestore dei Mercati Energetici (GME).

lunedì 13 dicembre 2010

Promuovere l’efficienza energetica attraverso i “Certificati Bianchi”

di Pasquale Locoro

Questo potente strumento potrebbe consentire di raggiungere elevati livelli di efficienza energetica, ma non è ancora ben compreso dai “grandi utilizzatori”


Che cosa sono e a cosa servono
Riflessioni


Che cosa sono e a cosa servono:
I “Certificati Bianchi” (detti anche “Titoli di Efficienza Energetica” o TEE) attestano il conseguimento del risparmio di energia attraverso l’utilizzo di tecnologie e di sistemi efficienti. Questi titoli vengono emessi dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) in base alla certificazione dei risparmi che si conseguono e in base alla loro stima effettuata dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG). Un singolo certificato rappresenta il risparmio di una tonnellata equivalente di petrolio (tep), assunta come unità di misura per esprimere i bilanci energetici.
I certificati bianchi nascono con i decreti ministeriali del 20 luglio 2004 e spetta all’AEEG definire le regole tecniche ed economiche per poterli utilizzare, ripartendo annualmente gli obiettivi nazionali ai distributori di energia elettrica e gas.
Gli obiettivi che vengono fissati hanno un valore crescente nel tempo e possono essere raggiunti mediante la realizzazione di interventi presso i consumatori finali (ad esempio attraverso l’installazione di elettrodomestici o caldaie ad alta efficienza, interventi di isolamento termico degli edifici, interventi per aumentare l’efficienza energetica di processi industriali, utilizzo di lampadine ad alta efficienza, ecc) in modo anche da trarre un beneficio diretto riducendo la propria spesa energetica.
I distributori devono poi dimostrare all’Autorità di aver conseguito gli obblighi imposti consegnando un numero di titoli di efficienza energetica pari alla propria quota, in modo da non incorrere in sanzioni. L’AEEG dopo aver valutato le singole certificazioni autorizza il GME all’emissione dei certificati bianchi.
In questo campo l’Italia è la prima al mondo per l’applicazione di questo tipo di strumento per la promozione dell’efficienza energetica negli usi finali. L’esempio italiano è stato studiato e analizzato dalla Commissione Europea, dall’Agenzia Internazionale per l’Energia e da tanti altri Paesi.
Con la Direttiva 32 del 2006 la Commissione europea ha indicato i certificati bianchi come uno degli strumenti da utilizzate per conseguire l’obiettivo di contenere i consumi energetici. A partire dal prossimo anno la Commissione valuterà l’opportunità di poter introdurre un mercato a livello europeo dei certificati bianchi sulla base dell’analisi delle esperienze delle varie nazioni.
Ad oggi anche altri stati hanno adottato dei meccanismi simili a quello italiano (ad esempio la Francia e la Polonia).
Oltre agli interventi di risparmio energetico da realizzare per proprio conto presso i consumatori finali, si può fare riferimento anche a società terze, le cosiddette “ESCo” (Energy Services Companies) o si può acquistare, tutta o in parte, la quota spettante ai propri obblighi da terzi attraverso la compravendita dei certificati bianchi. Questi scambi avvengono attraverso contratti bilaterali o attraverso un apposito mercato che viene organizzato e gestito dal GME sulla base di regole stabilite dall’AEEG.
Il valore del contributo da erogare ai distributori attualmente è pari a 100 € per ogni tonnellata di petrolio risparmiata. Questi contributi vengono finanziati andando a prelevare una piccola quota dalle tariffe di distribuzione dell’energia elettrica e del gas (questa quota è calcolata dall’AEEG in modo da garantire che l’aggravio complessivo sulla bolletta energetica dei consumatori risulti sempre molto inferiore al beneficio economico complessivo derivante dal risparmio di energia).


Riflessioni:
Questo meccanismo ha dato risultati positivi, ma ha bisogno ancora di interventi correttivi, in quanto gli obiettivi previsti per il 2010 dal Paee (Piano di azione nazionale per l’efficienza energetica) in materia di efficienza energetica risultano raggiunti solo nel settore residenziale e solamente attraverso la sostituzione di lampade ad incandescenza con dispositivi a risparmio energetico. La situazione peggiore riguarda il settore terziario e industriale e in particolare a dare i risultati non sperati sono stati gli interventi di isolamento delle pareti degli edifici e il miglioramento dell’efficienza dei sistemi di illuminazione industriale. Per questi tipi di interventi si continua a preferire il meccanismo dello sgravio fiscale del 55%.
Ad oggi quindi il meccanismo dei TEE non viene ancora sfruttato in modo adeguato, anzi le aziende che hanno ottenuto questi titoli non hanno realizzato interventi sul medio e lungo periodo.
Questo strumento potrebbe essere potenziato andando ad aumentare l’elenco degli interventi incentivati e uno snellimento delle pratiche burocratiche necessarie. In parte se ne sta occupando l’AEEG attraverso delle “Proposte di nuove schede tecniche per la quantificazione dei risparmi di energia”.

Speriamo bene



venerdì 10 dicembre 2010

Integrazione architettonica del fotovoltaico alla "luce del Sole"

di Pasquale Locoro

Disponibile sul sito del GSE la tanto attesa “Guida alle applicazioni innovative finalizzate all’integrazione architettonica del fotovoltaico”.

Sono finalmente disponibili sul sito internet del GSE le Regole Tecniche, ossia delle spiegazioni, in merito all’applicazione dei contenuti del Terzo Conto Energia.

È di particolare interesse la “Guida alle applicazioni innovative finalizzate all’integrazione architettonica del fotovoltaico”, in quanto contribuisce a fare chiarezza su un aspetto del Nuovo Conto Energia che era sembrato a molti incomprensibile o strano, cioè la categoria degli “impianti integrati con caratteristiche innovative”.
In questa guida vengono fornite delle definizioni che riguardano ad esempio la nozione di “modulo fotovoltaico speciale”, “componente speciale”, “caratteristiche innovative”, ecc.
Un concetto che viene ripreso dal Vecchio Conto Energia (e riaffermato) è quello dell’inserimento armonioso nel disegno architettonico dell’edificio. In particolare l’impianto fotovoltaico per rientrare nella categoria di impianto integrato con caratteristiche innovative non deve in alcun modo risultare aggiunto o posticcio rispetto all’edificio su cui sorge e deve essere pienamente contestualizzato rispetto ad esso (non si devono verificare interferenze significative, in termini di ostruzione alla radiazione solare, tra i volumi, le sporgenze, i camini, le antenne e i moduli fotovoltaici).
Affinchè si possa avere la “completa integrazione architettonica del fotovoltaico” l’impianto oltre a svolgere la sua funzione energetica dovrà svolgere anche alcune o tutte le funzioni che si riferiscono ad elementi o insiemi di elementi che compongono l’involucro edilizio dell’edificio.

Queste funzioni sono ad esempio:
  • garantire la tenuta all’acqua e quindi l’impermeabilizzazione della struttura;
  • garantire una resistenza meccanica comparabile con quella dell’elemento edilizio che sostituisce;
  • non compromettere la resistenza termica dell’involucro, sia durante il periodo invernale che durante il periodo estivo.
Un impianto fotovoltaico appartenente a questa categoria va a sostituire:
  • le coperture degli edifici (tegole, coperture coibentate, coperture metalliche e guaine impermeabilizzanti);
  • le superfici opache verticali (moduli per facciate);
  • le coperture trasparenti o semitrasparenti (vetri per coperture);
  • porte, finestre e facciate trasparenti (vetri per facciate e finestre).
Finalmente quindi un po’ di chiarezza su questa categoria di impianti, sul loro impatto sulla funzionalità dell’edificio e sul loro impatto estetico. Mi auguro per il prossimo futuro un ampio sviluppo di nuove soluzioni costruttive, esteticamente sempre più accattivanti e un maggiore abbattimento dei costi (sia quelli di produzione dei vari sub-componenti, sia quelli di installazione).