giovedì 7 luglio 2011

Giallo sui tagli alle Rinnovabili: alla fine scompaiono

Entrata in vigore il 05/07/2011 la nuova Manovra Finanziaria
  di Pasquale Locoro

Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è entrata in vigore la Manovra Finanziaria (Decreto Legge 98/2011).
I giorni scorsi erano stati animati da nuove polemiche e duri scontri, riguardanti soprattutto il presunto taglio del 30% agli incentivi alle fonti rinnovabili a partire dal prossimo anno.
Ancora una volta sarebbe potuto succedere una "disastrosa" modifica per gli incentivi agli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Il meccanismo alla base di questa riduzione degli incentivi (prevista all'articolo 35) era finalizzato a "ridurre il costo finale dell'energia per i consumatori e le imprese".
In seguito si sono avute le smentite ufficiali da parte del Ministro dello Sviluppo Economico, Paolo Romani, e del Ministro dell'Ambiente, Stefania Prestigiacomo, e infine la rassicurazione da parte di una fonte governativa.

Finalmente ieri, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e con la sua contestuale entrata in vigore, possiamo tirare tutti un sospiro di sollievo.

Almeno per ora questo nuovo incubo è stato scongiurato.

Tutto quello che è accaduto nei giorni scorsi dovrebbe far riflettere sul fatto che non esiste ancora una vera coscienza, a livello governativo, su quali sono i reali punti di forza e di crescita del nostro Paese. 
Se si vuole far cassa bisogna intervenire su ben altri fronti!

venerdì 24 giugno 2011

La SCIA: legittima per gli "impianti green" ?

Analisi della legittimità della SCIA per gli impianti alimentati a fonti rinnovabili

di Pasquale Locoro

La SCIA è la "Segnalazione Certificata di Inizio Attività" entrata in vigore il 31 luglio 2010 e andata a sostituire la DIA. Lo scopo di questa nuova procedura era quello di 'semplificare' l'iter burocratico caratterizzante i permessi, come ad esempio quelli per l'ottenimento del titolo abilitativo, necessario per poter iniziare alcune tipologie di lavori in edilizia.
Il percorso di introduzione di questa certificazione è cominciato con l'approvazione della Legge n.122 del 30 luglio 2010 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n.78 del 31 maggio 2010, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica".

L'intento del Legislatore era quello di voler semplificare le procedure a cui deve sottoporsi chiunque voglia intraprendere un'attività di tipo commerciale, imprenditoriale o artigianale, andando a stabilire che "ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale viene sostituito da una segnalazione dell'interessato".
In campo edilizio la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) viene sostituita dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).
E' da sottolineare che con l'introduzione della SCIA è possibile iniziare i lavori nello stesso giorno della sua presentazione, senza dover quindi attendere i 30 giorni previsti per la DIA.

La SCIA e le fonti rinnovabili

Per quanto riguarda il rapporto controverso tra la SCIA e gli impianti a fonti rinnovabili, all'articolo 4 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 28/2011 vengono riportati i principi che dovrebbero regolare le autorizzazioni per la realizzazione di tali impianti. In particolare:

"1. Al fine di favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili e il conseguimento, nel rispetto del principio di leale collaborazione fra Stato e Regione, degli obiettivi di cui all'articolo 3, la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono disciplinati secondo speciali procedure amministrative semplificate, accelerate, proporzionate e adeguate, sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola applicazione.

2. L'attività di cui al comma 1 è regolata, secondo un criterio di proporzionalità:

a) dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n.387 del 29 dicembre 2003, come modificato dall'articolo 5 del presente decreto;

b) dalla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, ovvero

c) dalla comunicazione relativa alle attività in edilizia libera di cui all'articolo 6, comma 11
".


Quindi ragionando in questi termini risulta che la SCIA non rappresenta un titolo autorizzativo legittimo per gli impianti a fonte rinnovabile.






lunedì 13 giugno 2011

Nuova polemica sui documenti per la richiesta dell'incentivo

Gli allegati 3A e 3C del nuovo Conto Energia sollevano nuovi problemi

di Pasquale Locoro


L'Allegato 3A
L'Allegato 3A riporta l'elenco di tutta la documentazione necessaria per l'iscrizione al registro.
In questi giorni si sollevano dubbi e polemiche sul punto relativo al rilascio del Comune di competenza del titolo autorizzativo. Con queste premesse sembrerebbe che il Quarto Conto Energia vada a violare i principi della Legge 241 del 1990, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in quanto tra i documenti richiesti per l'accesso agli incentivi si dice che per gli impianti con questi titoli autorizzativi:
  • denuncia di inizio attività conforme all’articolo 23, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica n.380 del 2001 ove applicabile, ovvero dichiarazione di procedura abilitativa semplificata conforme all’articolo 6, comma 7, del Decreto Legislativo n.28 del 2011, entrambi recanti data antecedente di almeno 30 giorni rispetto a quella di invio;
  • copia della comunicazione relativa alle attività in edilizia libera, di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida adottate ai sensi dell’articolo 12, comma 10, del Decreto Legislativo n.387 del 29 dicembre 2003.
Il  comune competente deve cioè rilasciare una dichiarazione attestante che  la DIA/PAS oppure la comunicazione,di quanto riportato sopra, costituiscono titolo idoneo alla realizzazione dell’impianto.
Tralasciando il complesso campo urbanistico,  un'attività di edilizia libera è definita tale perchè non necessita di alcun titolo per procedere ai lavori. Quindi nel testo del Decreto già vi è una prima confusione in quanto si considera questa attività tra quelle che richiedono i titoli autorizzativi.
In virtù dell'art.1 comma 2 della Legge n.241 del 1990 la Pubblica Amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
Si spera a questo proposito che il Ministero dello Sviluppo Economico possa fare chiarezza, anche perchè i Comuni difficilmente potranno fare una dichiarazione tenendo conto della complessità della problematica, sia sotto l'aspetto autorizzativo delle opere connesse che in merito agli aspetti di eventuali autorizzazioni sismiche e/o parei di ARPAC, VVFF e sanitari.



L'Allegato 3C
Nell'Allegato 3C è possibile trovare l'elenco di tutta la documentazione che bisogna trasmettere alla data di entrata in esercizio dell'impianto.
Tra la documentazione da trasmettere per la richiesta agli incentivi del quarto conto energia va trasmessa al GSE anche il "Certificato Antimafia" del soggetto responsabile (punto a3).
Questo nuovo certificato sta creando caos tra i piccoli operatori che si vedono costretti ad aggiungere altra burocrazia per l'accesso agli incentivi.
Nella "Guida all'utilizzo dell'applicazione web per la richiesta degli incentivi per il fotovoltaico per il Quarto Conto Energia", a pagina 29 è riportato:
  • Certificazione antimafia (quando previsto): è il documento con il quale viene accertata l’assenza di cause di decadenza, sospensione o di divieto e di tentativi di infiltrazione mafiosa nel caso di soggetti che intendono sostenere rapporti con la pubblica amministrazione. Il documento deve essere scannerizzato e caricato sull’applicazione Web attraverso il pulsante “Carica Documento”.
Già diverse regioni, tra le quali la Calabria, chiedono nell'ambito del procedimento unico  la produzione di un certificato antimafia, che sembra giustificato per grandi impianti.
Per i piccoli impianti dovrebbe essere permesso effettuare una autocertificazione autenticata per i piccoli impianti in modo da snellire di molto l'intera procedura e per le società fare una semplice richiesta alla CCIA di una visura completa anche della certificazione antimafia. E' da tener conto anche che per il documento rilasciato dalla Prefettura possono passare anche svariati mesi prima dell'emissione.
Al momento, in attesa di eventuali comunicazioni del GSE, o dell'AEEG, tutte le pratiche dovranno essere complete con il documento antimafia, pena l'esclusione dall'incentivo.

lunedì 6 giugno 2011

Ammissibilità ai benefici in caso di rigetto

Primi chiarimenti del GSE in merito alle polemiche dei giorni scorsi

di Pasquale Locoro

 Del problema del diniego degli incentivi da parte del GSE per "errori formali" nella documentazione presentata se ne era già occupata ZeroEmission con alcune news, anche in seguito alle numerose email giunte in redazione.
Finalmente ,il 3 giugno scorso, il GSE ha pubblicato un articolo sul proprio sito nel quale fornisce alcune indicazioni in merito alle procedure da adottare in seguito di rigetto delle richiesta e di nuova comunicazione. 
I punti affrontati sono quattro e riguardano il preavviso di rigetto, la comunicazione di inizio lavori, l'asseverazione e i seguiti in caso di rigetto.

Preavviso di rigetto
Ai sensi della Legge n.241 del 1990 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", nei casi in cui il GSE debba pronunciarsi in merito ad una qualche istanza, deve, prima di adottare in modo formale un provvedimento negativo, comunicare i motivi che ne impedirrebbero l'accoglimento.
Quindi al Soggetto Responsabile viene garantita e riconosciuta la facoltà di interloquire con il GSE illustrando le proprie ragioni attraverso l’invio, in conformità alle modalità illustrate in calce al preavviso di rigetto, di osservazioni e/o documenti di cui si terrà conto per poter adottare il provvedimento conclusivo. E' da sottolineare poi che il preavviso di rigetto va ad interrompere i termini stabiliti per concludere il procedimento di valutazione che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle eventuali osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine concesso al Soggetto Responsabile.

Comunicazione di inizio lavori
Il GSE vista la numerosità delle richieste di accesso ai benefici per impianti fotovoltaici (comunque preventivabile) realizzati nell’ambito dell’attività edilizia libera, prive della comunicazione di fine lavori (da inviare all’Amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione) e attesa la finalità di tale previsione volta a consentire all’ente locale competente l’esercizio di un eventuale controllo tecnico-amministrativo, ritiene che il questo obiettivo possa essere raggiunto anche nella ipotesi in cui il Soggetto Responsabile abbia inviato, o invii, al GSE copia della Comunicazione di inizio lavori.
Questa documentazione può essere anche presentata, eventualmente anche in sanatoria, al Comune interessato, ovvero abbia inviato, o invii,  dichiarazione del Comune attestante l'esenzione, nel proprio territorio, dall’obbligo di comunicazione dell’inizio dei lavori per impianti fotovoltaici realizzati in edilizia libera.

Asseverazione
Considerando la numerosità delle asseverazioni pervenute al GSE prive di dichiarazione in merito all’esecuzione dei lavori nel rispetto delle pertinenti normative (visti anche i ritardi di pubblicazione sul sito del GSE del modello di documento), il GSE comunica che saranno ritenute conformi le asseverazioni, pur carenti di tale esplicita attestazione, nel caso in cui dal testo, nonché dall’insieme dei documenti eventualmente inviati dal Soggetto Responsabile a seguito del preavviso di rigetto, emerga che i lavori per la installazione dell’impianto fotovoltaico, di cui si sia già dichiarata la conclusione entro il termine del 31 dicembre 2010, siano stati effettivamente realizzati nel rispetto delle pertinenti normative.

Seguiti in caso di rigetto
Per gli impianti per i quali il GSE rigetti definitivamente l’istanza di accesso ai benefici della Legge 129/10, è possibile presentare una nuova richiesta di incentivazione tenendo presente che:
  • se la data di entrata in esercizio dell’impianto è antecedente al 31/5/2011, il Soggetto Responsabile può presentare la domanda ai sensi del Terzo Conto Energia. In questi casi il termine di 90 giorni previsto per la presentazione della domanda decorre dalla data di ricezione, da parte del Soggetto Responsabile, della comunicazione di rigetto inviata dal GSE;
  • se la data di entrata in esercizio dell’impianto ricade nel periodo tra il 1° e il 30 giugno 2011, il Soggetto Responsabile può presentare la domanda ai sensi del Quarto Conto Energia. In questi casi termine di 15 giorni previsto per la presentazione della domanda, decorre dalla data di ricezione, da parte del Soggetto Responsabile, della comunicazione di rigetto inviata dal GSE.
Questi criteri non possono applicarsi agli impianti per i quali il GSE abbia accertato o accerti, anche mediante controlli di natura contabile - amministrativa, che, in relazione alla richiesta di accesso ai benefici di cui alla Legge 129/10, siano stati forniti dati o documenti non veritieri, ovvero siano state rese dichiarazioni false o mendaci, ovvero che i lavori d’installazione dell’impianto non siano stati conclusi entro il 31/12/2010, diversamente da quanto dichiarato. In queste circostanze il GSE applica le disposizioni di cui agli artt. 23 e 43 del Dlgs. 28/2011.

mercoledì 18 maggio 2011

I nuovi incentivi

Un’analisi sugli incentivi del Quarto Conto Energia e sulle tempistiche di allaccio alla rete

di Pasquale Locoro

Con il nuovo Conto Energia si è provveduto ad una ridefinizione degli incentivi (si veda l’immagine sotto).

Le tariffe vengono sempre riconosciute per ogni kWh prodotto dai sistemi fotovoltaici per un periodo pari a 20 anni dall’entrata in funzione dello stesso e come si può osservare, varieranno a seconda del periodo di allaccio del sistema alla rete elettrica.
Per un impianto ricadente nella fascia di potenza 1-3 kW si può osservare graficamente il decremento della tariffa incentivante.
Resta da sottolineare (ancora una volta) che alle tariffe base sarà possibile aggiungere dei premi nei seguenti casi:
  • un aumento del 10% della tariffa nel caso in cui il costo dei materiale sia per non meno del 60% riconducibile ad una produzione realizzata all’interno dell’Unione Europea;
  • + 5c€/kWh nel caso di impianti installati in sostituzione di coperture in eternit o altre coperture contenenti amianto.
Con queste due misure premianti si intende tutelare la produzione europea dei componenti e proseguire la campagna di sostituzione delle coperture in eternit.


Tempistiche di allaccio alla rete
Come anticipato sopra, i nuovi incentivi varieranno mese per mese nel corso di quest’anno e a cadenza semestrale per il 2012. Successivamente si prospetta il passaggio a meccanismi omnicomprensivi sull’esempio del modello tedesco.
È di notevole importanza valutare le tempistiche di realizzazione e di allacciamento di un impianto fotovoltaico, questo perché per poter richiedere un investimento occorrono dei valori certi per poter elaborare l’analisi economica.
I tempi di allacciamento sono legati ai “tempi burocratici” di Enel Distribuzione, tempi che si rivelano essere maggiori dei tempi di realizzazione dell’impianto.

Nel dettaglio, i compiti di Enel Distribuzione sono:
  • invio di un preventivo di connessione (entro 20 giorni lavorativi dall’invio della domanda);
  • allacciamento dell’impianto fotovoltaico alla rete elettrica (entro 30 giorni lavorativi dall’invio della comunicazione di “Fine Lavori”).
Considerando un impianto che non necessita di autorizzazioni paesaggistiche, all’interno dei tempi richiesti da Enel Distribuzione è possibile svolgere tutte le attività che riguardano la progettazione e l’installazione dell’impianto, sempre tenendo conto che eventuali imprevisti potrebbero causare dei ritardi.

Infine si riporta uno schema, relativo al 2011, che presenti una indicazione delle tempistiche necessarie affinchè si abbia con buona probabilità l’accesso alle tariffe relative a ciascun mese e aggiungendo 5 giorni lavorativi tra la dichiarazione di Fine Lavori e l’allacciamento da parte dell’Enel come stima dei tempi di invio della corrispondenza effettuata tramite Poste Italiane.

L'elaborazione parte dal mese di Luglio perchè nel momento in cui si scrive questo intervento si sono già superate le scadenze (ipotizzate) per accedere all'incentivo di Giugno.

lunedì 16 maggio 2011

In Gazzetta il Decreto del Quarto Conto Energia

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.109 del 12/05/2011 il Decreto del Quarto Conto Energia

di Pasquale Locoro

Come indicato nell'Articolo 26 del Decreto in questione: "Il presente Decreto...entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana". Quindi finalmente ha visto la luce il tanto sospirato Decreto, anche se ancora molto accese restano le polemiche.

Con questo primo post si passeranno in rassegna le principali novità, per poi approfondirle ed integrarle con novità e suggerimenti nei prossimi interventi.
Sintetizzando le principali novità si possono individuare quattro punti che sono stati introdotti con il nuovo Conto Energia:

- indennizzo per i ritardi di allaccio alla rete;

- iscrizione al registro per i grandi impianti;

- premi e incentivi particolari;

- serre e pensiline fotovoltaiche.

Indennizzo per i ritardi di allaccio alla rete
Su questa questione se ne era già parlato in un precedente intervento. Si è arrivati alla conclusione (o meglio al compromesso) con l'istituzione di un indennizzo per eventuali ritardi. Le misure di indennizzo vengono previste e disciplinate dalla delibera dell'AEEG ARG/elt 181/10.

Iscrizione al registro per i grandi impianti
Per il 2011 e il 2012 i soggetti responsabili di "grandi impianti" devono richiedere al GSE l'iscrizione ad un apposito registro informatico. Per il 2011 le richieste di iscrizione dovranno pervenire al GSE dal 20 maggio al 30 giugno. Si prevede poi di riaprire il periodo di iscrizione al registro nel caso di ulteriore disponibilità (tenendo conto di alcuni limiti di costo indicati nel Decreto) dal 15 al 30 settembre.
Il GSE ha il compito di formare la graduatoria degli impianti iscritti al registro e di pubblicarla sul proprio sito entro quindici giorni dalla data di chiusura del relativo periodo.

Premi e incentivi particolari
Come era stato già introdotto nel Terzo Conto Energia, vengono previste modalità analoghe per quanto riguarda piccoli impianti realizzati da comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti (una maggiorazione del 5% dell'incentivo) e di 5c€/kWh per gli impianti che vengono installati in sostituzione di coperture contenenti amianto o di eternit. Viene anche introdotto un premio a quegli impianti che utilizzano componenti prodotti all'interno dell'Unione europea.

Serre e pensiline fotovoltaiche
In modo analogo al precedente Conto Energia gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline hanno diritto a una tariffa pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante per impianti fotovoltaici realizzati su edifici e la tariffa spettante per altri impianti fotovoltaici.



Grandi impianti
Per grande impianto si intende un impianto fotovoltaico realizzato su edificio che abbia una potenza superiore a 1000 kW o di altro tipo con potenza superiore a 200kW.


martedì 3 maggio 2011

Si "decide oggi" per il Quarto Conto Energia

Dovrebbe concludersi oggi l'Iter per la nascita del Quarto Conto Energia

di Pasquale Locoro


Si attende l'approvazione del Quarto Conto Energia ormai da 61 giorni. Giorni questi, trascorsi dal 3 marzo (data indicata in un primo periodo come quella decisiva per avere l'approvazione del decreto), di ansia e di incertezza per chi ha investito nel settore fotovoltaico, per i numerosi lavoratori impiegati in questa "industria verde".
L’iter per la nascita del Quarto Conto Energia sta proseguendo a passi di lumaca anche a causa della mancata approvazione delle Regioni. Alcune novità che dovrebbero essere introdotte riguardano dei premi (in aggiunta agli incentivi) per gli impianti che andranno a sostituire coperture in amianto ed un premio del 10% anche a chi utilizzerà moduli fotovoltaici italiani o europei. Ci saranno delle novità anche sulla definizione di “Piccolo impianto” che comprenderà realizzazioni fino a 1 MW di potenza sugli edifici ed inferiori a 200 kW a terra, oltre che su edifici delle Pubbliche Amministrazioni di qualsiasi potenza. Misure incentivanti sono previste per i condomini con impianti fino a 20 kw di potenza. Verranno fissati dei tetti di spesa per i grandi impianti nella misura di 300 milioni di euro per il 2011, 212 per il primo semestre del 2012 e 161 per il secondo semestre del 2012. Si stima così di raggiungere una potenza installata di circa 2.700-3.000 MW. Dal 2013 entrerà poi in vigore il modello tedesco e per i grandi impianti sarà istituito un registro gestito dal GSE.

In questo "quadretto" si inserisce la "lite" con le Regioni e i contrasti tra il Ministro
Prestigiacomo e Romani. Che cosa divide i due ministeri? La premessa è che secondo il "quarto conto energia" l'incentivo scende di mese in mese. Secondo il ministro dello Sviluppo economico, la tariffa incentivante cui si ha diritto va calcolata al momento dell'allacciamento dell'impianto solare alla rete elettrica, e cioè quando i pannelli cominciano effettivamente a produre energia. Per la Prestigiacomo, sarebbe più giusto che la tariffa venisse fissata al massimo entro due mesi dal momento della conclusione dei lavori di costruzione, in modo che chi investe abbia la certezza dell'incentivo e della sua entità anche in caso di allacciamento ritardato. Dopo le polemiche dei giorni scorsi sembra fatta la pace tra Prestigiacomo e Romani. La proposta del Ministro dell'Ambiente sugli incentivi non vuole favorire abusi: invece «è un punto fondamentale del decreto, non a caso proprio su questo aspetto si sono pronunciati Camera e Senato all'unanimità. Il problema è la questione dell'allaccio che non avviene quasi mai nei tempi previsti dai gestori di rete e messi per iscritto quando il proponente inizia il suo iter. Immaginiamoci a quali ritardi andremo incontro adesso che c'e stato un boom di richieste. Poiché l'incentivo andrà rapidamente a scendere, è chiaro che se c'e un ritardo nell'allaccio si va a incidere pesantemente su quanti hanno realizzato l'impianto sulla base di un determinata previsione economica». Di parere opposto lo Sviluppo economico secondo il quale fidarsi delle autocertificazioni di fine lavori può lasciare spazio a qualche abuso, e comunque gli allacciamenti dei piccoli impianti sono svolti dall'Enel in meno di un mese (nel 99,7% dei casi), mentre l'ipotesi dell'Ambiente di fissare in due mesi il limite è un rischio quando l'incentivo scende di mese in mese.

I tempi di intervento per l'allacciamento alla rete elettrica restano un problema che dovrebbe essere afforntato, magari affidando in un futuro non troppo lontano, la gestione anche ad altre società accreditate (secondo delle procedure tecniche specifiche), in modo così da ripartire gli interventi ed alleggerire sia il lavoro dell'ENEL che di Terna.
Speriamo che oggi avvenga la firma e che finalmente si possa relmente lavorare tutti insieme per il bene del nostro amato Paese.

AGGIORNAMENTO: Ancora una volta anche ieri la firma è stata rimandata. Sul sito ZeroEmission è disponibile la nuova versione della Bozza circolata in Consiglio dei Ministri.